IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Vista la legge 5 maggio  1976,  n.  324,  recante  nuove  norme  in
materia di diritti per  l'uso  degli  aeroporti  aperti  al  traffico
civile, che prevede, per il  movimento  degli  aeromobili  privati  e
delle persone, negli aeroporti nazionali  aperti  al  traffico  aereo
civile, il pagamento dei diritti di approdo, di partenza e di sosta o
ricovero  per  gli  aeromobili  e  del  diritto  di  imbarco  per   i
passeggeri; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, con cui sono stati fissati
i parametri  sui  quali  articolare  la  determinazione  dei  livelli
tariffari ed e' stata assegnata al CIPE la competenza di individuarne
i criteri attuativi; 
  Visto il decreto interministeriale n. 140 T del 14  novembre  2000,
con cui sono stati aggiornati i diritti aeroportuali con i  tassi  di
inflazione programmata previsti fino all'anno 2000; 
  Visto il comma 1 dell'art. 11-nonies del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla  legge  2  dicembre
2005, n. 248 che  ha  sostituito  il  comma  10  dell'art.  10  della
predetta legge 24 dicembre 1993, n. 537, stabilendo  che  «la  misura
dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324,  e'
determinata per i singoli aeroporti, sulla base di criteri  stabiliti
dal CIPE,  con  decreti  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»; 
  Visto  il  comma  2,  dell'art.  11-decies  del  decreto-legge   30
settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla  legge  2
dicembre 2005, n. 248,  che  ha  disposto  quanto  segue  «fino  alla
determinazione dei diritti aeroportuali di cui alla  legge  5  maggio
1976, n. 324, secondo le modalita' previste nel comma  10,  dell'art.
10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,  come  sostituito  dall'art.
11-nonies del presente decreto, la misura  dei  diritti  aeroportuali
attualmente in vigore e' ridotta in  misura  pari  all'importo  della
riduzione dei canoni  demaniali  di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo. Detta misura e' ulteriormente ridotta del 10% per i gestori
che non adottano un sistema di contabilita' analitica, certificato da
societa' di revisione contabile, che consenta  l'individuazione,  per
tutti i servizi  offerti,  dei  ricavi  e  dei  costi  di  competenza
afferenti a ciascun singolo servizio»; 
  Vista la delibera CIPE n. 38 del 15 giugno  2007,  registrata  alla
Corte dei conti il 10 settembre dello stesso anno con  la  quale,  in
attuazione  dell'art.  11-nonies,  comma  1  del   decreto-legge   30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248, e' stata approvata la «Direttiva in materia di
regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime  di
esclusiva»; 
  Vista la sentenza n. 51/2008, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - prima serie speciale - n. 12 del 12 marzo
2008,  con  la  quale   la   Corte   costituzionale   ha   dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11-nonies  della  legge  n.
248/2005, nella parte in cui non  prevede  che,  prima  dell'adozione
della  delibera  CIPE,  sia  acquisito  il  parere  della  Conferenza
unificata, nonche'  dell'art.  11-undecies,  comma  2,  della  stessa
legge, nella parte in cui, con riferimento  ai  piani  di  intervento
infrastrutturale, non prevede  che  sia  acquisito  il  parere  della
Regione interessata; 
  Vista la deliberazione CIPE n. 51 del  27  marzo  2008,  registrata
alla Corte dei conti il 21 maggio 2008, Ufficio  controllo  Ministeri
economico-finanziari, registro n. 3 economia e finanze, foglio n. 65,
con la quale il CIPE, nel dare attuazione alla sopra citata  sentenza
n. 51/2008 e, nel recepire la  richiesta  espressa  dalla  Conferenza
unificata, ha modificato il documento tecnico di cui alla delibera n.
