IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
finanziaria  2005)  ed  in  particolare  l'art.  1,  comma  47,   che
disciplina la mobilita' tra amministrazioni in regime di  limitazione
alle assunzioni di personale a tempo indeterminato; 
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
finanziaria 2006); 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007)  ed  in  particolare  l'art.  1  comma  643,  della
predetta legge il quale prevede che, per gli anni 2008  e  2009,  gli
enti di ricerca pubblici possono procedere ad assunzioni di personale
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato purche' la spesa per  il
personale rientri nel limite dell'80% delle proprie entrate  correnti
complessive  come  risultanti  dal  bilancio   consuntivo   dell'anno
precedente,  e  comunque  nel  limite  delle  risorse  relative  alle
cessazioni   dei   rapporti   di   lavoro   a   tempo   indeterminato
complessivamente intervenute nell'anno precedente; 
  Visto l'art. 12, comma 3, 2° capoverso, del  decreto-legge  del  31
dicembre 2007, n. 248 convertito, con modifiche ed integrazioni dalla
legge 28 febbraio 2008, n.  31  il  quale  prevede  che  a  decorrere
dall'anno 2008, le disposizioni di cui all'art. 1, comma  536,  primo
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  si  applicano  anche
alle amministrazioni di cui all'art. 1,  comma  643,  della  medesima
legge; 
  Visto l'art. 1, comma 536, della predetta legge n. 296 del 2006, il
quale prevede che le assunzioni sono autorizzate secondo le modalita'
di cui all'art. 35, comma 4, del d.lgs.  30  marzo  2001,  n.  165  e
successive  modificazioni  previa  richiesta  delle   amministrazioni
interessate, corredata da analitica  dimostrazione  delle  cessazioni
avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri; 
  Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  ed  in
particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede l'emanazione di
apposito decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  da
adottare su  proposta  del  Ministro  per  la  funzione  pubblica  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che, pertanto,
diventa lo strumento per autorizzare  le  assunzioni  degli  enti  di
ricerca; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  del  6  agosto  2008,  n.  133  recante
disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo,  la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria; 
  Visto in particolare l'art. 74,  commi  1,  5  e  6,  del  predetto
decreto-legge n.  112  del  2008,  concernenti,  rispettivamente,  la
riduzione  degli  assetti  organizzativi,   la   dotazione   organica
provvisoria e le sanzioni previste in caso di mancato adempimento  di
quanto sancito dai commi 1 e 4 dello stesso articolo; 
  Visto il predetto art. 74, comma 1, lettera c) cosi' come integrato
dall'art. 1, comma 9, del decreto-legge  10  novembre  2008  n.  180,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della
legge 9 gennaio 2009, n. 1 il quale esclude gli enti di ricerca dalla
rideterminazione  delle  dotazioni  organiche   del   personale   non
dirigenziale, fermi restando i restanti  adempimenti  e  le  sanzioni
previste in caso di mancata ottemperanza; 
  Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle  dotazioni
organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di
vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta'  di  personale,
anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi  alle  singole
posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale; 
  Tenuto conto che le assunzioni sono subordinate alla disponibilita'
di posti in dotazione organica; 
  Viste le note degli  enti  di  ricerca  interessati  con  le  quali
vengono chieste le autorizzazioni ad assumere, ai sensi del combinato
disposto di cui all'art. 1, comma 643, della predetta  legge  n.  296
del  2006  e  dell'art.  12,  comma   3,   secondo   capoverso,   del
decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n.  31  del  2008,  nel  limite  delle  risorse  relative  alle
cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo  indeterminato  intervenute
nel corso dell'anno  2008,  risorse  pari  all'importo  indicato  per
ciascun ente nella tabella allegata al presente decreto, calcolate in
relazione ai criteri previsti nella citata circolare n. 3851/2009; 
  Tenuto conto dei valori  di  ciascun  ente  relativi  alle  entrate
complessive correnti  e  alla  spesa  di  personale,  risultanti  dal
bilancio consuntivo dell'esercizio 2008; 
  Verificato il ricorrere dei presupposti  previsti  dalla  normativa
sopra  citata,  tra  cui  la  capienza  degli  oneri  relativi   alle
assunzioni richieste rispetto ai risparmi derivanti dalle  cessazioni
intervenute nell'anno 2008, nonche' il rispetto del limite  di  spesa
del personale che non supera l'80 per cento delle entrate complessive
correnti, di cui si da' un quadro sintetico nella tabella allegata al
presente decreto redatta sulla base  dei  dati  certificati  da  ogni
singolo ente; 
  Ritenuto che anche considerando l'onere delle assunzioni  a  regime
la spesa del personale a tempo indeterminato  rimane  per  tutti  gli
enti nel limite fissato  dall'art.  1,  comma  643,  della  legge  n.
