IL DIRETTORE GENERALE 
                    degli ammortizzatori sociali 
                  e degli incentivi all'occupazione 
 
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n.  20,  che  individua
gli atti, non aventi  forza  di  legge,  sui  quali  si  esercita  il
controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti; 
  Visto l'art. 1, comma 7, della legge  19  luglio  1993,  n.  236  e
successive   modifiche   e   integrazioni,   di   conversione,    con
modificazioni, del decreto-legge 20  maggio  1993,  n.  148,  recante
interventi urgenti a sostegno dell'occupazione, che istituisce presso
il Ministero del lavoro e  della  previdenza  sociale  il  Fondo  per
l'occupazione; 
  Considerata la necessita' di favorire interventi per contrastare le
crisi occupazionale e per predisporre misure idonee  a  sostenere  il
reddito dei lavoratori; 
  Ritenuto di dover provvedere alla ripartizione tra  le  regioni  di
risorse al fine di agevolare gli  interventi  di  ricollocazione  dei
lavoratori  espulsi  dal  sistema  produttivo  fornendo  agli  stessi
strumenti che possano agevolarne il riposizionamento nel mercato  del
lavoro; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.1 Le risorse, pari a complessivi € 79.685.961,61  sono  ripartite
tra le regioni come indicato ai successivi articoli. 
  1.2  Delle  risorse  complessive,  pari   ad   € 79.685.961,61   si
provvedera' a ripartire una prima quota pari ad € 39.400.000,00  come
indicato nella tabella sottostante. 
    
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Le risorse come sopra assegnate saranno accreditate con le seguenti
modalita' distinte per tipologie di strumenti di intervento: 
    le risorse per  l'erogazione  degli  incentivi  per  sostenere  i
lavoratori nei percorsi di reinserimento,  anche  per  l'autoimpiego,
verranno anticipate dall'INPS secondo gli elenchi forniti  da  Italia
Lavoro  S.p.A.  e/o  dalle  Regioni  interessate,  sulla  base  delle
selezioni effettuate su base regionale.  Le  somme  erogate  verranno
rimborsate   all'Istituto   dietro    presentazione    di    apposita
rendicontazione  contenente  prospetto  riepilogativo  dei  pagamenti
effettuati distinti per ciascuna regione; 
    gli incentivi sotto forma di bonus assunzionali alle imprese, che
saranno erogati alle aziende per il tramite delle  regioni,  verranno
trasferiti  da  questa  Direzione  generale   secondo   le   seguenti
modalita': 
      la prima quota, pari al  50%  del  totale  destinato  ai  bonus
assunzionali,  a  fronte  di  specifica  richiesta   della   regione,
all'avvio delle procedure di selezione delle aziende ai  sensi  della
vigente normativa nazionale e comunitaria; 
      la rimanente parte  di  contributo  verra'  corrisposta  previa
apposita richiesta  della  regione,  opportunamente  corredata  della
documentazione  attestante   il   dettaglio   delle   assunzioni   da
effettuare. 
  Ai fini della rendicontazione  in  merito  ai  bonus  assunzionali,
entro tre mesi dalla data di erogazione dell'incentivo alle  aziende,
le regioni  dovranno  comunque  fornire  al  Ministero  del  lavoro -
Direzione  generale  degli   ammortizzatori   sociali   e   incentivi
all'occupazione, avvalendosi dell'assistenza tecnica di Italia Lavoro
S.p.A.,  la  dichiarazione   attestante   l'importo   complessivo   e
definitivo da erogare, indicando i datori di lavoro  destinatari  dei
bonus assunzionali, nonche' i lavoratori assunti.