IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 «Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, in particolare, l'art. 1, comma 5; Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 16, comma 4, che istituisce il Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore, cosi' come modificata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 147; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 89, che consente la destinazione di tale fondo anche alla erogazione di borse di studio previste dall'art. 8, della legge 2 dicembre 1991, n. 390; Viste le disposizioni per l'uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 e, in particolare, l'art. 16 nel quale vengono indicati i criteri di riparto del fondo; Visto lo stanziamento del capitolo 1695 «Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le regioni per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio» dello stato di previsione dell'esercizio finanziario 2009 del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che per effetto dei tagli lineari di spesa e' pari a € 111.640.442,00; Visto il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante «Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualita' del sistema universitario e della ricerca» convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 e, in particolare, l'art. 3, comma 2, che dispone per l'anno 2009 l'incremento per il predetto fondo per un importo di 135 milioni di euro ridotto a € 134.819.040,00 in applicazione dei tagli previsti dall'art. 11, comma 9, della legge 4 marzo 2009, n. 15 (per un importo pari a € 43.233,00) e dall'art. 23, comma 1-quater e dall'art. 41-bis, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 (per un importo complessivo di € 137.727,00); Vista la disponibilita' totale delle risorse, pari a € 246.459.482,00 a seguito dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 28 maggio 2009 con cui, in attuazione delle disposizioni della su indicata legge n. 1/2009, nello stato di previsione del MIUR e' stata disposta, per il corrente esercizio finanziario, la variazione di bilancio sul capitolo 1695 in termini di competenza e cassa per € 135.000.000,00; Vista la decisione assunta dalla IX Commissione istruzione, lavoro, innovazione e ricerca della Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 9 ottobre 2009 con cui viene condivisa la proposta tecnica di considerare quale Fondo di intervento integrativo le risorse complessive pari a € 246.459.482,00 da ripartire secondo i criteri previsti dalla legge n. 390/1991; Ritenuto che alla luce delle disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390 la complessiva disponibilita' finanziaria, di cui al capitolo di bilancio 1695 sia utilizzata per ripartire il Fondo di intervento integrativo per l'anno 2009 secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 «Disposizioni per l'uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell'art. 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390»; Ritenuto, peraltro, di considerare gli eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo il 6 aprile 2009 al fine di garantire il conseguimento della borsa di studio agli studenti idonei iscritti nelle universita' abruzzesi e, in particolare in quella di L'Aquila; Ritenuto, a tal fine, che la quota del Fondo di intervento integrativo spettante alla regione Abruzzo sia, limitatamente al 2009, incrementata per la finalita' su indicata di un ammontare stimato pari al fabbisogno finanziario necessario; Ritenuto, conseguentemente, che l'importo spettante alle restanti regioni e province autonome sia ridotto in misura proporzionale all'incidenza dello stesso sull'ammontare complessivo del fondo al netto della quota della regione Abruzzo; Ritenuto altresi' che la quota aggiuntiva riconosciuta alla regione Abruzzo non sia considerata nell'esercizio finanziario 2010 ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 16, comma 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 «Disposizioni per l'uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari»; Visti i dati trasmessi dalle regioni e dalle province autonome, elaborati sulla base dei criteri stabiliti dal richiamato art. 16 ai fini del riparto del Fondo di intervento integrativo per l'anno 2009; Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome formulato nella adunanza del 26 novembre 2009; Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Decreta: Art. 1 La destinazione del Fondo 1. I trasferimenti sul Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio, di seguito denominato fondo, sono destinati dalle regioni e dalle province autonome alla concessione di borse di studio di cui all'art. 8, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, sino all'esaurimento delle graduatorie degli idonei al loro conseguimento, secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 «Disposizioni per l'uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell'art. 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390». 2. Per la concessione delle borse di studio le regioni e le province autonome utilizzano prioritariamente le risorse proprie e quelle derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e successivamente quelle del fondo di cui al presente decreto. 3. Le eventuali risorse del fondo eccedenti, per esaurimento delle graduatorie degli idonei, sono destinate dalle regioni e dalle province autonome alla concessione di borse di studio e di prestiti d'onore nell'anno accademico successivo.