IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
                                  e 
 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista  la  direttiva  2001/95/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla  sicurezza  generale  dei
prodotti; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206  Codice  del
consumo ed in particolare la parte IV  Titolo  I  recante  attuazione
della direttiva 2001/95/CE; 
  Visto regolamento (CE) n. 765/2008 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  9  luglio  2008  che  pone  norme   in   materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93; 
  Visto l'art. 13 della direttiva 2001/95/CE, a norma del  quale,  in
presenza di un rischio  grave  per  la  salute  e  la  sicurezza  dei
consumatori causato da determinati prodotti, la  Commissione  europea
puo' adottare, a determinate condizioni, una  decisione  che  imponga
agli Stati membri l'obbligo di adottare misure volte in particolare a
limitare o subordinare a  condizioni  specifiche  l'immissione  o  la
messa a disposizione sul mercato di tali prodotti; 
  Considerato che il biocida dimetilfumarato (DMF), spesso  contenuto
in sacchetti ed usato contro le muffe, a seguito di contaminazione di
calzature e mobili in pelle, ha determinato  danni  alla  salute  dei
consumatori in diversi Paesi dell'Unione europea; 
  Considerato che e' stato accertato da test clinici che il DMF  puo'
determinare dermatiti cutanee da contatto una volta  penetrato  nella
cute del consumatore e, in alcuni casi, disturbi respiratori acuti; 
  Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi
la quale all'art. 3, paragrafo 1, prevede che un  biocida  non  possa
essere immesso sul mercato e utilizzato nel territorio  nazionale  se
non ha ottenuto l'autorizzazione da parte dello Stato membro a  norma
della detta direttiva, mentre all'art. 5, paragrafo  1,  lettera  b),
punto iii), stabilisce che gli Stati membri  autorizzano  un  biocida
soltanto se, tra l'altro, non ha effetti inaccettabili di per se' o a
livello di residui, in maniera  diretta  o  indiretta,  sulla  salute
dell'uomo; 
  Tenuto conto che i biocidi  contenenti  DMF  non  sono  autorizzati
nella Comunita' dalla direttiva 98/8/CE sui biocidi e  che  quindi  i
biocidi contenenti DMF  non  sono  legittimamente  disponibili  nella
Comunita' quale trattamento contro le muffe  e  che  nessun  prodotto
fabbricato nell'UE puo' legittimamente contenere DMF; 
  Visto l'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2003,  n.
65 di attuazione delle direttive  1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative
alla  classificazione,  all'imballaggio   e   all'etichettatura   dei
preparati pericolosi, secondo il quale i responsabili dell'immissione
sul mercato devono tenere a disposizione delle autorita' competenti i
dati sulla composizione del preparato e  che  tale  adempimento  deve
essere applicato anche dagli importatori e commercianti; 
  Vista la decisione 2009/251/CE del 17 marzo 2009, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 20 marzo 2009  serie  L74,
che impone agli Stati membri di garantire che non vengano  immessi  o
messi a disposizione  sul  mercato  prodotti  contenenti  il  biocida
dimetilfumarato (DMF); 
  Considerato che a norma dell'art. 104  del  decreto  legislativo  6
settembre  2005,  n.  206  spetta  ai   produttori,   importatori   e
distributori l'obbligo di immettere sul mercato prodotti  sicuri  che
non arrechino danno alla salute umana; 
  Considerato che la presenza di  DMF  nei  prodotti  va  determinata
fissando come limite massimo quello di  0,1  mg  di  DMF  per  kg  di
prodotto o parte del medesimo e che detto limite massimo affronta  in
modo adeguato il grave rischio derivante dalla presenza  di  DMF  nei
prodotti; 
  Considerato pertanto che il metodo analitico utilizzato deve essere
tale da poter quantificare in modo affidabile il valore di 0,1 mg  di
DMF per kg di prodotto o  parte  del  medesimo,  conseguentemente  il
limite  di  quantificazione  del  metodo  deve  essere  adeguatamente
inferiore a 0,1  mg/kg  al  fine  di  garantire  l'affidabilita'  del
risultato; 
  Ritenuta necessaria l'adozione di misure nazionali temporanee volte
a salvaguardare gli interessi nazionali legati alla sicurezza e  alla
salute dei consumatori; 
 
                             A d o t t a 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «DMF»: la sostanza chimica dimetilfumarato, nome IUPAC dimetil
(E) butenedioato, numero CAS 624-49-7 e numero EINECS 210-849-0; 
    b) «prodotto»: qualsiasi prodotto rispondente alla definizione di
cui all'art. 2, lettera a), della direttiva 2001/95/CE; 
    c) «prodotto contenente DMF»: qualsiasi prodotto o  parte  di  un
prodotto in cui: 
      i) la presenza  di  DMF  e'  dichiarata  tale  in  uno  o  piu'
sacchetti, 
oppure 
      ii) la concentrazione di DMF e' superiore a 0,1 mg/kg del  peso
del prodotto o di parte del prodotto; 
    d) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di  un
prodotto sul mercato comunitario; 
    e) «messa a  disposizione  sul  mercato»:  la  fornitura  per  la
distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario  nel  corso
di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito.