IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto  l'art.  5  del  decreto-legge  1°  aprile  1989,   n.   120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181,  e
le successive estensioni disposte, tra l'altro, con l'art.  73  della
legge n. 289/2002; l'art. 1, commi 265-268 della legge  n.  311/2004;
l'art. 11, commi 8 e 9 della legge n. 80/2005; 
  Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1996, n. 1.123.18/75  con
il quale e' stato approvato il testo degli «Indirizzi attuativi della
legge n. 513/1993», regolante i rapporti tra il M.A.P. (ora Ministero
dello sviluppo economico) e la SPI (poi confluita in Sviluppo  Italia
S.p.A., ora Agenzia nazionale per l'attrazione degli  investimenti  e
lo  sviluppo  d'impresa  S.p.A.)  per  l'attuazione  del   Piano   di
promozione industriale (di seguito «Indirizzi attuativi»); 
  Vista  la  necessita'  di  coordinare  il  testo  degli  «Indirizzi
attuativi»  con  le  modifiche   apportate   di   volta   in   volta,
successivamente al 1996, con i seguenti decreti ministeriali: decreto
ministeriale 16 luglio 1999, n. 139674/521; decreto  ministeriale  23
marzo 2001, n. 1167027/521; decreto ministeriale 2 novembre 2004,  n.
113598, art. 10, comma 2;  decreto  ministeriale  9  marzo  2005,  n.
1184605/75; decreto ministeriale 11 aprile 2006, n. 119613/546;  D.D.
29 maggio 2006, n. 1196579/546; decreto ministeriale 27 giugno  2008,
n. 9875; decreto ministeriale 8 gennaio 2009, n. 312; 
  Ritenuto  altresi'  opportuno  introdurre  alcune  modifiche   alle
direttive volte ad uniformare, tra l'altro, la disciplina agevolativa
di cui alla legge n. 181/1989 con quella relativa ad altri interventi
agevolativi, eliminando l'obbligo di prestare  garanzie  fideiussorie
bancarie a fronte della concessione di contributi a fondo perduto  in
assenza di anticipazioni; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' approvato il Testo unico degli «Indirizzi attuativi» relativi
al  decreto-legge  1°  aprile   1989,   n.   120,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e al  decreto-legge
9 ottobre 1993, n. 410, convertito, senza modificazioni, dalla  legge
10  dicembre  1993,  n.  513,  contenuto  nell'Allegato  al  presente
decreto, che ne costituisce parte integrante. 
  2. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
      Roma, 25 gennaio 2010 
 
                                                 Il Ministro: Scajola 
 
Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2010 
Ufficio di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita'  produttive,
registro n. 1, foglio n. 156