IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni; Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Passalacqua Edgardo Mario, nato a Cordoba (Argentina) il 19 febbraio 1960, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16, del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingeniero Civil», rilasciato dal «Colegio de Ingenieros civiles de la Provincia de Cordoba», presso cui e' iscritto dal 1987, ai fini dell'accesso all'albo degli «ingegneri - sezione A settore civile ambientale» e l'esercizio in Italia della omonima professione; Considerato che, ha conseguito il titolo accademico di «Ingeniero civil» presso la «Universidad Nacional de Cordoba» nel 1985; Considerato, altresi', che ha conseguito l'omologazione della laurea argentina in Spagna e si e' iscritto al «Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos»; Considerato, altresi', che ha documentato di possedere esperienza professionale; Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 29 gennaio 2010; Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria; Rilevato che, sono emerse delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare delle misure compensative; Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni; Visto l'art. 22, n. 1, del decreto legislativo n. 206/2007; Decreta: Art. 1 Al sig. Passalacqua Edgardo Mario, nato a Cordoba (Argentina) il 19 febbraio 1960, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di «Ingeniero Civil» quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «ingegneri» - Sezione A settore civile ambientale - e l'esercizio della professione in Italia.