IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  testo  unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme  di  attuazione  del
citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni; 
  Visto  l'art.  1,  comma  2,  del  citato  decreto  legislativo  n.
286/1998,   modificato   dalla legge   n.   189/2002,   che   prevede
l'applicabilita' del decreto legislativo stesso  anche  ai  cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti  di  norme
piu' favorevoli; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva n. 2005/36/CE  del  7  settembre  2005,  relativa  al
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,  n.
328, contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti»; 
  Vista l'istanza del sig. Passalacqua Edgardo Mario, nato a  Cordoba
(Argentina) il 19  febbraio  1960,  cittadino  italiano,  diretta  ad
ottenere, ai sensi dell'art. 49  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1999, n.  394,  e  successive  integrazioni,  in
combinato  disposto  con  l'art.  16,  del   decreto   legislativo n.
206/2007, il riconoscimento del titolo  professionale  di  «Ingeniero
Civil», rilasciato dal «Colegio de Ingenieros civiles de la Provincia
de Cordoba», presso cui e' iscritto dal 1987,  ai  fini  dell'accesso
all'albo degli «ingegneri - sezione A settore  civile  ambientale»  e
l'esercizio in Italia della omonima professione; 
  Considerato che, ha conseguito il titolo accademico  di  «Ingeniero
civil» presso la «Universidad Nacional de Cordoba» nel 1985; 
  Considerato,  altresi',  che  ha  conseguito  l'omologazione  della
laurea argentina in Spagna e si e' iscritto al «Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos»; 
  Considerato, altresi', che ha documentato di  possedere  esperienza
professionale; 
  Viste le determinazioni della conferenza di  servizi  nella  seduta
del 29 gennaio 2010; 
  Preso atto del conforme parere  del  rappresentante  del  Consiglio
nazionale di categoria; 
  Rilevato che,  sono  emerse  delle  differenze  tra  la  formazione
accademico-professionale richiesta in Italia  per  l'esercizio  della
medesima professione e quella di cui e' in  possesso  l'istante,  per
cui appare necessario applicare delle misure compensative; 
  Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 22, n. 1, del decreto legislativo n. 206/2007; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Al sig. Passalacqua Edgardo Mario, nato a Cordoba (Argentina) il 19
febbraio  1960,  cittadino  italiano,  e'  riconosciuto   il   titolo
professionale  di  «Ingeniero  Civil»   quale   titolo   valido   per
l'iscrizione all' albo degli «ingegneri» - Sezione A  settore  civile
ambientale - e l'esercizio della professione in Italia.