IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre  2008,
n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero  dello
sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia
di vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia»; 
  Visto in particolare il primo comma  dell'art.  9  della  legge  23
luglio 2009, n. 99, che  prevede  che:  «Per  i  consorzi  agrari  in
liquidazione coatta amministrativa  per  i  quali  sia  accertata  la
mancanza di presupposti per il superamento dello stato di  insolvenza
e,   in   ogni   caso,   in   mancanza    della    presentazione    e
dell'autorizzazione  della  proposta   di   concordato,   l'autorita'
amministrativa  che  vigila  sulla  liquidazione  revoca  l'esercizio
provvisorio  dell'impresa  e  provvede  a  rinnovare  la  nomina  dei
commissari liquidatori»; 
  Tenuto conto che,  il  primo  comma,  opera  un  rinvio  al  potere
dell'Autorita' di vigilanza circa l'accertamento della sussistenza  o
della mancanza dei presupposti per  il  superamento  dello  stato  di
insolvenza stabilendo, pero', che in ogni  caso,  in  mancanza  della
presentazione  ed  autorizzazione  della   proposta   di   concordato
l'Autorita'   di   vigilanza   revochera'    l'autorizzazione    alla
continuazione dell'esercizio d'impresa e provvedera' al rinnovo della
nomina dei commissari liquidatori; 
  Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1994  del  Ministro  delle
politiche agricole con il quale il consorzio agrario  provinciale  di
Foggia e' stato posto in liquidazione coatta amministrativa; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e  forestali  n.
GAB 270 del 4 giugno 2007 con il quale  l'avv.  Gaetano  Prencipe  e'
stato  nominato  Commissario  liquidatore   del   Consorzio   agrario
provinciale di Foggia; 
  Considerata la ricorrenza, per il Consorzio agrario provinciale  di
Foggia, in liquidazione coatta amministrativa, dei presupposti di cui
al primo comma dell'art. 9 della citata legge n. 99/2009,  in  quanto
trattasi di consorzio agrario in liquidazione  coatta  amministrativa
con autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa; 
  Considerato che con sentenza n. 263/2008 del 18 febbraio  2008,  la
Corte di cassazione ha cassato, con rinvio, il concordato ex art. 214
L.F. presentato dal Consorzio agrario di  Foggia,  ed  omologato  con
sentenza n.1299/03 dalla Corte d'appello di Bari, con il  conseguente
ritorno   del   Consorzio   allo   stato   di   liquidazione   coatta
amministrativa; 
  Tenuto conto che, il  commissario  liquidatore,  nell'incarico  dal
2007, non ha presentato  una  nuova  proposta  di  concordato  ma  ha
riassunto il giudizio dinnanzi alla Corte d'appello di Bari e che  il
contenuto della sentenza della Corte d'appello, non potra' che essere
applicativo del principio di diritto enunciato dalla suprema Corte di
cui in seguito; 
  Considerato che, la proposta di concordato, rigettata con  sentenza
n. 97/2001 dal Tribunale di Foggia, pur se approvata con sentenza  n.
1299 del 31 novembre 2003 dalla Corte d'appello di  Bari,  non  tiene
conto del principio di diritto enunciato dalla  Corte  di  cassazione
nella sentenza n. 7263/2008 del 18 febbraio 2008, e precisamente: 
  «nella liquidazione coatta amministrativa,  le  peculiarita'  della
disciplina di approvazione di concordato nell'art. 214, r.d. 16 marzo
1942, n. 167, e in particolare  la  sottoposizione  preventiva  della
proposta   di   concordato   all'autorizzazione   dall'autorita'   di
vigilanza, e la sua sottrazione all'approvazione del ceto  creditorio
non si traducono nell'affermazione  della  preminenza  dell'interesse
pubblico alla conservazione dell'impresa su quello dei creditori alla
soddisfazione  delle  loro  ragioni,   sicche',   solo   qualora   le
prospettive di soddisfazione dei creditori,  offerte  dal  concordato
con la conservazione dell'impresa in bonis siano almeno equivalenti a
quelle che sarebbero offerte dalla  sua  liquidazione  di  concordato
puo'  essere  approvato,  nonostante  l'opposizione   dei   creditori
medesimi»; 
  Considerato che, nonostante la permanenza nell'incarico a decorrere
dall'anno  2007,  l'avv.  Prencipe  non  ha  ritenuto  di  sottoporre
all'Autorita' di vigilanza  soluzioni  atte  alla  definizione  della
procedura ma ha semplicemente riproposto la richiesta di approvazione
dello stesso concordato, non aderente al dettato della Suprema Corte; 
  Considerato che, con la riassunzione del giudizio, alla luce  della
citata sentenza della Corte di cassazione con rinvio  della  proposta
concordatizia alla Corte d'appello di Bari, il Consorzio  agrario  di
Foggia non puo' non essere considerato rientrante  nella  fattispecie
prevista dal quinto periodo del primo comma, dell'art. 9, della legge
23 luglio 2009, n. 99; 
  Ritenuto che,  la  legge  affida  alle  amministrazioni  competenti
discrezionalita'   piena    nell'ambito    dell'accertamento    della
sussistenza o della mancanza dei presupposti per il superamento dello
stato di insolvenza; 
