IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Vista la legge 25 gennaio 2006, n.  29,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2005, e in particolare gli
articoli 21 e 22; 
  Visto il decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.  231,  recante
attuazione  della  direttiva 2005/60/CE  concernente  la  prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei  proventi
di attivita' criminose e  di  finanziamento  del  terrorismo  nonche'
della direttiva 2006/70/CE  che  ne  reca  misure  di  esecuzione,  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 41, comma 2, lettera  b)  del  citato
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in  base  al  quale  il
Ministro della giustizia, su  proposta  dell'Unita'  di  informazione
finanziaria, sentiti gli ordini professionali,  emana,  con  decreto,
indicatori di anomalia  al  fine  di  agevolare  l'individuazione  di
operazioni sospette da parte  dei  soggetti  di  cui  all'art.  12  e
all'art. 13, comma 1, lettera b) dello stesso decreto; 
  Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure
di natura patrimoniale per  prevenire,  contrastare  e  reprimere  il
finanziamento del terrorismo internazionale e l'attivita'  dei  Paesi
che minacciano la pace e la sicurezza internazionale,  in  attuazione
della direttiva 2005/60; 
  Udito il Comitato di sicurezza finanziaria nella  riunione  del  23
marzo 2010; 
  Su proposta della Unita' di informazione finanziaria; 
  Sentiti gli ordini professionali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Nel presente decreto e nei relativi allegati 1 e 2 si  intendono
per: 
    a) «finanziamento del terrorismo»: in conformita' con  l'art.  1,
comma 1, lettera a) del decreto legislativo 22 giugno 2007,  n.  109,
«qualsiasi attivita' diretta, con  qualsiasi  mezzo,  alla  raccolta,
alla provvista, all'intermediazione, al  deposito,  alla  custodia  o
all'erogazione di fondi o di risorse economiche,  in  qualunque  modo
realizzati, destinati a essere, in tutto o in  parte,  utilizzati  al
fine di compiere uno o piu' delitti con finalita' di terrorismo o  in
ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o piu' delitti  con
finalita'  di  terrorismo  previsti  dal  codice   penale,   e   cio'
indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e  delle  risorse
economiche per la commissione dei delitti anzidetti»; 
    b) «operazione»: in conformita' con l'art. 1, comma 2, lettera l)
del decreto legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,  e  successive
modificazioni e integrazioni, «la trasmissione o la movimentazione di
mezzi di pagamento; per i soggetti di cui  all'art.  12  un'attivita'
determinata o determinabile, finalizzata a  un  obiettivo  di  natura
finanziaria o patrimoniale modificativo  della  situazione  giuridica
esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale»; 
    c) «Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei
Paesi della Comunita' europea»: gli  Stati  extracomunitari  che  non
impongono   obblighi   equivalenti   a    quelli    previsti    dalla
direttiva 2005/60/CE  e  che  non  sono  indicati  nel  decreto   del
Ministero dell'economia e delle finanze  del  12  agosto  2008,  come
successivamente integrato o modificato; 
    d) «riciclaggio»: in  conformita'  con  l'art.  2,  comma  1  del
decreto  legislativo  21  novembre  2007,  n.   231,   e   successive
modificazioni  e  integrazioni,  «le  seguenti  azioni,  se  commesse
intenzionalmente, costituiscono riciclaggio: 
      1) la  conversione  o  il  trasferimento  di  beni,  effettuati
essendo a conoscenza che essi provengono da un'attivita' criminosa  o
da una partecipazione a tale attivita', allo  scopo  di  occultare  o
dissimulare  l'origine  illecita  dei  beni  medesimi  o  di  aiutare
chiunque sia coinvolto in tale attivita' a sottrarsi alle conseguenze
giuridiche delle proprie azioni; 
      2) l'occultamento  o  la  dissimulazione  della  reale  natura,
provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprieta' dei beni
o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che  tali
beni provengono da un'attivita' criminosa o da una  partecipazione  a
tale attivita'; 
      3) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni  essendo
a  conoscenza,  al  momento  della  loro  ricezione,  che  tali  beni
provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione  a  tale
attivita'; 
      4) la partecipazione a uno  degli  atti  di  cui  alle  lettere
precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo  di
perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare  qualcuno  a
commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione»; 
    e)  «UIF»:  l'Unita'  di  informazione  finanziaria,   cioe'   la
struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di
richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorita'
competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo.