IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164  (di  seguito:
decreto legislativo n. 164/2000) ed in  particolare  l'art.  18,  che
stabilisce che le imprese di  vendita  del  gas  hanno  l'obbligo  di
fornire ai propri clienti la modulazione loro necessaria; 
  Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000,  che
stabilisce  che  il  Ministero  dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico, di seguito:
il  Ministero)  provvede  alla  sicurezza,  all'economicita'  e  alla
programmazione  del  sistema  nazionale  del  gas,   anche   mediante
specifici indirizzi con la finalita' di salvaguardare la  continuita'
e  la  sicurezza   degli   approvvigionamenti   e   di   ridurre   la
vulnerabilita' del sistema nazionale del gas; 
  Visto l'art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 164/2000,  che
stabilisce  che  il  Ministero,  in  caso  di   crisi   del   mercato
dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza  della  collettivita'
puo' adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia; 
  Visto il decreto ministeriale 11 settembre 2007  recante  l'obbligo
di contribuire al contenimento dei consumi di gas; 
  Visti gli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 3  dicembre  2008
che aggiorna  la  procedura  di  emergenza  per  fronteggiare  eventi
climatici sfavorevoli; 
  Visti i risultati dell'applicazione del decreto 11 settembre  2007,
successivamente integrato dai decreti ministeriali 14 dicembre 2007 e
30 ottobre 2008 recanti ulteriori disposizioni  per  il  contenimento
dei consumi di gas con modifiche al disposto del  precedente  decreto
11 settembre 2007, che non sono stati in linea con l'attesa  adesione
volontaria al contenimento dei consumi di gas su richiesta in caso di
applicazione di procedure di emergenza, ma tuttavia costituiscono  un
possibile contributo utile a far fronte a situazioni di emergenza del
sistema del gas naturale; 
  Ritenuto opportuno limitare all'adesione volontaria ed  al  periodo
dal 18 gennaio 2010 al 4  aprile  2010,  per  il  solo  anno  termico
2009/2010, il ricorso al contenimento dei consumi di gas da parte dei
soggetti obbligati a norma  del  decreto  ministeriale  11  settembre
2007; 
  Ritenuto possibile estendere, per il  periodo  sopra  indicato,  la
possibilita' di partecipazione al contenimento dei consumi di gas  da
parte delle imprese industriali, anche in forma aggregata, al fine di
assicurare  la  tempestiva  attuazione,  secondo  necessita',  di  un
contenimento dei consumi per ristabilire il necessario equilibrio tra
fabbisogno e disponibilita' del sistema nazionale  del  gas  in  caso
dovessero presentarsi condizioni critiche di esercizio; 
  Ritenuto necessario ed urgente, a parziale modifica ed integrazione
di quanto  disposto  dal  decreto  ministeriale  11  settembre  2007,
precisare i termini e le condizioni della partecipazione all'obbligo,
da parte dei soggetti obbligati, per l'anno termico 2009/2010; 
  Sentito, nella  riunione  dell'11  dicembre  2009,  il  parere  del
Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Termini e condizioni di partecipazione all'obbligo di contenimento di
  consumi di gas per l'anno termico 2009/2010 
 
  1. Le disposizioni di cui nel presente decreto si applicano per  il
periodo dal 18 gennaio  2010  al  4  aprile  2010  dell'anno  termico
2009/2010 che decorre dal  1°  ottobre  2009  ed  ha  termine  il  30
settembre 2010. 
  2. L'obbligo del contenimento dei consumi  di  gas  per  i  clienti
finali  e'  operante,  in  funzione  della  modalita'   di   adesione
volontaria al contenimento di cui all'art. 3, comma 3, lettere  a)  e
b) del decreto ministeriale 11 settembre 2007, durante sei settimane,
anche non consecutive, comprese tra il 18  gennaio  ed  il  4  aprile
2010, limitatamente al contenimento dei  consumi  per  il  quale  gli
stessi clienti hanno manifestato l'adesione. 
  I clienti finali delle classi c), d), e), ed f) di cui all'art.  2,
comma  1,  del  decreto  11  settembre  2007,  adempiono  all'obbligo
unicamente mediante  la  contribuzione  a  titolo  oneroso  per  essi
prevista, stabilita per ciascuna classe in base  alle  determinazioni
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  ed  il  gas  (di  seguito:
l'«Autorita'») di cui all'art. 6 del decreto 11 settembre 2007  e  da
emanare entro il termine di cui al comma 9. 
  3. Le disposizioni previste dal decreto ministeriale  11  settembre
2007 relativamente alle imprese di vendita, quale soggetto  che  puo'
procedere ad aggregare  i  clienti  finali  soggetti  all'obbligo,  o
clienti volontari che aderiscono  al  contenimento  dei  consumi  con
modalita' non individuale, sono estese, per il periodo dal 18 gennaio
2010 al 4 aprile 2010, a raggruppamenti  volontari  e  temporanei  di
clienti finali, e di loro consorzi, che abbiano i requisiti  previsti
dal medesimo decreto, al fine di totalizzare i contributi di  clienti
diversi  sia  nello  stesso  intervallo  temporale,  sia  su  periodi
temporali differenti. 
  4.  Un  raggruppamento  volontario   e   temporaneo,   per   essere
riconosciuto ai fini del contenimento dei consumi di gas,  e'  tenuto
ad essere rappresentato da un soggetto, con mandato irrevocabile, che
sia responsabile dei rapporti con il  Ministero  e  con  l'Autorita',
nonche'  dell'obbligo  di  trasmettere,  entro  l'8   gennaio   2010,
all'impresa maggiore di trasporto ed agli altri soggetti indicati dal
decreto ministeriale 11 settembre 2007, secondo modalita' e contenuti
dalla stessa precisate, la lista contenente i  codici  dei  punti  di
riconsegna  che  alimentano  totalmente  o  parzialmente  i   clienti
rappresentati ai fini dell'adesione volontaria  al  contenimento  del
consumo di gas ed il quantitativo globale di gas per il  quale  viene
manifestata l'adesione, che non potra'  essere  inferiore  a  200.000
Smc/giorno. 
  5.  Il  soggetto  mandatario  di  cui  al  comma  4   assume   ogni
responsabilita' del risultato globale del  contenimento  dei  consumi
dei  clienti  aggregati,  anche  ai  fini  dei  relativi  premi   per
ottemperanza e  penali  per  inadempienza  conseguenti  al  risultato
complessivo. A tal fine lo stesso mandatario  concorda,  a  mezzo  di
specifici accordi, sia le modalita'  di  partecipazione  dei  singoli
clienti al contenimento dei consumi, sia la conseguente distribuzione
tra gli stessi clienti finali dei premi e delle penali conseguenti ad
ottemperanze od inadempienze. 
  6. Le imprese di vendita ed i  soggetti  di  cui  al  comma  4  che
aggregano  clienti  finali   realizzano   un   profilo   globale   di
contenimento dei consumi con valori che possono variare  in  ciascuna
settimana del periodo di cui al comma  2,  purche'  compresi  in  una
banda di variazione  del  5%  rispetto  al  valor  medio  sull'intero
periodo compreso tra il 18 gennaio ed il 4 aprile 2010. 
  7. L'adesione volontaria dei clienti finali di cui alla lettera b),
comma 1, dell'art. 2 del decreto ministeriale 11 settembre 2008 e' da
considerare  quale  opportunita'  per  detti  clienti  di  conseguire
compensi per la partecipazione volontaria al contenimento dei consumi
di gas, e per le imprese di vendita e gli altri soggetti  di  cui  al
comma 4, di ottenere i previsti compensi  per  i  risultati  ottenuti
dall'aggregazione dei clienti finali stessi. A tal  fine,  i  clienti
finali offrono la propria disponibilita' alle imprese di  vendita,  o
ai soggetti che  possono  rappresentarli  di  cui  al  comma  4,  che
prestano su base non obbligatoria ogni possibile assistenza ed azione
per il perfezionamento dell'adesione e per i successivi adempimenti. 
  8. L'individuazione  del  comportamento  ottemperante  od  omissivo
rispetto alla richiesta di contenimento di cui all'art. 5,  comma  4,
lettera a) del decreto 11 settembre 2007 e' eseguita con  riferimento
ai prelievi dei 30 giorni precedenti  contabilizzati  come  precisato
nello stesso decreto e, nella generalita' dei casi, ai prelievi  medi
dei giorni feriali ricadenti in ciascuna  settimana  di  contenimento
effettivo. Per i soli clienti che  operano  con  cicli  continui  nei
sette giorni della settimana, il riferimento settimanale sara' esteso
a tutti i giorni della settimana. 
  9. I valori dei corrispettivi, delle penali per  inadempienza,  dei
premi per ottemperanza e degli incentivi per le imprese di vendita  e
per   il   soggetto   mandatario   sono   stabiliti   con    delibera
dell'Autorita', entro il termine del 22 dicembre 2009, aggiornando ed
integrando le valorizzazioni gia' introdotte  con  le  delibere  gia'
emesse in materia di contenimento dei consumi di gas. 
  10. Entro il termine di cui al comma 4 le imprese di vendita e  gli
altri soggetti  indicati  all'art.  7,  commi  1  e  2,  del  decreto
ministeriale 11 settembre 2007, trasmettono all'impresa  maggiore  di
trasporto, secondo le modalita' ivi indicate, gli elenchi dei clienti
finali di cui all'art. 3, comma 3, lettere a) e  b)  ed  all'art.  2,
comma 1, lettere a) e b)  e  comma  5  del  decreto  ministeriale  11
settembre 2007. 
  11. Per quanto non specificato  dal  presente  decreto  valgono  le
disposizioni del decreto ministeriale 11 settembre  2007,  in  quanto
applicabili.