L'AUTORITA' PER LE GARANZIE 
                         NELLE COMUNICAZIONI 
 
  Nella riunione della Commissione per le infrastrutture  e  le  reti
del 6 maggio 2010; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; 
  Visto il decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 214 del 15 settembre 2003; 
  Vista la delibera n. 335/03/CONS del  24  settembre  2003,  recante
«Modifiche e integrazioni al  regolamento  concernente  l'accesso  ai
documenti approvato con delibera n.  217/01/CONS»,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240  del  15  ottobre
2003; 
  Visto il decreto del Ministero  delle  comunicazioni  del  2  marzo
2006, n. 145, concernente  l'adozione  del  «Regolamento  recante  la
disciplina dei servizi a  sovrapprezzo»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 84 del 10 aprile 2006; 
  Vista la delibera n. 26/08/CIR del 14 maggio 2008  recante:  «Piano
di numerazione  nel  settore  delle  telecomunicazioni  e  disciplina
attuativa»  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 172 del 24 luglio 2008 - supplemento ordinario n. 181; 
  Vista la delibera n. 34/09/CIR del 9 luglio 2009,  recante  «Misure
urgenti di modifica ed integrazione del piano di numerazione  di  cui
alla delibera n.  26/08/CIR»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 181 del 6 agosto 2009; 
  Vista la delibera  n.  80/09/CIR  del  16  dicembre  2009,  recante
«Misure urgenti di modifica ed integrazione del piano di  numerazione
di cui alla delibera n. 26/08/CIR e s.m.i.» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n.  3  del  5  gennaio  2010,  in
particolare, con  riferimento  al  preambolo  e  specificatamente  al
«Considerato che   in   casi   di    specifici    dispositivi,    non
riconfigurabili da remoto ne' dal cliente, che  usano  esclusivamente
in modalita' automatica numerazione in decade 4  non  necessariamente
nota alla clientela, e' comunque  fatta  salva  la  possibilita'  che
l'Autorita' esamini, caso per caso, l'eventualita' di  consentire  la
prosecuzione di tale utilizzo fino al termine, inderogabile,  del  1°
febbraio 2011, previsto per l'eventuale nuova assegnazione  di  detta
numerazione secondo la  disciplina  della  delibera  n.  26/08/CIR  e
s.m.i., valutando se, in tali casi,  la  continuazione  dell'utilizzo
non abbia alcuna conseguenza negativa sotto i  profili  della  tutela
dell'utenza, dell'assegnazione e gestione della numerazione  e  della
non discriminazione»; 
  Considerato il procedimento istruttorio  avviato  a  seguito  della
ricezioni di istanze con le  quali  sono  stati  sottoposti  casi  di
utilizzo di numerazione per i quali si chiedeva la prosecuzione  fino
al 1° febbraio 2011, procedimento nel cui ambito sono state acquisite
anche le istanze di alcuni centri servizi e fornitori di contenuti  e
che e' stato condotto in contraddittorio  mediante  un'audizione  con
gli operatori richiedenti tenutasi il 19 marzo 2010; 
  Considerato che in esito all'audizione  suddetta,  con  riferimento
alle numerazioni in decade 4 memorizzate  in  alcune  SIM/USIM  o  in
alcuni   terminali   o   in   alcuni   specifici   dispositivi    non
riconfigurabili da remoto ne' dal cliente (nel seguito sinteticamente
indicate   come   «numerazioni   cablate»),   gli   operatori    Wind
Telecomunicazioni S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., H3G S.p.A. e Telecom
Italia S.p.A.  hanno  fatto  pervenire  tramite  successive  note  le
domande di prosecuzione dell'uso fino alla data del 1° febbraio  2011
delle  numerazioni  globalmente  elencate  nelle  tabelle   1   e   2
dell'allegato A alla presente delibera, che  tengono  altresi'  conto
delle esigenze rappresentate dai fornitori di  servizi,  nonche'  gli
