IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio  1963,  n.  441,  concernente  la
disciplina igienica degli alimenti; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale  n.  145  del  23  giugno
1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme  in  materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  23  aprile
2001, n. 290,  concernente  il  regolamento  di  semplificazione  dei
procedimenti di autorizzazione  alla  produzione,  all'immissione  in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti  i
livelli massimi di residui di  antiparassitari  nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo  2006  n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008,  n.  85,
recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento  delle  strutture  di
Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge  24
dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al  Ministero  del  lavoro,
della salute e delle politiche  sociali  le  funzioni  del  Ministero
della salute con le inerenti risorse finanziarie,  strumentali  e  di
personale; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente  l'istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale 11  settembre  2008,  di  recepimento
della direttiva 2008/66/CE della  Commissione  del  30  giugno  2008,
relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali  la  sostanza
attiva fenoxaprop-p; 
  Visto l'art.  2,  comma  2,  del  citato  decreto  ministeriale  11
settembre 2008, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni  dei
prodotti fitosanitari contenenti fenoxaprop-p dovevano presentare  al
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il
31 dicembre 2008, in alternativa: 
    a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui  all'allegato  II
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, 
    b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al
proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II
del sopraccitato decreto; 
  Visto l'art.  2,  comma  3,  del  citato  decreto  ministeriale  11
settembre 2008, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione  in
commercio dei prodotti fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva
fenoxaprop-p non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e  all'art.  2,
comma 2, del medesimo decreto si intendono automaticamente revocate a
decorrere dal 1° gennaio 2009; 
  Rilevato  che  i  titolari  delle   autorizzazioni   dei   prodotti
fitosanitari elencati nell'allegato al  presente  decreto  non  hanno
ottemperato a quanto previsto  dall'art.  2,  comma  2,  del  decreto
ministeriale 11 settembre 2008  nei  tempi  e  nelle  forme  da  esso
stabiliti; 
  Ritenuto di dover  procedere  alla  pubblicazione  dell'elenco  dei
prodotti fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva  fenoxaprop-p
revocati  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3,  del   citato   decreto
ministeriale 11 settembre 2008; 
  Considerato che il citato decreto 11 settembre 2008, art. 5,  comma
1,  fissa  al  31  dicembre  2009  la  scadenza  per  la  vendita   e
utilizzazione  delle  scorte  giacenti  in  commercio  dei   prodotti
fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2,  comma  3,  del  medesimo
decreto; 
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,
relativo alle sanzioni previste per chi immette in  commercio  e  per
chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati  e  le  successive
norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Viene  pubblicato  l'elenco,  riportato  in  allegato  al  presente
decreto, dei prodotti  fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva
fenoxaprop-p, la cui autorizzazione all'immissione  in  commercio  e'
stata automaticamente revocata  a  far  data  dal  1°  gennaio  2009,
conformemente a quanto disposto dall'art. 2,  comma  3,  del  decreto
ministeriale 11 settembre 2008.