IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRIGOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003; Visto il regolamento (CE) n. 1121/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno a favore degli agricoltori di cui ai titoli IV e V di detto regolamento; Visto il regolamento (CE) n.1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalita', la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalita' nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo; Visto il regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR, e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee», con il quale si dispone che l'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea si attua con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per il settore di competenza; Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 137 del 14 giugno 1999, che istituisce l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2009, relativo alla «Disciplina del regime di condizionalita' ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale»; Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 2009, concernente disposizioni relative alla gestione dei pagamenti diretti; Visto il decreto ministeriale 10 aprile 2006, concernente disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativamente al titolo IV, capitolo IV, che istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta a guscio, e del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione che reca modalita' di applicazione; Considerato che l'art. 86 del regolamento (CE) n. 73/2009 demanda agli Stati membri la facolta' di concedere un aiuto nazionale in aggiunta all'aiuto comunitario; Considerato che per far fronte alle condizioni di mercato particolarmente difficili nel settore e' opportuno avvalersi della facolta' di concedere un aiuto nazionale in aggiunta all'aiuto comunitario, anche al fine di garantire la continuita' con le precedenti misure di sostegno a favore di queste colture; Considerata la necessita' di adeguare le disposizioni nazionali attuative della regolamentazione comunitaria di cui al richiamato decreto ministeriale 10 aprile 2006, allo scopo di assicurare l'erogazione degli aiuti ai produttori che coltivano le specie di frutta a guscio oggetto del nuovo regime di aiuti sino al 2011; Considerato che il Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura, in data 21 gennaio 2010, ha espresso l'avviso favorevole alla stipula dell'intesa da parte della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ; Considerato che nessuna seduta della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e' stata tenuta dal 21 gennaio 2010; Ravvisata l'urgenza di procedere all'emanazione del presente provvedimento, fatta salva la ratifica da parte della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, atteso che il termine per la presentazione della domanda di aiuto e' fissato al 15 maggio 2010; Decreta: Art. 1 Finalita' 1. Fatta salva l'acquisizione dell'intesa da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e, allo scopo di dare attuazione sino al 2011 alla regolamentazione comunitaria richiamata in premessa, il presente decreto individua le procedure attuative del regolamento (CE) n. 1121/2009 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, che istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta a guscio, con riguardo ai seguenti aspetti: a) definizioni e condizioni di ammissibilita' all'aiuto comunitario; b) importo previsionale dell'aiuto unitario comunitario; c) domande di aiuto; d) gestione del massimale comunitario e fissazione dell'aiuto definitivo; e) modalita' di gestione e controllo del regime; f) versamento degli aiuti; g) aiuto nazionale e relative condizioni di ammissibilita'.