elenchi delle numerazioni cessate globalmente  riportati  nell'elenco
di cui alla tabella 3 del medesimo allegato A; 
  Considerato che gli operatori hanno dichiarato che  le  numerazioni
elencate nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato A alla presente  delibera,
gia' utilizzate alla data del 24 luglio  2008,  sono  memorizzate  in
alcune  SIM/USIM  o  in  alcuni  terminali  o  in  alcuni   specifici
dispositivi al  fine  di  offrire  l'accesso  al  servizio  cui  sono
attribuite in modalita' esclusivamente automatica; che l'utilizzo  di
tali servizi non implica, quindi, necessariamente  la  conoscenza  di
tali  numerazioni  da  parte  dei  clienti  finali;  che  i  predetti
supporti, al fine di poter modificare la numerazione ivi memorizzata,
non risultano sempre configurabili da remoto tramite  procedure  over
the air ne' dal cliente, che l'aggiornamento della  numerazione  puo'
essere effettuato,  secondo  i  casi,  esclusivamente  o  sostituendo
fisicamente la  SIM/USIM,  in  particolare  quelle  di  piu'  vecchia
generazione,  o  sostituendo   i   terminali,   ovvero   intervenendo
sull'hardware dei  dispositivi;  che,  in  ogni  caso,  le  eventuali
procedure  di  sostituzione   delle   numerazioni   memorizzate   sui
dispositivi, sui terminali o  sulle  SIM/USIM  richiedono  tempi  non
compatibili con quelli previsti dalla delibera 26/08/CIR e s.m.i. per
la definitiva cessazione dell'uso  delle  numerazioni  in  questione,
prevista per il 30 aprile 2010; 
  Considerato che gli operatori hanno rappresentato che una eventuale
sostituzione   delle   numerazioni,   riportate   nella   tabella   2
dell'allegato A,  usate  in  dispositivi  installati  su  autovetture
richiede una procedura particolarmente onerosa in quanto coinvolge un
gran numero di autovetture anche  non  italiane  e  che  prevede  che
ciascun intervento di modifica degli apparati sia  effettuato  presso
centri specializzati; 
  Considerato che  l'art.  1,  comma  3,  dalla  delibera  80/09/CIR,
prevede che siano acquisiti i  diritti  d'uso  e  siano  attivate  le
numerazioni in coerenza con la delibera n. 26/08/CIR e  s.m.i.  sulle
quali erogare i medesimi servizi svolti sulle numerazioni di cui alle
tabelle 1 e 2 dell'allegato A  per  le  quali  e'  stata  chiesta  la
prosecuzione; 
  Ritenuto che  la  prosecuzione  della  numerazione  ha  conseguenze
positive per la clientela finale, stante la natura  automatica  delle
modalita' di accesso ai servizi erogati su dette  numerazioni  basata
su procedure quali la digitazione di un tasto o l'attivazione di  una
opzione da un  menu'  precostituito  fino  all'innesco  completamente
automatico nel caso di taluni eventi (ad esempio, incidenti stradali)
per i dispositivi  di  allarme  installati  su  autovetture,  e  che,
diversamente, la  clientela  finale  che  utilizza  i  terminali,  le
SIM/USIM ed i dispositivi in  parola,  non  potrebbe  piu'  avvalersi
efficacemente del servizio a partire  dal  1°  maggio  2010,  termine
ultimo per la cessazione della numerazione in parola  previsto  dalla
delibera n. 34/09/CIR; 
  Ritenuto che la prosecuzione dell'uso di dette numerazioni non crea
effetti  discriminatori  laddove  tale  prosecuzione  e'  autorizzata
secondo le medesime modalita' per tutte le situazioni  analoghe  allo
stato rilevabili,  come  verificato  con  gli  operatori  interessati
nell'audizione del 19 marzo 2010; 
  Ritenuto,  altresi',  che  la  prosecuzione   dell'uso   di   dette
numerazioni non crea un ingiustificato vantaggio  per  gli  operatori
interessati   sotto   il   profilo   del   pagamento   dei    diritti
amministrativi, dal momento che per ciascuna di esse e' attivata  una