38/2007, segnatamente al punto 5.3 - iter di approvazione  -  secondo
capoverso, eliminando la parola «meramente» e confermando il restante
testo nella sua interezza; 
  Visto  il  paragrafo  5.1  del  documento  tecnico  di   cui   alla
deliberazione  CIPE  38/2007  che  assegna  all'ENAC  il  compito  di
elaborare le «Linee guida» applicative della deliberazione medesima; 
  Visto il decreto 10 dicembre 2008 del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  di  approvazione  delle  suddette   «Linee   guida»,
registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 2009 e  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2009; 
  Considerato  che  per  la  piena  attuazione  dei  contenuti  delle
predette delibere del CIPE occorre, ai sensi dell'art. 704,  comma  4
del  Codice  della  navigazione,  la  previa  stipula,  per   ciascun
aeroporto, di un contratto  di  programma  tra  ENAC  ed  il  gestore
aeroportuale; 
  Visto l'art. 21-bis del decreto-legge 31  dicembre  2007,  n.  248,
convertito dalla legge del 28 febbraio 2008, n. 31, che ha  stabilito
che «fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'art.  10
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo  sostituito  dal
comma 1 dell'art. 11-nonies del decreto-legge 30 settembre  2005,  n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre  2005,  n.
248, da adottare entro il 31 dicembre 2008, il Ministro dei trasporti
provvede, con proprio decreto,  all'aggiornamento  della  misura  dei
diritti aeroportuali al tasso d'inflazione programmato»; 
  Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 2008, n. 79, registrato
alla Corte dei conti il 22 settembre 2008 - Ufficio di controllo atti
Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n.
9, foglio n. 62, di aggiornamento dei diritti aeroportuali; 
  Visto  altresi',  il  decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.   207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.  14,
recante proroga di termini previsti  da  disposizioni  legislative  e
disposizioni finanziarie urgenti, ed  in  particolare,  l'art.  28  -
Diritti aeroportuali - che modifica il  predetto  art.  21-bis  della
legge n. 31/2008, prorogando al  31  dicembre  2009  il  termine  per
«l'aggiornamento dei diritti  aeroportuali  al  tasso  di  inflazione
programmato». 
  Vista la nota n. 2899 della Direzione generale per gli aeroporti ed
il trasporto aereo del 4 giugno 2009, con la quale  veniva  richiesto
all'ENAC di predisporre un'istruttoria che determini  i  livelli  dei
corrispettivi  aeroportuali  aggiornati  all'inflazione   programmata
2009, sulla base di quanto disposto dall'art. 21-bis della  legge  n.
31/2008, come modificato dall'art. 28  del  citato  decreto-legge  n.
207/2008, convertito dalla legge n. 14/2009; 
  Vista l'istruttoria effettuata dall'ENAC e trasmessa  con  nota  n.
53386/DIRGEN/EAN del 10 agosto 2009; 
  Vista la nota n. 60806/DIRGEN/CEC del 9 settembre 2009  e  relativi
allegati, con la  quale  l'Ente  ha  corrisposto  alla  richiesta  di
approfondimenti istruttori avanzata dalla Direzione generale per  gli
aeroporti ed il trasporto aereo con foglio prot. 025  del  31  agosto
2009; 
  Vista la comunicazione integrativa prot. 63157 datata 16  settembre
2009, con la quale l'ENAC ha fornito ulteriori chiarimenti in  ordine
all'aggiornamento dei diritti aeroportuali di che trattasi; 
  Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 2009, registrato alla Corte
dei conti il 24 novembre 2009 - Ufficio di controllo  atti  Ministeri
delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio
n. 269, di aggiornamento dei diritti aeroportuali; 
  Vista la nota n. 0017206/DIRGEN/CEC del 10 marzo 2010, con la quale
l'ENAC   ha   trasmesso   un'istruttoria   che    modifica,    quelle
precedentemente inviate, limitatamente  agli  aeroporti  di  Parma  e
Trapani, in  quanto  le  societa'  di  gestione  dei  due  aeroporti,
rispettivamente SO.GE.A.P. S.p.a. e AIRGEST  S.p.a.  hanno  trasmesso
nuovi dati di traffico; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La misura dei diritti aeroportuali, come  determinata  dal  decreto
ministeriale 8 ottobre 2009, registrato alla Corte dei  conti  il  24
novembre  2009  -  Ufficio  di   controllo   atti   Ministeri   delle
infrastrutture ed assetto del territorio, registro n.  9,  foglio  n.
269, viene rideterminata per gli aeroporti di Parma e  Trapani  sulla
base dell'istruttoria fornita dall'ENAC con  nota  0017206/DIRGEN/CEC
del 10 marzo 2010,  per  tener  conto  dei  nuovi  dati  di  traffico
forniti.