  Considerate le motivazioni di cui alla sentenza  n.  55/2009  della
Corte  costituzionale,  in  virtu'  delle  quali   all'Autorita'   di
vigilanza  incombe  l'onere  di  valutazione   dell'opportunita'   di
assumere il provvedimento di sostituzione del commissario liquidatore
in carica alla luce dello stato di avanzamento della procedura; 
  Tenuto conto che, trattasi di  consorzio  agrario  in  liquidazione
coatta  amministrativa,   con   autorizzazione   alla   continuazione
dell'esercizio d'impresa che, ai sensi del quinto periodo  del  primo
comma, dell'art. 9, della legge n. 99/2009,  non  ha  presentato  una
nuova proposta di concordato in grado di far superare al Consorzio lo
stato di insolvenza, atteso che la mera riassunzione  della  proposta
precedente  non  potra'  che  incontrare  il  rigetto   della   Corte
d'appello; 
  Ritenuto che, la revoca dell'esercizio d'impresa e la  sostituzione
del commissario liquidatore in carica, discendono direttamente  dalla
legge, che fa dipendere  la  revoca  dell'esercizio  d'impresa  e  la
sostituzione dal mero fatto oggettivo del mancato adempimento di  cui
sopra; 
  Rilevato che, pertanto, la revoca  dell'esercizio  d'impresa  e  la
sostituzione  del  commissario  liquidatore  si  pongono  come   atti
vincolati dalla legge e che, comunque, la  mancata  presentazione  di
una nuova proposta concordatizia non puo' non essere considerata come
fatto non positivo per la gestione del Consorzio; 
  Vista  la  nota  n.  16372  dell'8  febbraio  2010,  con  la  quale
l'Autorita'  di   vigilanza   ha   revocato   l'autorizzazione   alla
continuazione dell'esercizio d'impresa del Consorzio; 
  Considerata la necessita' di assicurare al Consorzio  in  questione
una piu' proficua gestione della liquidazione al fine  di  accelerare
la  procedura  e  finalizzarla  allo  svolgimento  degli  adempimenti
necessari al superamento dello stato di insolvenza; 
  Considerato che, con nota n.1874, in data 13 gennaio 2010, e' stata
data comunicazione all'interessato dell'avvio  del  procedimento  per
l'eventuale applicazione dell'art. 9, primo  comma,  della  legge  n.
99/2009, ai sensi degli articoli 7 e 8, della legge 7 agosto 1990, n.
241; 
  Preso   atto   delle    osservazioni    formulate    al    riguardo
dall'interessato, pervenute in data 28 gennaio 2010; 
  Preso atto in particolare che,  sulla  base  di  quanto  dichiarato
dall'avv. Prencipe  nelle  controdeduzioni  formulate  rispetto  alla
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.  7,  della
legge  7  agosto  1990,  n.  241,  l'udienza  di  precisazione  delle
conclusioni relative alla riassunzione del giudizio e' stata  fissata
per il 6 marzo  2012  e  che  la  probabile  definizione  dell'intera
controversia processuale non potra' che aver  luogo  entro  il  2015,
mentre invece l'art. 9, terzo comma, della legge 23 luglio  2009,  n.
99, e' finalizzato  a  consentire  la  chiusura  delle  procedure  di
liquidazione coatta  amministrativa  dei  consorzi  agrari  entro  un
termine ravvicinato; 
  Considerato  che,  contrariamente  a  quanto  dichiarato  dall'avv.
Prencipe nelle succitate controdeduzioni la  Corte  d'appello  dovra'
«uniformarsi al principio di diritto enunciato in motivazione»  dalla
Suprema Corte e non gia' semplicemente ispirarsi al medesimo; 
  Tenuto conto che la perizia tecnico-contabile predisposta dal dott.
Ferruccio Castagnazzo e con la quale l'avv. Prencipe ritiene di poter
integrare, in sede di  riassunzione  del  giudizio,  la  proposta  di
concordato gia' cassata dal  Tribunale  di  Foggia  con  sentenza  n.
97/2001 e dalla Suprema  Corte,  si  rivela  inammissibile  ai  sensi
dell'art. 345 c.p.c.; 
  Preso atto, che questa Amministrazione, per ben due volte, con nota
n. 76297 del 30 guigno 2009 e con nota n. 91584 del 5 agosto 2009, ha
invitato l'avv. Prencipe a valutare l'opportunita' di presentare  una
nuova proposta di concordato, sia durante l'iter legislativo  che  ha
condotto all'emanazione della legge n. 99/2009,  sia  successivamente
all'entrata in vigore della medesima legge e che l'avv.  Prencipe  ha
ritenuto  di  riassumere  il  giudizio  sulla  base  della   proposta
concordatizia gia' valutata negativamente  in  primo  grado  e  sulla
quale la Corte di cassazione ha formulato una sentenza cassatoria con
rinvio davanti alla Corte d'appello; 
  Considerato, dunque,  che  le  controdeduzioni  prodotte  dall'avv.
Prencipe risultano ininfluenti ai fini della decisione; 
  Considerata la qualificazione professionale dell'avv.  Michelangelo
Basta; 
  Ritenuta la sussistenza in capo all'avv. Michelangelo  Basta  delle
professionalita'   tecniche   ed   amministrative   necessarie   allo
svolgimento dell'incarico commissariale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'avv. Michelangelo Basta, nato a Manfredonia il 9  dicembre  1967,
ed ivi residente e' nominato commissario  liquidatore  del  Consorzio
agrario provinciale di Foggia  in  sostituzione  del  commissario  in
carica, avv. Gaetano Prencipe,  il  quale  contemporaneamente,  cessa
dall'incarico.