IL DIRETTORE GENERALE 
           per il mercato, la concorrenza, il consumatore, 
                 la vigilanza e la normativa tecnica 
 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  recante
«Attuazione della direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; 
  Vista la domanda della signora Melodie Marquis, cittadina francese,
diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto
legislativo,   il   riconoscimento    del    Certificat    d'Aptitude
Professionnelle  Coiffure,  della  Mention   complementare   styliste
visagiste, del  Brevet  Professionelle  -  Coiffure  option  styliste
visagiste, conseguiti presso l'Academie de Nancy  -  Metz  (Francia),
nonche' dell'esperienza professionale biennale maturata  in  qualita'
di  lavoratrice  dipendente   per   l'esercizio   dell'attivita'   di
acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174; 
  Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui  all'art.
16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del  giorno  23
marzo 2010, che ha ritenuto  il  titolo  dell'interessata  idoneo  ed
attinente all'esercizio dell'attivita' di acconciatore  di  cui  alla
legge 17 agosto 2005, n. 174, unitamente all'esperienza professionale
maturata, senza necessita' di applicare alcuna  misura  compensativa,
in  virtu'   della   completezza   della   formazione   professionale
documentata; 
  Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle associazioni di
categoria Confartigianato e FIEPET - Confesercenti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Alla  signora  Melodie  Marquis,  cittadina  francese,  nata  a
Maisons-Laffitte (Francia) in data 11 maggio 1987, e' riconosciuto il
titolo di  studio  di  cui  in  premessa,  unitamente  all'esperienza
professionale maturata, quale titolo valido  per  lo  svolgimento  in
Italia dell'attivita' di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto
2005, n. 174, recante «Disciplina  dell'attivita'  di  acconciatore»,
senza l'applicazione di alcuna misura compensativa  in  virtu'  della
specificita'   e   completezza   della    formazione    professionale
documentata. 
  2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ai  sensi  dell'art.  16,  comma  6  del  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206. 
    Roma, 7 aprile 2010 
 
                                       Il direttore generale: Vecchio