IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 2, comma 203, lettera  e),  della  legge  23  dicembre
1996, n. 662; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di  concerto
con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  24  gennaio  2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2008,  adottato
ai sensi dell'art. 8-bis del decreto-legge n. 81 del 2  luglio  2007,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, con
il quale si e' provveduto a disciplinare la concessione di  incentivi
alle imprese mediante la sottoscrizione di contratti di programma; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 2 maggio  2008,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 2008, con il  quale  le
disposizioni del decreto interministeriale 24 gennaio 2008 sono state
estese alle attivita' economiche relative alla trasformazione e  alla
commercializzazione dei  prodotti  agricoli,  compresi  quelli  della
pesca e dell'acquacoltura; 
  Visto il decreto ministeriale 23 dicembre  2008  con  il  quale  il
Ministro  dello  sviluppo  economico  ha  autorizzato  il   direttore
generale della DGSAI ad  approvare  entro  il  31  dicembre  2008  le
agevolazioni in favore delle iniziative imprenditoriali  nel  settore
della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli,  ai
sensi dell'Aiuto  di  Stato  n.  729/A/2000,  valutate  positivamente
dall'Agenzia, fatto salvo il buon esito del susseguente  procedimento
diretto alla conferma delle agevolazioni nei modi  individuati  dalle
procedure del decreto interministeriale 24 gennaio 2008; 
  Visti i decreti del 30 dicembre  2008  con  i  quali  il  direttore
generale della DGSAI ha approvato, fatto  salvo  il  buon  esito  del
susseguente procedimento diretto alla conferma delle agevolazioni nei
modi individuati dalle procedure  del  decreto  interministeriale  24
gennaio 2008, le agevolazioni in favore  dei  seguenti  Contratti  di
programma: 
  
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Considerato che  gli  aiuti  nel  settore  della  trasformazione  e
commercializzazione dei prodotti agricoli, ai  sensi  del  regime  di
aiuti n. 729/A/2000, sono applicabili fino al 31 dicembre 2008; 
  Considerato che il suddetto regime di aiuti n.  729/A/2000  prevede
la cumulabilita' con altri interventi pubblici,  nel  rispetto  delle
intensita' massime previste dalla pertinente normativa comunitaria; 
  Considerato che l'art. 17, comma  4  e  l'art.  24,  comma  4,  del
decreto interministeriale 24 gennaio 2008 prevedono che  i  programmi
di investimento industriali  devono  essere  avviati  successivamente
alla data della comunicazione inviata dall'Agenzia di cui all'art. 7,
comma 1 del medesimo decreto; 
  Considerato che l'art. 2, comma 1, del decreto interministeriale  2
maggio 2008 prevede l'ammissibilita' delle spese  a  decorrere  dalla
data di approvazione della proposta  di  contratto  di  programma  da
parte del CIPE; 
  Considerato che  la  DGIAI,  relativamente  alle  istanze  valutate
positivamente,  autorizza  l'Agenzia  a   procedere   alla   verifica
dettagliata,   di   cui   all'art.   7,   comma   2,   del    decreto
interministeriale 24 gennaio 2008, propedeutica alle successive  fasi
che   contemplano   una   specifica   deliberazione   del   CIPE   di
autorizzazione alla stipula del contratto; 
  Considerato che la DGIAI ha autorizzato  l'Agenzia  ad  avviare  la
verifica  dettagliata,  subordinatamente  all'accettazione  da  parte
delle aziende richiedenti di una intensita' di aiuto non superiore al
10% dell'intensita' massima concedibile,  relativamente  ai  seguenti
contratti inerenti il settore agroalimentare  di  cui  al  regime  di
aiuti n. 729/A/2000; 
  Considerato che le agevolazioni approvate  con  i  decreti  del  30
dicembre 2008 sono pari al 10% dell'intensita' massima concedibile ai
sensi dell'Aiuto di Stato n. 729/A/2000, pari al 40% ESL,  e  che  le
stesse comportano per le imprese beneficiarie l'assunzione pressoche'
integrale degli oneri economici derivanti dalla  realizzazione  delle
iniziative; 
  Ritenuto  opportuno   dover   favorire   la   realizzazione   degli
investimenti e l'accelerazione  della  spesa  nonche'  garantire  una
migliore sostenibilita' finanziaria degli investimenti, 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Decorrenza delle spese ammissibili 
 
  1. Per i seguenti Contratti  di  programma  l'ammissibilita'  delle
spese decorre dal giorno  successivo  alla  data  di  emanazione  del
decreto direttoriale di approvazione delle agevolazioni: 
      Agriport (soggetto proponente Conserve Italia S.c.a.); 
      Progetto Qualita' (soggetto proponente Parmalat S.p.A.); 
      Innovazione  nelle  produzioni  Made  in  Italy  nei   comparti
lattiero caseari e dei salumi  (soggetto  proponente  Egidio  Galbani
S.p.A.); 
      Boschi Food & Beverage S.p.A. (soggetto proponente Boschi  Food
& Beverage S.p.A.); 
      Agricola Tre Valli del Gruppo Veronesi ambasciatore del Made in
Italy agroalimentare nel  mondo  (soggetto  proponente  Agricola  Tre
Valli Soc. Coop.); 
      Progetto Vino (soggetto proponente Antinori Agricola S.r.l.); 
      Nuove cantine (soggetto proponente Consorzio di  Produzione  de
Griafone e Pianamonte); 
      La carne di qualita' Made in Italy (soggetto proponente  Unipeg
Soc. Coop. Agricola); 
      Consorzio  Coverfil  (soggetto   proponente   Caseificio   Elda
S.r.l.); 
      La Gioiosa (soggetto proponente La Gioiosa S.p.A.); 
      Compa (soggetto proponente Compa S.r.l.).