IL DIRETTORE GENERALE 
per il mercato, la concorrenza, il consumatore,  la  vigilanza  e  la
                          normativa tecnica 
 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  recante
«Attuazione della direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; 
  Vista la domanda del  sig.  Caruso  Antonino,  cittadino  italiano,
diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato  decreto
legislativo, il riconoscimento dell'attestato  di  capacita'  con  la
qualifica di «Montatore di impianti sanitari»,  conseguito  nel  2004
presso la scuola professionale del Cantone di Zurigo (Svizzera),  per
l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile  tecnico»  in
imprese  che  svolgono  l'attivita'  di  installazione  di   impianti
idraulici e distribuzione e utilizzazione di gas, di cui all'art.  1,
comma 2, lettere d), e) del decreto del Ministero 22 gennaio 2008, n.
37; 
  Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui  all'art.
16 del citato decreto legislativo n.  206/2007,  nella  riunione  del
giorno 18 giugno 2009, che ha ritenuto il titolo di studio  posseduto
dall'interessato, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attivita' di
«Responsabile tecnico»  in  imprese  che  esercitano  l'attivita'  di
manutenzione ed installazione di impianti idraulici, di cui  all'art.
1, comma 2, lettera d) del decreto ministeriale 22 gennaio  2008,  n.
37, senza necessita' di applicare alcuna misura compensativa,  mentre
ha espresso parere sfavorevole per  la  richiesta  di  riconoscimento
relativa all'attivita' di impianti di distribuzione  e  utilizzazione
di gas, lettera e) del decreto ministeriale n. 37/2008; 
  Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle associazioni di
categoria Confartigianato e CNA - Installazione impianti; 
  Considerato che il Ministero  dello  sviluppo  economico  con  nota
protocollo n. 67007 del 22 luglio 2009 ha comunicato al  richiedente,
a  norma  dell'art.  10-bis  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,
l'esistenza di cause  parzialmente  ostative  all'accoglimento  della
domanda; 
  Verificato  che  il  richiedente,  avvalendosi  della  facolta'  di
controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7  agosto
1990, n. 241 non ha tuttavia presentato  nuova  documentazione  utile
alla richiesta; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al sig. Caruso Antonino, cittadino  italiano,  nato  a  Wetzikon
(Svizzera) il 10 agosto 1983 e' riconosciuto il titolo di  studio  di
cui in premessa, quale titolo valido per lo  svolgimento  in  Italia,
dell'attivita' di manutenzione ed installazione di impianti idraulici
di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) del  decreto  ministeriale  22
gennaio  2008,  n.  37,  senza  l'applicazione   di   alcuna   misura
compensativa, mentre non e' riconosciuto, neanche con applicazione di
misura compensativa, per l'esercizio delle attivita' di installazione
di impianti di distribuzione e utilizzazione di gas di  cui  all'art.
1, comma 2, lettera e) del decreto ministeriale n. 37/2008. 
  2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ai sensi  dell'art.  16,  comma  6,  del  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206. 
    Roma, 3 maggio 2010 
 
                                       Il direttore generale: Vecchio