IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM); Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attivita' dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentarie forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010 relativo all'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (trasmesso all'UCB per il successivo inoltro alla Corte dei conti); Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentativita' della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (VQPRD); Visto il riconoscimento come denominazione di origine controllata del vino denominato «Terre Alfieri» nonche' l'approvazione del relativo disciplinare di produzione; Vista la nota prot. 5202 del 24 febbraio 2010 inoltrata dalla competente regione Piemonte con la quale sono state individuate le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Asti e di Cuneo, quale organismo di controllo della D.O.C. sopra citata; Vista la nota prot. 8349 del 23 marzo 2010 inoltrata dalla competente Regione Piemonte, con la quale e' stato espresso il parere favorevole sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario presentato dall'organismo di controllo; Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Asti e di Cuneo e valutata l'adeguatezza del piano dei controlli e del prospetto tariffario; Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Asti e di Cuneo; Decreta: Art. 1 1. La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Asti, con sede in Asti, Piazza Medici, 8, e la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Cuneo, con sede in Cuneo, via Emanuele Filiberto, 3, sono autorizzate in solido ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118 septdecies del Regolamento (CE) n. 1234/07 per la DOC «Terre Alfieri» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine. 2. Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di cui al comma precedente adempiono alle prescrizioni del piano dei controlli e del prospetto tariffario congiuntamente presentati, ciascuna a carico dei soggetti presenti nella filiera operanti nel territorio provinciale di propria competenza, come previsto dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, indicata nelle premesse. 3. Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di cui al comma 1 sono solidalmente responsabili nello svolgimento delle funzioni di controllo, cosi' come previsto dal piano dei controlli e dal prospetto tariffario. 4. Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di cui al comma 1 riferiscono congiuntamente all'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari sulle attivita' svolte.