IL CAPO DIPARTIMENTO 
            delle politiche competitive, del mondo rurale 
                          e della qualita' 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92; 
  Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n.  510/2006
che stabilisce che le denominazioni  che  alla  data  di  entrata  in
vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del  Regolamento
(CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato  del  Regolamento
(CE) n. 2400/96, sono automaticamente  iscritte  nel  registro  delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette; 
  Visti i Regolamenti (CE) con i  quali,  sono  state  registrate  le
D.O.P. e la I.G.P. per gli  oli  di  oliva  vergini  ed  extravergini
italiani; 
  Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o
a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione  registrata,  devono
possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti  per  ciascuna
denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati  dai
competenti organi; 
  Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli  oli  di
oliva vergini ed  extravergini  a  denominazione  di  origine  devono
essere accertate da laboratori autorizzati; 
  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  1997,  n.  156,  recante
attuazione   della   direttiva    93/99/CEE,    concernente    misure
supplementari  in  merito  al  controllo   ufficiale   dei   prodotti
alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori
che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e  tra  essi  la
conformita' ai criteri generali  stabiliti  dalla  norma  europea  EN
45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI  EN   ISO/IEC
17025; 
  Vista la circolare ministeriale 13  gennaio  2000,  n.  1,  recante
modalita' per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori  adibiti
al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine  e  ad
indicazione geografica, registrati in ambito comunitario,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7  marzo
2000; 
  Vista la richiesta presentata in data 18 marzo 2010 dal Laboratorio
regionale analisi terreni e produzioni vegetali, ubicato  in  Sarzana
(La Spezia), Localita' Pallodola, volta ad ottenere l'autorizzazione,
per l'intero territorio nazionale, al  rilascio  dei  certificati  di
analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale,  limitatamente
alle prove elencate in allegato al presente decreto; 
  Considerato che il laboratorio sopra indicato ha  ottemperato  alle
prescrizioni indicate al punto  c)  della  predetta  circolare  e  in
particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 febbraio  2010
l'accreditamento relativamente alle prove indicate  nell'allegato  al
presente decreto e del suo  sistema  qualita',  in  conformita'  alle
prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025,  da  parte  di  un
organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato
in ambito EA - European Cooperation for Accreditation; 
  Ritenuti sussistenti le condizioni e  i  requisiti  concernenti  il
rilascio dell'autorizzazione in argomento; 
 
                              Autorizza 
 
il Laboratorio  regionale  analisi  terreni  e  produzioni  vegetali,
ubicato in Sarzana (La Spezia),  localita'  Pallodola,  per  l'intero
territorio nazionale, al rilascio  dei  certificati  di  analisi  nel
settore oleicolo, aventi valore ufficiale. 
  Le prove di analisi, per le quali il  laboratorio  e'  autorizzato,
sono indicate nell'allegato elenco che costituisce  parte  integrante
del presente decreto. 
  Il Responsabile del laboratorio e' Stefano Pini. 
  L'autorizzazione ha validita' fino  al  9  febbraio  2014  data  di
scadenza dell'accreditamento a condizione che questo  rimanga  valido
per tutto il detto periodo. 
  Il  responsabile  del  laboratorio  sopra  citato  ha  l'onere   di
comunicare  all'Amministrazione  autorizzante  eventuali  cambiamenti
sopravvenuti interessanti la struttura societaria,  l'ubicazione  del
laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale  e  lo
svolgimento delle prove. 
  L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione. 
  Sui  certificati  di  analisi  rilasciati  e  su   ogni   tipo   di
comunicazione pubblicitaria o  promozionale  diffusa,  e'  necessario
indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove  di
analisi autorizzate. 
  L'Amministrazione  si  riserva  la  facolta'   di   verificare   la
sussistenza delle condizioni e dei  requisiti  su  cui  si  fonda  il
provvedimento autorizzatorio, in mancanza di  essi,  l'autorizzazione
sara' revocata in qualsiasi momento. 
  Il presente decreto e' pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 29 marzo 2010 
 
                                          Il capo dipartimento: Nezzo