IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,   recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e  per  la  correzione
dell'andamento dei conti pubblici», ed in particolare  l'art.  32-bis
che, allo scopo  di  contribuire  alla  realizzazione  di  interventi
infrastrutturali, con priorita' per quelli  connessi  alla  riduzione
del rischio sismico, e per far  fronte  ad  eventi  straordinari  nei
territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle  citta'
d'arte, ha istituito un apposito Fondo per  interventi  straordinari,
autorizzando a tal fine la spesa di  euro  73.487.000,00  per  l'anno
2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed  in
particolare  l'art.  2,  comma  276  che,  al  fine   di   conseguire
l'adeguamento strutturale ed antisismico degli  edifici  del  sistema
scolastico, nonche' la  costruzione  di  nuovi  immobili  sostitutivi
degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a
rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro,  a  decorrere
dall'anno  2008,  il  predetto  Fondo  per  interventi  straordinari,
prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati  gradi
di rischiosita'; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3728
del 29 dicembre 2008 recante «Modalita' di attivazione del Fondo  per
interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei  Ministri,
istituito ai sensi dell'art. 32-bis del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244»,
con la quale vengono stabiliti i  criteri  di  utilizzo  delle  somme
destinate dall'art. 2, comma 276, della legge 24  dicembre  2007,  n.
244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di
edifici scolastici; 
  Vista l'allegato 1 alla medesima ordinanza del 29 dicembre 2008, n.
3728, che dispone la ripartizione tra  regioni  e  province  autonome
delle predette somme, tenendo  conto  dei  differenziati  livelli  di
rischio sismico che caratterizzano i diversi territori; 
  Visto che le regioni Liguria  (lettera  prot.  PG/2009  /37492  del
04/03/2009), Piemonte (lettera prot. 21444 del 23/03/2009)  e  Umbria
(lettera prot. 52684 del  01/04/2009)  avevano  richiesto,  ai  sensi
dell'art. 2, comma 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei
Ministri del  29  dicembre  2008,  n.  3728,  la  definizione  di  un
programma d'intesa con il Dipartimento della  protezione  civile  che
prevedeva una proroga per la presentazione dei piani; 
  Visto il verbale  del  4  dicembre  2009  della  Commissione  mista
costituita,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  7,  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n.  3728,
con decreto del capo Dipartimento della protezione civile, rep.  3648
del 3 luglio  2009,  con  il  quale  sono  stati  approvati  i  piani
trasmessi dalle regioni Liguria,  Piemonte  e  Umbria  demandando  al
Dipartimento  di  protezione  civile  l'esame   di   coerenza   delle
integrazioni richieste; 
  Viste  le  note   della   regione   Liguria   (lettera   prot.   N.
PG/2009/172561  del  01/12/09  e  lettera  prot.  N.   5546/A23   del
14/12/2009), della regione Umbria (lettera prot. N. 184523 del 30  11
2009), della regione Piemonte (lettera prot.  N.  90043/14.14  del  2
dicembre 2009) con cui sono state trasmesse le integrazioni al piano,
risultate coerenti con quanto richiesto nel verbale della Commissione
mista; 
  Visto  l'art.  3,  comma  2,  dell'ordinanza  del  Presidente   del
Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728, che  stabilisce
che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il
Ministero  delle  infrastrutture,   il   Ministero   dell'istruzione,
universita' e ricerca ed il Ministero dell'economia e delle  finanze,
vengono  individuati,  conformemente  a  quanto  previsto  nei  piani
predisposti dalle regioni, gli interventi  da  realizzare,  gli  enti
beneficiari   e   le   risorse   da   assegnare   nell'ambito   della
disponibilita' del Fondo, ai sensi dell'art.  32-bis,  comma  2,  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; 
  Visto  l'art.  3,  comma  7,  dell'ordinanza  del  Presidente   del
Consiglio dei Ministri del 29 dicembre  2008,  n.  3728,  secondo  il
quale, il  parere  della  predetta  Commissione  mista,  composta  da
qualificati rappresentanti del Dipartimento della protezione  civile,
del  Ministero  delle  infrastrutture  e  trasporti,  del   Ministero
dell'istruzione, universita' e ricerca e del Ministero  dell'economia
e delle finanze, assolve  anche  l'obbligo  di  sentire  i  Ministeri
competenti, previsto all'art. 3, comma 2 della stessa ordinanza; 
  Visto il verbale del 4 dicembre 2009 della Commissione mista in cui
risultano   presenti   i   rappresentanti   del    Ministero    delle
infrastrutture   e   trasporti,   del   Ministero    dell'istruzione,
universita' e ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le premesse formano parte integrante del presente decreto. 
  2. A  valere  sulla  quota  di  competenza  delle  regioni  di  cui
all'allegato  1  all'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio   dei
Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728,  e'  assegnato  alle  regioni
Liguria, Piemonte, Umbria, il finanziamento riportato negli  allegati
da 1 a 3 al presente decreto. 
  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi competenti  per  la
prescritta registrazione. 
    Roma, 26 febbraio 2010 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi