IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, nella legge 24 novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004, n.  245,  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a  norma  del  comma
13, dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19; 
  Vista la legge  23  dicembre  1996,  n.  648,  di  conversione  del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle  misure  per  il
contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione  del  tetto
di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella Gazzetta ufficiale  (G.U.)
n. 300 del 23 dicembre 1996; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica  del  farmaco  (CUF)
datato 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del
19 settembre 2000 con errata-corrige su Gazzetta Ufficiale n. 232 del
4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei  medicinali
innovativi la cui commercializzazione e' autorizzata in  altri  Stati
ma  non  sul  territorio  nazionale,  dei   medicinali   non   ancora
autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei  medicinali
da impiegare  per  una  indicazione  terapeutica  diversa  da  quella
autorizzata da  erogarsi  a  totale  carico  del  Servizio  sanitario
nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge  21  ottobre  1996,  n.  536,
convertito, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
  Visto  ancora  il  provvedimento  CUF  datato  31   gennaio   2001,
concernente il  monitoraggio  clinico  dei  medicinali  inseriti  nel
succitato elenco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  70  del  24
marzo 2001; 
  Atteso  che  il  medicinale   terlipressina   (Glipressina),   gia'
registrato ed in commercio per altre indicazioni  terapeutiche,  puo'
costituire una valida alternativa terapeutica nel  trattamento  della
sindrome epatorenale in pazienti con cirrosi epatica, in associazione
alla somministrazione di albumina umana; 
  Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tale  patologia
la prescrizione di detto medicinale  a  totale  carico  del  Servizio
sanitario nazionale; 
  Ritenuto  necessario  dettare  le  condizioni  alle   quali   detto
medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato  provvedimento
datato 20 luglio 2000, concernente l'istituzione dell'elenco stesso; 
  Tenuto conto della decisione assunta dalla  Commissione  consultiva
tecnico-scientifica (CTS) nella riunione del 23 e 24 febbraio 2010  -
Stralcio verbale n. 3; 
  Ritenuto  pertanto  di  includere   il   medicinale   terlipressina
(Glipressina) nell'elenco dei medicinali erogabili  a  totale  carico
del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi  della  legge  23
dicembre 1996, n. 648,  per  l'indicazione  terapeutica:  trattamento
della sindrome  epatorenale  in  pazienti  con  cirrosi  epatica,  in
associazione alla somministrazione di albumina umana. 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche  sociali  del  16  luglio  2008,  registrato   dall'Ufficio
centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio  n.  803  in
data 18 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi  e'  stato  nominato
direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia
italiana del farmaco; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Il medicinale terlipressina (Glipressina)  e'  inserito,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge  21  ottobre  1996,  n.  536,
convertito  dalla  legge  23  dicembre  1996,  n.  648,   nell'elenco
istituito col  provvedimento  della  Commissione  unica  del  farmaco
citato in premessa.