IL RETTORE 
 
  Vista la legge 9 maggio 1989,  n.  168,  istitutiva  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica  e  tecnologica,  ed  in
particolare gli articoli 6 e 16; 
  Visto lo statuto del  Politecnico  di  Bari,  emanato  con  decreto
rettorale n. 801 del 28  ottobre  1996,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  188  del  4  novembre  1996,  e
successivamente modificato con i decreti rettorali n. 65 del 24 marzo
1998, n. 134 del 29 marzo 2000 e n. 625 del 29 novembre 2002; 
  Visto il dispositivo n. 9/2010 relativo al verbale n.  1D/2010  del
Consiglio della I  facolta'  di  ingegneria,  del  26  gennaio  2010,
inerente la proposta di modifica dell'art. 24, comma 2 dello  statuto
del Politecnico di Bari; 
  Vista la deliberazione resa dal Consiglio di amministrazione  nella
riunione del 23 marzo 2010; 
  Vista la deliberazione resa dal Senato  accademico  nella  riunione
del 26 marzo 2010; 
  Vista la deliberazione resa, ai sensi dell'art. 64  dello  statuto,
dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione nella seduta
congiunta del 26 marzo 2010; 
  Vista la nota del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, prot. n. 1558 del 20 aprile  2010,  con  la  quale  il
predetto Ministero, esperito il controllo di legittimita' e di merito
ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, ha comunicato
di non avere osservazioni da formulare in relazione alla proposta  di
modifica di statuto trasmessa con nota del 13 aprile 2010,  prot.  n.
1740; 
 
                              Decreta: 
 
  L'art. 24 comma 2 dello statuto del Politecnico di Bari e' come  di
seguito modificato: 
    «Il Consiglio di facolta' e' composto da: 
      a) tutti i professori di ruolo e fuori ruolo ed  i  ricercatori
che appartengono alla facolta'; 
      b) una rappresentanza di studenti nella misura  di  una  unita'
per ogni mille iscritti o frazione, con un minimo di tre, fino ad  un
massimo pari al 10% di quello dei docenti; 
      c) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo. 
  I rappresentanti del personale  tecnico  amministrativo  durano  in
carica tre anni mentre la rappresentanza della componente studentesca
viene  rinnovata  ogni  due  anni  secondo  le  norme  contenute  nel
Regolamento degli studenti». 
    Bari, 7 maggio 2010 
 
                                               Il rettore: Costantino