IL CAPO DIPARTIMENTO 
            delle politiche competitive, del mondo rurale 
                          e della qualita'  
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del  29  aprile
2008, relativo all'organizzazione comune  del  mercato  vitivinicolo,
che all'art. 118  prevede  la  designazione,  da  parte  degli  stati
membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali  nel
settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del  25  maggio
2009  che  modifica  il  regolamento  (CE)   n.   1234/2007   recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e  che  all'art.
185-quinquies prevede la designazione, da parte degli  stati  membri,
dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel  settore
vitivinicolo; 
  Visto il  decreto  legislativo  26  maggio  1997,  n.  156  recante
attuazione  della   direttiva   n.   93/99/CEE   concernente   misure
supplementari  in  merito  al  controllo   ufficiale   dei   prodotti
alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori
che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e  tra  essi  la
conformita' ai criteri generali  stabiliti  dalla  norma  europea  EN
45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI  CEI  EN  ISO/IEC
17025; 
  Vista la circolare ministeriale 13  gennaio  2000,  n.  1,  recante
modalita' per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori  adibiti
al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine  e  ad
indicazione geografica, registrati in ambito comunitario,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7  marzo
2000; 
  Visto il decreto  21  settembre  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 229  del  2
ottobre 2007 con il quale al laboratorio Treviso tecnologia - Azienda
speciale per l'innovazione tecnologica della Camera di  commercio  di
Treviso, ubicato in Rustigne' di Oderzo (Treviso), via Pezza Alta  n.
34 e' stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di
analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio  nazionale,
aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione; 
  Vista  la  domanda   di   ulteriore   rinnovo   dell'autorizzazione
presentata dal laboratorio sopra indicato in data 24 marzo 2010; 
  Considerato che il laboratorio sopra indicato ha  ottemperato  alle
prescrizioni indicate al punto  c)  della  predetta  circolare  e  in
particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 febbraio  2010
l'accreditamento relativamente alle prove indicate  nell'allegato  al
presente decreto e del suo  sistema  qualita',  in  conformita'  alle
prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025,  da  parte  di  un
organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato
in ambito EA - European Cooperation for Accreditation; 
  Ritenuti  sussistenti  le  condizioni  e  i  requisiti  concernenti
l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento; 
 
                     Si rinnova l'autorizzazione 
 
al  laboratorio   Treviso   tecnologia   -   Azienda   speciale   per
l'innovazione tecnologica  della  Camera  di  commercio  di  Treviso,
ubicato in Rustigne' di Oderzo (Treviso), via Pezza Alta  n.  34,  al
rilascio dei certificati di analisi  nel  settore  vitivinicolo,  per
l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini
dell'esportazione limitatamente alle prove elencate  in  allegato  al
presente decreto. 
  L'autorizzazione ha validita' fino  al  9  febbraio  2014  data  di
scadenza dell'accreditamento a condizione che questo  rimanga  valido
per tutto il detto periodo. 
  Il   laboratorio   sopra   citato   ha   l'onere   di    comunicare
all'Amministrazione autorizzante eventuali  cambiamenti  sopravvenuti
interessanti la struttura societaria, l'ubicazione  del  laboratorio,
la dotazione strumentale,  l'impiego  del  personale  ed  ogni  altra
modifica concernente le prove di analisi per le quali il  laboratorio
medesimo e' accreditato. 
  L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione. 
  Sui  certificati  di  analisi  rilasciati  e  su   ogni   tipo   di
comunicazione pubblicitaria o  promozionale  diffusa,  e'  necessario
indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove  di
analisi autorizzate. 
  L'Amministrazione  si  riserva  la  facolta'   di   verificare   la
sussistenza delle condizioni e dei  requisiti  su  cui  si  fonda  il
provvedimento autorizzatorio, in mancanza di  essi,  l'autorizzazione
sara' revocata in qualsiasi momento. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 30 marzo 2010 
 
                                          Il capo dipartimento: Nezzo