296/2006; 
  Visto l'art. 1, comma 644, della legge n. 296/2006 che fa, tra  gli
altri, salvi i principi di cui al comma 526 della stessa legge; 
  Visto l'art. 1, comma 526, della citata legge n. 296 del  2006  che
prevede che le amministrazioni di cui al  comma  523  della  medesima
legge possono procedere per l'anno 2008, nel limite di un contingente
di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad  una
spesa pari  al  40%  di  quella  relativa  alle  cessazioni  avvenute
nell'anno precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del
personale in possesso dei requisiti di cui al comma 519; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ed
in particolare l'art. 3, comma 90; 
  Vista la circolare del Ministro per le  riforme  e  le  innovazioni
nella pubblica amministrazione del  18  aprile  2008,  n.  4  recante
«Legge 24 dicembre 2007, n. 244  (legge  finanziaria  2008)  -  Linee
guida ed indirizzi in materia di mobilita'»; 
  Vista la circolare del Ministro per le  riforme  e  le  innovazioni
nella pubblica amministrazione del  18  aprile  2008,  n.  5  recante
«Linee di indirizzo in merito all'interpretazione ed all'applicazione
dell'art. 3, commi da 90 a 95 e comma 106, della  legge  24  dicembre
2007, n.  244  (legge  finanziaria  2008)»  e  tenuto  conto  che  le
procedure   di   stabilizzazione   possono   essere   avviate   dalle
amministrazioni purche' nella programmazione triennale del fabbisogno
siano previste forme di assunzione che tendano a garantire l'adeguato
accesso dall'esterno in misura non inferiore al cinquanta  per  cento
dei posti da coprire, nel rispetto del principio  costituzionale  del
prevalente accesso  attraverso  concorso  pubblico.  A  tal  fine  la
mobilita' di personale va computata in maniera neutra; 
  Vista la nota circolare del 27 gennaio 2009,  n.  3851  concernente
modalita' di assunzioni e stabilizzazioni negli enti di  ricerca  per
il biennio 2008-2009; 
  Visto l'art. 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
modificato dall'art. 54 del decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.
150, secondo cui sono escluse dalla contrattazione collettiva, tra le
altre materie, quelle di cui all'art. 2, comma 1, lettera  c),  della
legge 23 ottobre 1992, n. 421 che comprende al n. 4) procedimenti  di
selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro; 
  Visto l'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  in
tema di «Reclutamento del personale»; 
  Visto il decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, in legge 3 agosto 2009,  n.  102,  ed  in  particolare
l'art. 17, comma 7, che prevede che dalla data di entrata  in  vigore
dello  stesso  decreto  le  amministrazioni  vigilanti  su  enti   ed
organismi pubblici statali, nonche'  strutture  pubbliche  statali  o
partecipate dallo Stato,  anche  in  forma  associativa  e  gli  enti
interessati, sino al conseguimento degli  obiettivi  di  contenimento
della spesa assegnati a ciascuno ai sensi del comma  3  dello  stesso
art. 17, non possono procedere a  nuove  assunzioni  di  personale  a
tempo  determinato  e  indeterminato,  ivi   comprese   quelle   gia'
autorizzate e quelle previste da disposizioni speciali,  fatte  salve
le assunzioni del personale diplomatico, dei corpi di polizia e delle
amministrazioni preposte al controllo delle  frontiere,  delle  forze
armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle  universita',
degli enti di ricerca, del personale di magistratura e  del  comparto
scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre  2008,  n.  207,  convertito  in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 27 febbraio  2009,
n. 14 ed il particolare l'art. 41, comma 1, come modificato dall'art.
