IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRIGOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19  gennaio
2009, che stabilisce norme comuni  relative  ai  regimi  di  sostegno
diretto agli agricoltori nell'ambito della politica  agricola  comune
ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e
che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006,  (CE)
n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1121/2009 della  Commissione,  del  29
ottobre 2009, recante modalita' di applicazione del regolamento  (CE)
n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di  sostegno  a
favore  degli  agricoltori  di  cui  ai  titoli  IV  e  V  di   detto
regolamento; 
  Visto il regolamento (CE) n.1122/2009  della  Commissione,  del  30
novembre 2009, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE)
n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la  condizionalita',  la
modulazione e  il  sistema  integrato  di  gestione  e  di  controllo
nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al
medesimo regolamento e modalita' di applicazione del regolamento (CE)
n. 1234/2007 del Consiglio per  quanto  riguarda  la  condizionalita'
nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (CE) n. 885/2006  della  Commissione,  del  21
giugno 2006, recante modalita' di applicazione del  regolamento  (CE)
n. 1290/2005 per quanto riguarda il  riconoscimento  degli  organismi
pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e
del FEASR, e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto l'art. 4, comma 3 della  legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
concernente «Disposizioni per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee», con  il  quale
si  dispone  che  l'applicazione   nel   territorio   nazionale   dei
regolamenti emanati dalla Comunita' europea si attua con decreto  del
Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  per  il
settore di competenza; 
  Visto il decreto legislativo 27 maggio  1999,  n.  165,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  137  del  14
giugno  1999,  che  istituisce  l'Agenzia  per   le   erogazioni   in
agricoltura a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.  59  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto  ministeriale  22  dicembre  2009,  relativo  alla
«Disciplina del regime di condizionalita' ai  sensi  del  regolamento
(CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze  dei
beneficiari  dei  pagamenti  diretti  e  dei  programmi  di  sviluppo
rurale»; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  9  dicembre   2009,   concernente
disposizioni relative alla gestione dei pagamenti diretti; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  10   aprile   2006,   concernente
disposizioni  nazionali  di  attuazione  del  regolamento   (CE)   n.
1782/2003 del Consiglio, del  29  settembre  2003,  relativamente  al
titolo IV, capitolo IV,  che  istituisce  un  regime  di  aiuto  alle
superfici di frutta a guscio, e del  regolamento  (CE)  n.  1973/2004
della Commissione che reca modalita' di applicazione; 
  Considerato che l'art. 86 del regolamento (CE) n.  73/2009  demanda
agli Stati membri la facolta' di  concedere  un  aiuto  nazionale  in
aggiunta all'aiuto comunitario; 
  Considerato  che  per  far  fronte  alle  condizioni   di   mercato
particolarmente difficili nel settore e'  opportuno  avvalersi  della
facolta' di  concedere  un  aiuto  nazionale  in  aggiunta  all'aiuto
comunitario, anche  al  fine  di  garantire  la  continuita'  con  le
precedenti misure di sostegno a favore di queste colture; 
  Considerata la necessita' di  adeguare  le  disposizioni  nazionali
attuative della regolamentazione comunitaria  di  cui  al  richiamato
decreto  ministeriale  10  aprile  2006,  allo  scopo  di  assicurare
l'erogazione degli aiuti ai produttori che  coltivano  le  specie  di
frutta a guscio oggetto del nuovo regime di aiuti sino al 2011; 
  Considerato che il Comitato tecnico permanente di coordinamento  in
materia di agricoltura, in data 21 gennaio 2010, ha espresso l'avviso
favorevole  alla  stipula  dell'intesa  da  parte  della   Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano ; 
  Considerato che nessuna seduta della Conferenza  permanente  per  i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano e' stata tenuta dal 21 gennaio 2010; 
  Ravvisata  l'urgenza  di  procedere  all'emanazione  del   presente
provvedimento, fatta salva la  ratifica  da  parte  della  Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e  Bolzano,  atteso  che  il  termine  per   la
presentazione della domanda di aiuto e' fissato al 15 maggio 2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. Fatta salva l'acquisizione dell'intesa da parte della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano e, allo scopo di dare attuazione sino al
2011 alla regolamentazione comunitaria  richiamata  in  premessa,  il
presente decreto individua le  procedure  attuative  del  regolamento
(CE)  n.  1121/2009   della   Commissione,   recante   modalita'   di
applicazione del regolamento  (CE)  n.  73/2009  del  Consiglio,  che
istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta a guscio,  con
riguardo ai seguenti aspetti: 
    a)  definizioni  e   condizioni   di   ammissibilita'   all'aiuto
comunitario; 
    b) importo previsionale dell'aiuto unitario comunitario; 
    c) domande di aiuto; 
    d) gestione del massimale  comunitario  e  fissazione  dell'aiuto
definitivo; 
    e) modalita' di gestione e controllo del regime; 
    f) versamento degli aiuti; 
    g) aiuto nazionale e relative condizioni di ammissibilita'.