IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.86,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.160; 
  Visto l'art.  1-bis  della  legge  3  dicembre  2004,  n.  291,  di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004,  n.
249, che stabilisce che «il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali puo' concedere, sulla  base  di  specifici  accordi  in  sede
governativa, in caso  di  crisi  occupazionale,  di  ristrutturazione
aziendale, di riduzione o trasformazione di attivita', il trattamento
di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro  mesi,
al personale anche navigante dei vettori aerei e  delle  societa'  da
questi  derivanti  a  seguito  di  processi  di  riorganizzazione   o
trasformazioni societarie»; 
  Visto l'accordo in data  27  luglio  2009,  intervenuto  presso  il
Ministero del lavoro, della salute e delle  politiche  sociali,  alla
presenza dei  rappresentanti  della  societa'  British  Airways  PLC,
nonche' delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi
nella quale si e' trovata la predetta societa', e'  stato  concordato
il ricorso al trattamento straordinario  di  integrazione  salariale,
come previsto dal citato art. 1-bis della legge 3 dicembre  2004,  n.
291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal  1°  agosto  2009,  in
favore di un numero massimo di 91 unita', dipendenti  dalla  societa'
di cui trattasi nelle sedi  di:  Bologna,  Pisa,  Firenze,  Fiumicino
(Roma), Roma,  Milano,  Segrate  (Milano),  Fermo  (Varese),  Napoli,
Caselle di Sommacampagna (Verona) e Tessera (Venezia); 
  Visto il decreto n. 47022 dell'11 settembre 2009 con  il  quale  e'
stata autorizzata la concessione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale in favore di 91  lavoratori  dipendenti  della
societa' British Airways  PLC,  unita'  in  Bologna,  Pisa,  Firenze,
Fiumicino (Roma), Roma, Milano,  Segrate  (Milano),  Fermo  (Varese),
Napoli, Caselle di Sommacampagna (Verona) e Tessera (Venezia), per il
periodo dall'1° agosto 2009 al 31 gennaio 2010 (I semestre); 
  Vista l'istanza con la quale la societa' British  Airways  PLC,  ha
richiesto   la   concessione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale,  ai  sensi  dell'art.  1-bis  della  legge  3
dicembre 2004, n. 291, per il semestre dal 1°  febbraio  2010  al  31
luglio 2010, in favore di 91 lavoratori  dipendenti  dalle  sedi  di:
Bologna, Pisa,  Firenze,  Fiumicino  (Roma),  Roma,  Milano,  Segrate
(Milano), Fermo (Varese), Napoli, Caselle di Sommacampagna (Verona) e
Tessera (Venezia); 
  Ritenuto, per quanto precede, di  autorizzare  la  concessione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale, per  il  periodo
dal 1° febbraio 2010 al 31 luglio 2010, in favore  di  91  lavoratori
dipendenti dalla societa' British Airways  PLC,  ai  sensi  dell'art.
1-bis della legge 3  dicembre  2004,  n.  291,  di  conversione,  con
modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n.  291,  di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004,  n.
249, e' autorizzata la concessione del trattamento  straordinario  di
integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto  presso  il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data
27 luglio 2009, in favore di 91 lavoratori dipendenti della  societa'
British Airways PLC, unita'  in  Bologna,  Pisa,  Firenze,  Fiumicino
(Roma), Milano, Segrate (Milano), Fermo (Varese), Napoli, Caselle  di
Sommacampagna (Verona) e Tessera (Venezia), per  il  periodo  dall'1°
febbraio 2010 al 31 luglio 2010. 
  Pagamento diretto: no.