23, comma 3, del citato decreto-legge n. 78 del 2009, convertito  con
legge n. 102 del 2009, il quale prevede che il termine per  procedere
alle assunzioni di personale relative  alle  cessazioni  verificatesi
nell'anno 2007, di cui all'art. 1, commi 523 e 643,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' prorogato al 31
dicembre 2010 e le relative autorizzazioni  possono  essere  concesse
entro il 31 dicembre 2009; 
  Visto il citato decreto-legge 1° luglio 2009,  n.  78,  convertito,
con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in  particolare
l'art. 17, comma 17, secondo cui il  termine  per  le  assunzioni  di
personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi
nell'anno 2008, di cui all'art. 66, comma 14,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6
agosto 2008, n. 133, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e  le  relative
autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010; 
  Ritenuto, pertanto, di autorizzare assunzioni a tempo indeterminato
di  personale  nel  limite  massimo  di  una  spesa  a  regime   pari
all'importo in euro indicato a fianco  di  ciascun  ente,  assunzioni
che, in ragione del combinato disposto dell'art.  41,  comma  1,  del
decreto-legge n. 207 del 2008, convertito con legge n. 14 del 2009, e
dell'art. 17, comma 17, del decreto-legge n. 78 del 2009,  convertito
con legge n. 102 del 2009, possono  essere  effettuate  entro  il  31
dicembre 2010, fermo restando che il requisito per la stabilizzazione
deve essere maturato entro il 31 dicembre 2009; 
  Ritenuto che i predetti enti debbono fornire, alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica  ed  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria  generale  dello  Stato,  a  conclusione  delle  procedure
assunzionali autorizzate con il presente provvedimento, una relazione
analitica sugli oneri sostenuti che dimostri il pieno rispetto  delle
risorse finanziarie assegnate; 
  Su  proposta  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione   e
l'innovazione di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  13
giugno 2008, concernente  «Delega  di  funzioni  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri  in  materia  di  pubblica  amministrazione  e
innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Gli enti di cui all'allegata tabella possono procedere, ai sensi
del comma 643 dell'art. 1, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,
sulla base delle risorse relative alle cessazioni avvenute  nell'anno
2008,   mediante   procedure   di   reclutamento   ordinario   e   di
stabilizzazione, all'assunzione a tempo  indeterminato  di  personale
per il numero delle unita' e nel limite massimo della spesa a regime,
espressa in euro,  risultante  dalla  tabella  allegata  al  presente
decreto di cui e' parte integrante. 
  2. Le assunzioni a tempo indeterminato, mediante procedure speciali
di stabilizzazione,  sono  quelle  disciplinate  dalla  legge  ed  in
particolare dell'art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre  2006  n.
296 e dell'art. 3, commi da 90 a 94 della legge 24  dicembre  n.  244
del 2007. 
  3. Gli Enti di cui al comma 1 sono tenuti, entro e non oltre il  31
gennaio 2011,  a  trasmettere,  per  le  necessarie  verifiche,  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la  funzione
pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e
al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
ragioneria  generale  dello  Stato,  IGOP,  i  dati  concernenti   il
personale assunto, la spesa per l'anno 2009 nonche'  la  spesa  annua
lorda a regime effettivamente da  sostenere.  A  completamento  delle
procedure   di   assunzione   va   altresi'    fornita    da    parte
dell'amministrazione  interessata  dimostrazione  del  rispetto   dei
limiti di spesa previsti dal presente decreto. 
  L'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma  1  e'  posto  a
carico del bilancio di ciascun ente. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 21 dicembre 2009 
 
                          p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
                                  Il Ministro per la pubblica         
                                amministrazione e l'innovazione       
                                             Brunetta                 
 
Il Ministro dell'economia 
    e delle finanze 
       Tremonti 
 
Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2010 
Ministeri istituzionali -  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 3, foglio n. 338