numerazione pubblica  assegnata  dall'amministrazione  competente  ai
sensi della delibera n. 26/08/CIR come  successivamente  integrata  e
modificata dalle delibere n. 34/09/CIR e n. 80/09/CIR; 
  Ritenuto che la quantita' di numerazione  per  la  quale  e'  stata
chiesta la prosecuzione nell'uso non incida significativamente  sulla
disponibilita' di risorse di numerazione previste dall'art. 21  della
delibera n. 26/08/CIR e s.m.i. e pertanto non abbia effetti  negativi
nell'assegnazione e nella gestione della risorsa; 
  Ritenuto che  per  le  numerazioni  di  cui  alla  tabelle  1  e  2
dell'allegato A che ricadono tra le numerazioni a codice 40, 41 e  42
riservate ai servizi interni di  rete,  non  essendo  utilizzate  per
servizi ascrivibili a tale categoria, la  prosecuzione  dell'utilizzo
richiede un espresso provvedimento di proroga, senza che  cio'  possa
costituire alcuna acquiescenza allo svolgimento di  analoghi  servizi
mediante numerazione con gli stessi codici; 
  Ritenuto, pertanto, che per le numerazioni di cui alle tabelle 1  e
2 dell'allegato A sussistano tutte le condizioni previste  dal  sesto
considerato  della  delibera  n.  80/09/CIR,   per   consentirne   la
prosecuzione dell'utilizzo per lo svolgimento  dei  medesimi  servizi
fino al termine, inderogabile, del 1° febbraio 2011; 
  Ritenuto, inoltre, che per le numerazioni di  cui  alla  tabella  2
dell'allegato A, tenendo conto della  complessita'  delle  operazioni
richieste per l'adeguamento e della necessaria proporzionalita' delle
misure regolamentari, nonche' della particolare natura del servizio a
cui sono adibite, sussistano motivazioni sufficienti per  consentirne
la prosecuzione dell'utilizzo  per  gli  associati  servizi  a  tempo
indeterminato, fino ad una successiva valutazione del verificarsi  di
condizioni che consentano di stabilirne la definitiva cessazione; 
  Considerato che le societa' richiedenti hanno fatto presente che le
«numerazioni cablate», sia quelle per le quali e'  stata  chiesta  la
prosecuzione, elencate nelle tabelle  1  e  2  dell'allegato  A,  sia
quelle gia' cessate alla data del 1° febbraio  2010,  elencate  nella
tabella  3  dell'allegato  A,  restano,  comunque,   registrate   nei
terminali e nelle SIM e che percio' e' opportuno prevedere  per  tali
numerazioni uno specifico periodo di  latenza  che  tenga  conto  del
tempo medio di vita dei terminali; 
  Ritenuto che, al fine di evitare conflitti e disservizi  all'utenza
in caso di riassegnazione  come  numerazione  pubblica,  per  servizi
differenti,   di   numerazioni   precedentemente    registrate    nei
dispositivi, nei terminali e nelle SIM/USIM, e' necessario per  tutte
le  numerazioni  riportate  nella  tabella  1  dell'allegato  A  alla
presente delibera, il cui utilizzo sia consentito sino al 1° febbraio
2011, stabilire un periodo minimo di latenza di  12  mesi  a  partire
dalla predetta data, prevedendo, altresi',  che  il  Ministero  dello
sviluppo economico -  Dipartimento  comunicazioni  assegni,  in  ogni
caso,  per  ultime  dette  numerazioni  e  che   analoga   previsione
cautelativa debba essere altresi' adottata dagli operatori per  l'uso
delle numerazioni della tabella 1 con codice 40, 41 e 42; 
  Ritenuto parimenti che, al fine di evitare conflitti  e  disservizi
all'utenza dovuti ad una successiva ri-assegnazione, come numerazione
pubblica per servizi differenti, di numerazioni cablate, e' opportuno
non procedere ad assegnazioni delle numerazioni di cui alla tabella 3
dell'allegato A, il cui utilizzo e' cessato alla data del 1° febbraio
2010,  fino  al  1°  febbraio  2012,  prevedendo,  altresi',  che  il
Ministero  dello  sviluppo  economico  -  Dipartimento  comunicazioni
assegni, in ogni caso, per ultime dette  numerazioni  e  che  analoga
previsione cautelativa debba essere altresi' adottata dagli operatori
per l'uso delle numerazioni della tabella 3 con codice 40, 41 e 42; 
  Ritenuto che la corretta ed efficace  informazione  dell'utenza  in
merito alla cessazione dell'uso della numerazione di cui alle tabelle
1 e  2  dell'allegato  A  ed  all'utilizzo  della  nuova  numerazione
mediante la quale eventualmente prosegue il servizio corrisponde agli
interessi sia dell'operatore sia del fornitore  del  servizio  e,  di
conseguenza, in  merito  non  risulta  necessario  imporre  a  tutela
dell'utenza obblighi specifici in capo all'operatore  abilitato  alla
prosecuzione dell'uso della numerazione in parola; 
  Udita la relazione del commissario  Stefano  Mannoni,  relatore  ai
sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
 
              Prosecuzione dell'utilizzo di numerazioni 
                di decade 4 e disposizioni correlate 
 
  1.  E'  consentita  agli  operatori  interessati  la   prosecuzione
dell'uso delle numerazioni in  decade  4  elencate  nella  tabella  1
dell'allegato A, che  costituisce  parte  integrante  della  presente
delibera, per la fornitura degli associati servizi  fino  al  termine
inderogabile del 1° febbraio 2011, entro  il  quale  l'uso  di  dette
numerazioni cessa. 
  2.  E'  consentita  agli  operatori  interessati  la   prosecuzione
dell'uso delle numerazioni in  decade  4  elencate  nella  tabella  2
dell'allegato A per la fornitura  degli  associati  servizi  a  tempo
indeterminato, fino alla  valutazione  da  parte  dell'Autorita'  del
verificarsi di condizioni che consentano di stabilire  la  cessazione
di detti usi, anche ai fini di una successiva utilizzazione per altri
servizi. 
  3. In corrispondenza di ciascuna numerazione di cui ai commi 1 e  2
della quale l'operatore prosegue  effettivamente  l'utilizzo  per  la
fornitura degli associati servizi, e'  utilizzata  contemporaneamente
anche una numerazione aggiuntiva  in  coerenza  con  le  disposizioni
della delibera  n.  26/08/CIR  e  s.m.i.  per  accedere  ai  medesimi
servizi. 
  4. Per le numerazioni di  cui  ai  commi  1  e  2,  successivamente
all'entrata in vigore della presente delibera, e'  fatto  divieto  di
effettuare nuove registrazioni su dispositivi, SIM/USIM e  terminali;
a tal fine possono essere utilizzate  esclusivamente  le  numerazioni
coerenti con le disposizioni della delibera n. 26/08/CIR e s.m.i., di
cui al comma 3. 
  5. L'amministrazione competente non procede  alla  nuova  eventuale
assegnazione  delle  numerazioni  di  cui  alle   tabelle   1   e   3
dell'allegato A prima del 1° febbraio 2012,  e,  successivamente,  ha
cura di assegnare tali numerazioni per ultime, compatibilmente con le
richieste e con le esigenze di efficiente gestione delle risorse. 
  6. Fatto  salvo  l'uso  di  cui  al  comma  1,  gli  operatori  non
utilizzano le numerazioni di cui alle tabelle 1 e 3  dell'allegato  A
con  codice  40,  41  e  42,  prima   del   1°   febbraio   2012   e,
successivamente,  hanno  cura  di  utilizzare  tali  numerazioni  per
ultime,  compatibilmente  con  le  proprie  esigenze  di   efficiente
gestione delle risorse. 
  7. L'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente  delibera
comporta  l'applicazione  delle  sanzioni  previste  dalla  normativa
vigente. 
  Il presente provvedimento e' comunicato al Ministero dello sviluppo
economico ed e'  pubblicato  nel  sito  web  dell'Autorita'  e  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana.  Entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web dell'Autorita'. 
    Roma, 6 maggio 2010 
 
                                              Il presidente: Calabro' 
Il commissario relatore: Mannoni