IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto l'art. 4, comma 2 del decreto-legge 31 maggio  2005,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio  2005,  n.  152,
nel quale si dispone che agli interventi all'estero del  Dipartimento
della protezione civile si applicano le disposizioni di cui  all'art.
5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  19
marzo 2010 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel
territorio della Repubblica del Cile interessato  dal  sisma  del  27
febbraio 2010; 
  Considerato che  il  sisma  che  ha  colpito  il  territorio  della
Repubblica del Cile ha determinando la morte di  circa  800  persone,
nonche' la distruzione di citta' e villaggi, unitamente  al  completo
isolamento di numerose zone del Paese; 
  Considerato che la Repubblica italiana partecipa alle attivita'  di
assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da  eventi  calamitosi
di particolare gravita'; 
  Ritenuta l'ineludibile esigenza di assicurare l'urgente attivazione
di interventi in deroga all'ordinamento giuridico vigente, a  seguito
della dichiarazione dello stato di emergenza ai  sensi  dell'art.  4,
comma 2, della legge 26 luglio 2005, n.152; 
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Nel  quadro  delle  iniziative  da  adottare  in  favore  della
Repubblica del Cile, per fronteggiare in un  contesto  di  necessaria
solidarieta' internazionale la situazione di criticita'  indicata  in
premessa, il Sottosegretario di Stato di cui all'art.  15,  comma  1,
del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito  in  legge  26
febbraio 2010, n. 26, e' incaricato del coordinamento delle attivita'
adottate dalle amministrazioni ed  enti  statali  in  sostegno  della
popolazione colpita dagli eventi sismici del 27 febbraio 2010. A  tal
fine  si  avvale  del  Dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  anche  in  raccordo   con
organismi internazionali,  ed  effettua  i  necessari  interventi  di
carattere umanitario utili a consentire il soccorso alla popolazione,
avvalendosi delle risorse umane e materiali all'uopo necessarie. 
  2. Il Dipartimento della protezione  civile  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri e' altresi' autorizzato, in via  d'urgenza,  e
ove necessario, a stipulare  contratti  anche  a  trattativa  privata
ovvero  con  affidamenti  diretti,  per  la  pronta  acquisizione  di
forniture di beni  e  servizi  idonei  a  garantire  il  piu'  celere
perseguimento degli obiettivi di cui in premessa, nonche' a stipulare
polizze assicurative a garanzia di  eventuali  danni  in  favore  del
personale inviato in missione all'estero. 
  3. Per le medesime finalita' di cui al  comma  1,  il  Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
e' autorizzato a stipulare apposita  convenzione  con  l'Associazione
Fatebenetratelli per i Malati Lontani (AFMAL), ai sensi  dell'art.  6
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il trasferimento e la prima
gestione di una struttura ospedaliera nella Repubblica del Cile,  che
la predetta Associazione si e'  impegnata  a  donare  alle  autorita'
locali. Permangono in capo al Fondo della protezione civile gli oneri
di completamento, di trasporto e di  funzionamento  della  struttura,
derivanti dall'applicazione  dei  benefici  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194.