IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2005, e in particolare gli articoli 21 e 22; Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, e successive modificazioni e integrazioni; Visto, in particolare, l'art. 41, comma 2, lettera b) del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in base al quale il Ministro della giustizia, su proposta dell'Unita' di informazione finanziaria, sentiti gli ordini professionali, emana, con decreto, indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette da parte dei soggetti di cui all'art. 12 e all'art. 13, comma 1, lettera b) dello stesso decreto; Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure di natura patrimoniale per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60; Udito il Comitato di sicurezza finanziaria nella riunione del 23 marzo 2010; Su proposta della Unita' di informazione finanziaria; Sentiti gli ordini professionali; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Nel presente decreto e nei relativi allegati 1 e 2 si intendono per: a) «finanziamento del terrorismo»: in conformita' con l'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, «qualsiasi attivita' diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati a essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o piu' delitti con finalita' di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o piu' delitti con finalita' di terrorismo previsti dal codice penale, e cio' indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti»; b) «operazione»: in conformita' con l'art. 1, comma 2, lettera l) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, «la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento; per i soggetti di cui all'art. 12 un'attivita' determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale»; c) «Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei Paesi della Comunita' europea»: gli Stati extracomunitari che non impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE e che non sono indicati nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 agosto 2008, come successivamente integrato o modificato; d) «riciclaggio»: in conformita' con l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, «le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio: 1) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita', allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attivita' a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; 2) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprieta' dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita'; 3) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita'; 4) la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione»; e) «UIF»: l'Unita' di informazione finanziaria, cioe' la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorita' competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.