IL CAPO DIPARTIMENTO 
   delle politiche competitive, del mondo rurale e della qualita' 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del  29  aprile
2008, relativo all'organizzazione comune  del  mercato  vitivinicolo,
che all'art. 118  prevede  la  designazione,  da  parte  degli  Stati
membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali  nel
settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del  25  maggio
2009  che  modifica  il  regolamento  (CE)   n.   1234/2007   recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e  che  all'art.
185-quinquies prevede la designazione, da parte degli  Stati  membri,
dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel  settore
vitivinicolo; 
  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  1997,  n.  156,  recante
attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari
in  merito  al  controllo  ufficiale  dei  prodotti  alimentari   che
individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano
analisi finalizzate a detto controllo e tra essi  la  conformita'  ai
criteri generali stabiliti dalla norma europea EN  45001,  sostituita
nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025; 
  Vista la circolare ministeriale 13  gennaio  2000,  n.  1,  recante
modalita' per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori  adibiti
al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine  e  ad
indicazione geografica, registrati in ambito comunitario,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7  marzo
2000; 
  Vista  la  richiesta  presentata  in  data  18   marzo   2010   dal
«Laboratorio  regionale  analisi  terreni  e  produzioni   vegetali»,
ubicato  in  Sarzana  (La  Spezia),  localita'  Pallodola,  volta  ad
ottenere l'autorizzazione,  per  l'intero  territorio  nazionale,  al
rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo,  aventi
valore ufficiale, anche ai  fini  della  esportazione,  limitatamente
alle prove elencate in allegato al presente decreto; 
  Considerato che il laboratorio sopra indicato ha  ottemperato  alle
prescrizioni indicate al punto  c)  della  predetta  circolare  e  in
particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 febbraio  2010
l'accreditamento relativamente alle prove indicate  nell'allegato  al
presente decreto e del suo  sistema  qualita',  in  conformita'  alle
prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025,  da  parte  di  un
organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato
in ambito EA - European Cooperation for Accreditation; 
  Ritenuti sussistenti le condizioni e  i  requisiti  concernenti  il
rilascio dell'autorizzazione in argomento; 
 
                              Autorizza 
 
il «Laboratorio regionale analisi  terreni  e  produzioni  vegetali»,
ubicato in Sarzana (La Spezia),  localita'  Pallodola,  per  l'intero
territorio nazionale, al rilascio  dei  certificati  di  analisi  nel
settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche  ai  fini  della
esportazione. 
  La prove di analisi, per le quali il  laboratorio  e'  autorizzato,
sono indicate nell'allegato elenco che costituisce  parte  integrante
del presente decreto. 
  Il responsabile del laboratorio e' Stefano Pini. 
  L'autorizzazione ha validita' fino  al  9  febbraio  2014  data  di
scadenza dell'accreditamento a condizione che questo  rimanga  valido
per tutto il detto periodo. 
  Il  responsabile  del  laboratorio  sopra  citato  ha  l'onere   di
comunicare  all'amministrazione  autorizzante  eventuali  cambiamenti
sopravvenuti interessanti la struttura societaria,  l'ubicazione  del
laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale  e  lo
svolgimento delle prove. 
  L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione. 
  Sui  certificati  di  analisi  rilasciati  e  su   ogni   tipo   di
comunicazione pubblicitaria o  promozionale  diffusa,  e'  necessario
indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove  di
analisi autorizzate. 
  L'amministrazione  si  riserva  la  facolta'   di   verificare   la
sussistenza delle condizioni e dei  requisiti  su  cui  si  fonda  il
provvedimento autorizzatorio, in mancanza di  essi,  l'autorizzazione
sara' revocata in qualsiasi momento. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 29 marzo 2010 
 
                                          Il capo dipartimento: Nezzo