IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 Codice del consumo ed in particolare la parte IV Titolo I recante attuazione della direttiva 2001/95/CE; Visto regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93; Visto l'art. 13 della direttiva 2001/95/CE, a norma del quale, in presenza di un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori causato da determinati prodotti, la Commissione europea puo' adottare, a determinate condizioni, una decisione che imponga agli Stati membri l'obbligo di adottare misure volte in particolare a limitare o subordinare a condizioni specifiche l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di tali prodotti; Considerato che il biocida dimetilfumarato (DMF), spesso contenuto in sacchetti ed usato contro le muffe, a seguito di contaminazione di calzature e mobili in pelle, ha determinato danni alla salute dei consumatori in diversi Paesi dell'Unione europea; Considerato che e' stato accertato da test clinici che il DMF puo' determinare dermatiti cutanee da contatto una volta penetrato nella cute del consumatore e, in alcuni casi, disturbi respiratori acuti; Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi la quale all'art. 3, paragrafo 1, prevede che un biocida non possa essere immesso sul mercato e utilizzato nel territorio nazionale se non ha ottenuto l'autorizzazione da parte dello Stato membro a norma della detta direttiva, mentre all'art. 5, paragrafo 1, lettera b), punto iii), stabilisce che gli Stati membri autorizzano un biocida soltanto se, tra l'altro, non ha effetti inaccettabili di per se' o a livello di residui, in maniera diretta o indiretta, sulla salute dell'uomo; Tenuto conto che i biocidi contenenti DMF non sono autorizzati nella Comunita' dalla direttiva 98/8/CE sui biocidi e che quindi i biocidi contenenti DMF non sono legittimamente disponibili nella Comunita' quale trattamento contro le muffe e che nessun prodotto fabbricato nell'UE puo' legittimamente contenere DMF; Visto l'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, secondo il quale i responsabili dell'immissione sul mercato devono tenere a disposizione delle autorita' competenti i dati sulla composizione del preparato e che tale adempimento deve essere applicato anche dagli importatori e commercianti; Vista la decisione 2009/251/CE del 17 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 20 marzo 2009 serie L74, che impone agli Stati membri di garantire che non vengano immessi o messi a disposizione sul mercato prodotti contenenti il biocida dimetilfumarato (DMF); Considerato che a norma dell'art. 104 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 spetta ai produttori, importatori e distributori l'obbligo di immettere sul mercato prodotti sicuri che non arrechino danno alla salute umana; Considerato che la presenza di DMF nei prodotti va determinata fissando come limite massimo quello di 0,1 mg di DMF per kg di prodotto o parte del medesimo e che detto limite massimo affronta in modo adeguato il grave rischio derivante dalla presenza di DMF nei prodotti; Considerato pertanto che il metodo analitico utilizzato deve essere tale da poter quantificare in modo affidabile il valore di 0,1 mg di DMF per kg di prodotto o parte del medesimo, conseguentemente il limite di quantificazione del metodo deve essere adeguatamente inferiore a 0,1 mg/kg al fine di garantire l'affidabilita' del risultato; Ritenuta necessaria l'adozione di misure nazionali temporanee volte a salvaguardare gli interessi nazionali legati alla sicurezza e alla salute dei consumatori; A d o t t a il seguente decreto: Art. 1 Definizioni Ai fini del presente decreto si intende per: a) «DMF»: la sostanza chimica dimetilfumarato, nome IUPAC dimetil (E) butenedioato, numero CAS 624-49-7 e numero EINECS 210-849-0; b) «prodotto»: qualsiasi prodotto rispondente alla definizione di cui all'art. 2, lettera a), della direttiva 2001/95/CE; c) «prodotto contenente DMF»: qualsiasi prodotto o parte di un prodotto in cui: i) la presenza di DMF e' dichiarata tale in uno o piu' sacchetti, oppure ii) la concentrazione di DMF e' superiore a 0,1 mg/kg del peso del prodotto o di parte del prodotto; d) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario; e) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito.