IL DIRETTORE GENERALE 
del  Dipartimento  dell'ispettorato  centrale  della   tutela   della
      qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007, relativo  all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli  e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli  (regolamento
unico OCM); 
  Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del  25  maggio
2009  che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.   1234/2007   relativo
all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli   e   disposizioni
specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico  OCM),  in
particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies  concernenti
il sistema di controllo dei vini; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni d'origine dei vini; 
  Visto il decreto legislativo  27  gennaio  1992,  n.  109,  recante
l'attuazione  delle  direttive  (CE)  89/395  e  86/396   concernenti
l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali
del 4 giugno  1997,  n.  256,  recante  norme  sulle  condizioni  per
consentire  l'attivita'  dei  Consorzi  volontari  di  tutela  e  dei
Consigli interprofessionali delle denominazioni di  origine  e  delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentarie
forestali n. 1572 del 19 febbraio  2010  relativo  all'individuazione
degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle  politiche
agricole alimentari e forestali (trasmesso all'UCB per il  successivo
inoltro alla Corte dei conti); 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 29 marzo 2007 concernente  le  disposizioni  sul  controllo
della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate
(VQPRD), che abroga  il  decreto  ministeriale  29  maggio  2001,  il
decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed  il  decreto  ministeriale  21
marzo 2002; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole,  alimentari
e forestali 13 luglio 2007 concernente  l'approvazione  dello  schema
del piano dei controlli, del prospetto  tariffario  e  determinazione
dei criteri per la verifica della  rappresentativita'  della  filiera
vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2,  del  decreto  29
marzo 2007; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole,  alimentari
e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica  dello  schema  di
piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al  decreto  13
luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2,  comma  2,
del decreto ministeriale 29 marzo 2007,  relativo  alle  disposizioni
sul controllo della produzione  dei  vini  di  qualita'  prodotti  in
regioni determinate (VQPRD); 
  Visto il riconoscimento come denominazione di  origine  controllata
del  vino  denominato  «Terre  Alfieri»  nonche'  l'approvazione  del
relativo disciplinare di produzione; 
  Vista la nota prot. 5202  del  24  febbraio  2010  inoltrata  dalla
competente regione Piemonte con la quale sono  state  individuate  le
Camere di commercio, industria, artigianato  ed agricoltura di Asti e
di Cuneo, quale organismo di controllo della D.O.C. sopra citata; 
  Vista la  nota  prot.  8349  del  23  marzo  2010  inoltrata  dalla
competente Regione Piemonte, con la quale e' stato espresso il parere
favorevole  sul  piano  dei  controlli  e  sul  prospetto  tariffario
presentato dall'organismo di controllo; 
  Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'ispettorato
centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari  inoltrata  dalle  Camere  di  commercio,   industria,
artigianato ed  agricoltura  di  Asti   e   di   Cuneo   e   valutata
l'adeguatezza del piano dei controlli e del prospetto tariffario; 
  Ritenuto che sussistono i requisiti  per  procedere  all'emanazione
del provvedimento di autorizzazione nei  confronti  delle  Camere  di
commercio, industria, artigianato ed  agricoltura di Asti e di Cuneo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La Camera di commercio, industria, artigianato  ed   agricoltura
di Asti, con  sede  in  Asti,  Piazza  Medici,  8,  e  la  Camera  di
commercio, industria, artigianato ed  agricoltura di Cuneo, con  sede
in Cuneo, via Emanuele Filiberto, 3, sono autorizzate  in  solido  ad
effettuare  i  controlli  previsti  dall'art.  118   septdecies   del
Regolamento (CE) n. 1234/07 per la DOC «Terre Alfieri» nei  confronti
di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono  rivendicare
la predetta denominazione di origine. 
  2. Le Camere di commercio, industria, artigianato  ed   agricoltura
di cui al comma precedente adempiono alle prescrizioni del piano  dei
controlli  e  del  prospetto  tariffario  congiuntamente  presentati,
ciascuna a carico dei soggetti presenti nella  filiera  operanti  nel
territorio provinciale di propria  competenza,  come  previsto  dalla
legge 29 dicembre 1993, n. 580, indicata nelle premesse. 
  3. Le Camere di commercio, industria, artigianato  ed   agricoltura
di cui al comma 1 sono solidalmente  responsabili  nello  svolgimento
delle funzioni di  controllo,  cosi'  come  previsto  dal  piano  dei
controlli e dal prospetto tariffario. 
  4. Le Camere di commercio, industria, artigianato  ed   agricoltura
di cui al comma 1 riferiscono congiuntamente all'Ispettorato centrale
per il controllo della qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  sulle
attivita' svolte.