IL CAPO DIPARTIMENTO 
            delle politiche competitive del mondo rurale 
                          e della qualita' 
 
  
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre  2011,  per  l'esame  delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Vista  la  legge  27  marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina  il  settore
agricolo e forestale; 
  Vista la richiesta  presentata  dal  Consorzio  di  tutela  Barolo,
Barbaresco, Alba, Langhe e Roero intesa a modificare il  disciplinare
di produzione dei vini della denominazione di origine  controllata  e
garantita «Barbaresco»; 
  Visto il parere  favorevole  espresso  dalla  regione  Piemonte  in
merito alla proposta del Consorzio sopra  indicato  di  modifica  del
disciplinare di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata e garantita «Barbaresco»; 
  Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la  tutela  e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda  e  sulla  proposta
del relativo disciplinare di produzione dei vini della  denominazione
di origine controllata  e  garantita  «Barbaresco»  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 34 dell'11 febbraio 2010; 
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti, istanze o controdeduzioni in merito alla citata proposta di
disciplinare; 
  Ritenuto pertanto necessario doversi procedere  alla  modifica  del
disciplinare di produzione dei vini della  denominazione  di  origine
controllata  e  garantita  «Barbaresco»,  in  conformita'  al  parere
espresso dal sopra citato Comitato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il disciplinare di produzione dei vini  della  denominazione  di
origine controllata e garantita «Barbaresco», gia'  denominazione  di
origine controllata con DPR 23 aprile 1966 e successive modifiche, e'
sostituito per intero dal testo annesso al presente  decreto  le  cui
disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2010.