IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121  «Conversione  in  legge  del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per
l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1,
commi 376 e 377,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244»  e,  in
particolare, l'art. 1, comma 5; 
  Vista la legge 2 dicembre 1991, n.  390,  art.  16,  comma  4,  che
istituisce il Fondo di intervento integrativo per la concessione  dei
prestiti d'onore, cosi' come modificata dalla legge 11 febbraio 1992,
n. 147; 
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662,  art.  1,  comma  89,  che
consente la destinazione di tale fondo anche alla erogazione di borse
di studio previste dall'art. 8, della legge 2 dicembre 1991, n. 390; 
  Viste le disposizioni per l'uniformita' di trattamento sul  diritto
agli studi  universitari,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 e, in particolare, l'art. 16
nel quale vengono indicati i criteri di riparto del fondo; 
  Visto lo  stanziamento  del  capitolo  1695  «Fondo  di  intervento
integrativo da ripartire  tra  le  regioni  per  la  concessione  dei
prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio»  dello  stato  di
previsione   dell'esercizio   finanziario    2009    del    Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  che  per  effetto
dei tagli lineari di spesa e' pari a € 111.640.442,00; 
  Visto  il  decreto-legge  10  novembre  2008,   n.   180,   recante
«Disposizioni urgenti per il diritto allo studio,  la  valorizzazione
del merito e la qualita' del sistema universitario e  della  ricerca»
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 e, in
particolare,  l'art.  3,  comma  2,  che  dispone  per  l'anno   2009
l'incremento per il predetto fondo per un importo di 135  milioni  di
euro ridotto a € 134.819.040,00 in applicazione  dei  tagli  previsti
dall'art. 11, comma 9, della legge  4  marzo  2009,  n.  15  (per  un
importo pari  a  €  43.233,00)  e  dall'art.  23,  comma  1-quater  e
dall'art. 41-bis,  comma  7,  del  decreto-legge  30  dicembre  2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2009,  n.  14
(per un importo complessivo di € 137.727,00); 
  Vista   la   disponibilita'   totale   delle   risorse,   pari    a
€ 246.459.482,00 a seguito dell'emanazione del decreto del  Ministero
dell'economia e delle finanze in data 28  maggio  2009  con  cui,  in
attuazione delle disposizioni della  su  indicata  legge  n.  1/2009,
nello stato di previsione del MIUR e' stata disposta, per il corrente
esercizio finanziario, la variazione di bilancio sul capitolo 1695 in
termini di competenza e cassa per € 135.000.000,00; 
  Vista la decisione assunta dalla IX Commissione istruzione, lavoro,
innovazione e ricerca della Conferenza delle regioni e delle province
autonome in data 9 ottobre 2009 con cui viene condivisa  la  proposta
tecnica di considerare  quale  Fondo  di  intervento  integrativo  le
risorse complessive pari a € 246.459.482,00 da  ripartire  secondo  i
criteri previsti dalla legge n. 390/1991; 
  Ritenuto che alla luce delle  disposizioni  di  cui  alla  legge  2
dicembre 1991, n. 390 la complessiva disponibilita'  finanziaria,  di
cui al capitolo di bilancio 1695  sia  utilizzata  per  ripartire  il
Fondo di intervento integrativo per l'anno  2009  secondo  i  criteri
stabiliti dal decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  9
aprile  2001  «Disposizioni  per  l'uniformita'  di  trattamento  sul
diritto agli studi universitari a norma dell'art. 4,  della  legge  2
dicembre 1991, n. 390»; 
  Ritenuto, peraltro, di considerare gli  eventi  sismici  che  hanno
interessato la regione Abruzzo il 6 aprile 2009 al fine di  garantire
il conseguimento della borsa di studio agli studenti idonei  iscritti
nelle universita' abruzzesi e, in particolare in quella di L'Aquila; 
  Ritenuto, a  tal  fine,  che  la  quota  del  Fondo  di  intervento
integrativo spettante alla  regione  Abruzzo  sia,  limitatamente  al
2009, incrementata per la  finalita'  su  indicata  di  un  ammontare
stimato pari al fabbisogno finanziario necessario; 
  Ritenuto, conseguentemente, che l'importo spettante  alle  restanti
regioni e province  autonome  sia  ridotto  in  misura  proporzionale
all'incidenza dello stesso sull'ammontare complessivo  del  fondo  al
netto della quota della regione Abruzzo; 
  Ritenuto altresi' che la quota aggiuntiva riconosciuta alla regione
Abruzzo non sia considerata nell'esercizio finanziario 2010  ai  fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 16, comma 8  del
decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  9  aprile  2001
«Disposizioni per l'uniformita' di trattamento sul diritto agli studi
universitari»; 
  Visti i dati trasmessi dalle regioni  e  dalle  province  autonome,
elaborati sulla base dei criteri stabiliti dal richiamato art. 16  ai
fini del riparto del Fondo di intervento integrativo per l'anno 2009; 
  Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome formulato nella adunanza del
26 novembre 2009; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                      La destinazione del Fondo 
 
  1. I trasferimenti sul  Fondo  di  intervento  integrativo  per  la
concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio, di  seguito
denominato fondo, sono  destinati  dalle  regioni  e  dalle  province
autonome alla concessione di borse di studio di cui all'art. 8, della
legge 2 dicembre 1991, n. 390, sino all'esaurimento delle graduatorie
degli idonei al loro conseguimento, secondo  le  modalita'  stabilite
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  9  aprile
2001 «Disposizioni per l'uniformita' di trattamento sul diritto  agli
studi universitari a norma dell'art. 4, della legge 2 dicembre  1991,
n. 390». 
  2. Per la concessione  delle  borse  di  studio  le  regioni  e  le
province autonome utilizzano prioritariamente le  risorse  proprie  e
quelle derivanti dal gettito della tassa  regionale  per  il  diritto
allo studio e successivamente quelle del fondo  di  cui  al  presente
decreto. 
  3. Le eventuali risorse del fondo eccedenti, per esaurimento  delle
graduatorie degli  idonei,  sono  destinate  dalle  regioni  e  dalle
province autonome alla concessione di borse di studio e  di  prestiti
d'onore nell'anno accademico successivo.