IL DIRETTORE GENERALE 
           per il mercato, la concorrenza, il consumatore, 
                 la vigilanza e la normativa tecnica 
 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  recante
«Attuazione della direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; 
  Vista la domanda con la quale  la  signora  Ioana  Rusu,  cittadina
romena, ha chiesto il  riconoscimento  del  Diplomă  de  Bacalaureat,
conseguito presso  il  «Liceul  Pedagogic  Spiru  Haret»  di  Focsani
(Romania), per l'esercizio in Italia della professione di  agente  di
affari in mediazione; 
  Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui  all'art.
16 del citato decreto legislativo n.  206/2007,  nella  riunione  del
giorno 23 marzo 2010, che  ha  ritenuto  il  titolo  dell'interessata
idoneo ed attinente all'esercizio dell'attivita' di agente di  affari
in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per il suo
contenuto formativo, senza  necessita'  di  applicare  alcuna  misura
compensativa,  in   virtu'   della   completezza   della   formazione
professionale documentata; 
  Acquisito il parere conforme del  rappresentante  dell'Associazione
di categoria FIEPET- Confesercenti; 
  Visto che l'art. 16, comma 5, del  citato  decreto  legislativo  n.
206/2007, consente che  le  domande  di  riconoscimento  aventi  «per
oggetto titoli identici a quelli  su  cui  e'  stato  provveduto  con
precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente  a  parere  della
Conferenza dei servizi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Alla signora Ioana  Rusu,  cittadina  romena,  nata  a  Brosteni
(Romania) in data 12 agosto 1966, e' riconosciuto il titolo di studio
di cui in premessa, quale titolo valido  per  l'iscrizione  al  ruolo
degli agenti di affari in mediazione senza l'applicazione  di  alcuna
misura compensativa in virtu' della specificita' e completezza  della
formazione professionale documentata, avendo gia' sostenuto il  corso
e superato l'esame richiesti dall'art. 2, comma  3,  della  legge  n.
39/1989. 
  2. Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  ai
sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,
n. 206. 
    Roma, 22 aprile 2010 
 
                                       Il direttore generale: Vecchio