IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
 
                                  e 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il codice della navigazione approvato con  regio  decreto  30
marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni; 
  Visti la legge 18 febbraio 1997, n.  25,  concernente  attribuzioni
del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici  delle  Forze
armate e  dell'amministrazione  della  difesa  e  il  regolamento  di
attuazione, emanato con decreto del Presidente  della  Repubblica  25
ottobre 1999, n. 556, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300  e  successive
modificazioni,  concernente  la   riforma   dell'organizzazione   del
Governo; 
  Visto in particolare l'art. 2,  comma  1,  del  richiamato  decreto
legislativo n. 300 del 1999, come sostituito dall'art. 1, comma 1 del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito dalla legge 14 luglio
2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per  l'adeguamento  delle
strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi  376  e  377,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244»; 
  Visto in particolare l'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge n.
85 del 2008, convertito dalla legge n. 121 del 2008, il quale prevede
che  al  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti   sono
trasferite, con le inerenti risorse  finanziarie,  strumentali  e  di
personale, le funzioni attribuite al Ministero dei trasporti; 
  Visto  il  decreto  legislativo  del  30  marzo  2001,  n.  165,  e
successive modificazioni, concernente norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge  9  novembre  2004,  n.  265,  di  conversione,  con
modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2004,  n.  237,  recante
interventi urgenti nel settore  dell'aviazione  civile  e  delega  al
Governo per l'emanazione di disposizioni  correttive  ed  integrative
del codice della navigazione; 
  Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, come  modificato
dal decreto legislativo 15 marzo  2006,  n.  151,  recante  norme  di
revisione della parte aeronautica del codice della navigazione; 
  Visto in particolare, il terzo comma dell'art. 693 del codice della
navigazione; il  quale  prevede  che  i  beni  del  demanio  militare
aeronautico, non piu' funzionali ai  fini  militari  e  da  destinare
all'aviazione  civile  in  quanto   strumentali   all'attivita'   del
trasporto aereo, sono individuati  con  provvedimento  del  Ministero
della difesa, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti,  e  trasferiti   al   demanio   aeronautico   civile   per
l'assegnazione in uso gratuito all'ENAC e il  successivo  affidamento
in concessione; 
  Visto il decreto  legislativo  25  luglio  1997,  n.  250,  recante
l'istituzione dell'Ente nazionale dell'aviazione civile (ENAC) e,  in
particolare, l'art. 8, comma 2, il quale prevede che con decreto  del
Ministro dei trasporti  e  della  navigazione,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro e delle finanze vengono  assegnati  all'ENAC,  in
uso gratuito, i beni  del  demanio  aeroportuale  per  il  successivo
affidamento dei beni medesimi ai gestori aeroportuali; 
  Visto il decreto del Ministro della difesa in data 25 gennaio 2008,
recante atto di indirizzo relativo agli aeroporti militari  a  doppio
uso  militare-civile  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana - serie generale - n. 57 del 7 marzo 2008); 
  Ravvisata la necessita' di dare applicazione al disposto del citato
terzo  comma  dell'art.  693  del  codice  della   navigazione,   con
l'individuazione dei beni del demanio militare aeronautico  non  piu'
funzionali ai fini militari  da  destinare  all'aviazione  civile  in
quanto strumentali all'attivita' del trasporto aereo; 
  Ravvisata la necessita' di dare contestuale attuazione al  disposto
del richiamato art. 8, comma 2, del decreto legislativo  n.  250  del
1997, ai fini del contemporaneo trasferimento al demanio  aeronautico
civile  per  l'assegnazione  gratuita  all'ENAC   e   il   successivo
affidamento in concessione dei beni del demanio aeronautico  militare
individuati ai sensi del richiamato art. 693, terzo comma, del codice
della navigazione, per  mantenere  la  necessaria  continuita'  della
gestione del traffico civile aeroportuale; 
  Visto l'accordo tecnico sottoscritto in data 4 giugno 2009  tra  il
Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - ENAC, la Societa'
SEA S.p.A. e  l'Agenzia  del  demanio,  che  individua  gli  immobili
demaniali, ubicati  negli  aeroporti  di  Milano  Malpensa  e  Milano
Linate,  non  piu'  funzionali  ai  fini  militari,  e  definisce  le
condizioni e le modalita' di trasferimento degli stessi; 
  Considerato che, per le aree  oggetto  del  transito,  nell'accordo
precitato sono contenute la dichiarazione di «cessato  interesse»  da
parte  del  Ministero   della   difesa   e   quella   relativa   alla
«strumentalita' per l'effettiva e regolare  attivita'  del  trasporto
aereo» da parte del Ministero dei trasporti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. I beni del demanio militare che  insistono  sugli  aeroporti  di
Milano Malpensa e Milano Linate, individuati e descritti nella scheda
tecnica  e  relative  planimetrie   identificanti   le   aree -   che
costituiscono parte integrante del presente decreto - dichiarati  non
piu' funzionali ai fini militari, sono destinati all'aviazione civile
con trasferimento al demanio  aeronautico  civile  (demanio  pubblico
dello  Stato  -  ramo  trasporti  -  aviazione  civile),  secondo  le
modalita' indicate nell'accordo tecnico sottoscritto in data 4 giugno
2009, indicato in premessa, nello stato di fatto e di diritto in  cui
si trovano alla data del  presente  decreto,  in  quanto  strumentali
all'attivita' del trasporto aereo civile. 
  2. I  beni  trasferiti  ai  sensi  del  comma  1,  sono  assegnati,
contestualmente, in uso gratuito  all'ENAC,  ai  sensi  dell'art.  8,
comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, nei  modi  e
nei termini indicati nell'accordo tecnico di cui al comma 1. 
  Il presente decreto sara' comunicato agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
    Roma, 5 febbraio 2010 
 
                      Il Ministro della difesa 
                              La Russa 
 
 
                  Il Ministro delle infrastrutture 
                           e dei trasporti 
                              Matteoli 
 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                              Tremonti 
 
Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2010 
Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 3, foglio n. 205