IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; 
  Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri  222
e 223 del 23 luglio 2004; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23
luglio 2004, n. 222, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197,  del
23 agosto 2004, nel quale si  designa  il  Direttore  generale  della
giustizia civile quale  responsabile  del  registro  degli  organismi
deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art.  38
del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; 
  Visto il decreto dirigenziale  24  luglio  2006,  pubblicato  sulla
Gazzetta Ufficiale n. 35, del 12 febbraio 2007,  con  il  quale  sono
stati approvati  i  requisiti  per  l'iscrizione  al  registro  degli
organismi deputati a gestire i tentativi  di  conciliazione  a  norma
dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222; 
  Visto il P.D.G. 2 luglio  2009  con  il  quale  l'associazione  non
riconosciuta  «Camera  Arbitrale  Nazionale  ed   Internazionale   di
Venezia» con sede legale in Venezia, piazza San  Marco  2032,  codice
fiscale n. 94016430277 e P. IVA n. 03605920275 e' stata  iscritta  al
n. 48 del registro degli organismi deputati a  gestire  tentativi  di
conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio
2003, n. 5; 
  Vista l'istanza 13 gennaio 2010, prot. m. dg DAG 21 gennaio 2010 n.
9520.E, con la quale l'avv. Patrizia Chiampan, nata a  Verona  il  24
febbraio 1958 in qualita' di legale rappresentante  dell'associazione
non riconosciuta «Camera Arbitrale  Nazionale  ed  Internazionale  di
Venezia» chiede l'inserimento di due ulteriori conciliatori  (in  via
non esclusiva); 
  Considerato che ai  sensi  dell'art.  1,  lettera  e)  del  decreto
ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il  conciliatore  e'  la  persona
fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del
servizio di conciliazione; 
      che ai sensi dell'art. 4,  comma  3,  lettera  f)  del  decreto
ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore  deve  dichiarare
la  disponibilita'  a  svolgere  le  funzioni  di  conciliazione  per
l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro; 
      che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto  ministeriale  23
luglio 2004, n.  222  l'organismo  di  conciliazione  richiedente  e'
tenuto  ad  allegare  alla  domanda  di   iscrizione   l'elenco   dei
conciliatori che  si  dichiarano  disponibili  allo  svolgimento  del
servizio; 
  Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma
4, lettere a) e b) del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per  i
conciliatori: 
      avv. De Manincor Marta, nata a Venezia il 19 luglio 1965, 
      notaio Zorzi Cristina, nata a Venezia il 23 agosto 1974; 
 
                               Dispone 
 
la modifica del P.D.G. 2 luglio 2009 d'iscrizione nel registro  degli
organismi deputati a  gestire  tentativi  di  conciliazione  a  norma
dell'art.  38  del  decreto  legislativo  17  gennaio  2003,  n.   5,
dell'associazione non riconosciuta  «Camera  Arbitrale  Nazionale  ed
Internazionale di Venezia» con sede legale  in  Venezia,  piazza  San
Marco 2032, codice fiscale n. 94016430277 e P.  IVA  n.  03605920275,
limitatamente alla parte relativa all'elenco dei conciliatori. 
  Dalla data del presente  provvedimento  l'elenco  dei  conciliatori
previsto dall'art. 3, comma 4, lettere  a)  i  e  b)  i  del  decreto
ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 deve intendersi ampliato  di  due
ulteriore unita': avv. De Manincor Marta, nata a Venezia il 19 luglio
1965 e notaio Zorzi Cristina, nata a Venezia il 23 agosto 1974. 
  Resta ferma l'iscrizione al n. 48 del registro degli  organismi  di
conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3,  comma  4  del
decreto ministeriale n. 222/2004. 
  L'organismo iscritto e' obbligato a comunicare immediatamente tutte
le vicende modificative dei  requisiti,  dei  dati  e  degli  elenchi
comunicati ai fini dell'iscrizione. 
  Il  Responsabile  del  registro  si  riserva   di   verificare   il
mantenimento  dei  requisiti  nonche'  l'attuazione   degli   impegni
assunti. 
    Roma, 31 marzo 2010 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano