IL DIRETTORE GENERALE 
             della competitivita' per lo sviluppo rurale 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera  ed  in  particolare  l'art.  19  che  prevede
l'istituzione, per  ciascuna  specie  di  coltura,  dei  registri  di
varieta'  aventi  lo  scopo  di  permettere  l'identificazione  delle
varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065,  e  successive  modifiche  e   integrazioni,   concernente   la
disciplina della produzione e del commercio della sementi; 
  Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed  integra  la
citata legge n. 1096/71, ed in particolare gli articoli  4  e  5  che
prevedono la suddivisione dei  registri  di  varieta'  di  specie  di
piante ortive e la loro istituzione obbligatoria; 
  Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica  8  ottobre
1973,  n.  1065,  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   e   in
particolare l'art. 17-bis, quarto comma, lettera b), che prevede, tra
l'altro, che debba essere disposta la cancellazione di  una  varieta'
dal registro qualora il responsabile della conservazione  in  purezza
ne faccia richiesta a meno  che  una  selezione  conservatrice  resti
assicurata; 
  Considerato che, per la varieta' indicata nel  dispositivo  di  cui
all'articolo unico, e' stata richiesta la cancellazione dal  registro
nazionale delle specie ortive  da  parte  del  relativo  responsabile
della conservazione in purezza e che, a livello generale, la varieta'
stessa non riveste particolare interesse; 
  Considerato che la commissione sementi di  cui  all'art.  19  della
legge n. 1096/1971, nella riunione del 21 aprile 2010, ha preso  atto
della richiesta di cancellazione della varieta' di seguito  elencata,
cosi' come risulta dal verbale della riunione; 
  Considerati validi i motivi che hanno determinato la necessita'  di
detta variazionei; 
  Ritenuto pertanto di accogliere la proposta sopra menzionata; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  22  luglio
2009, n. 129, concernente  il  regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010,  registrato  alla  Corte  dei
conti, recante individuazione degli Uffici  dirigenziali  di  livello
non generale; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  A norma dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera b), del regolamento
di esecuzione della legge 25 novembre  1971,  n.1096,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,  n.  1065,  e
successive  modifiche,  la  varieta'  sotto  elencata,  iscritta   al
registro delle varieta' di specie di piante ortive con il  decreto  a
fianco indicato, e' cancellata dal registro medesimo: 
    
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana. 
      Roma, 14 maggio 2010 
 
                                         Il direttore generale: Blasi 
 
 
          Avvertenza: 
              Il presente atto non e' soggetto al visto di  controllo
          preventivo di legittimita' da parte della Corte dei  conti,
          art.3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione
          da parte dell'Ufficio centrale del bilancio  del  Ministero
          dell'economia e delle  finanze,  art.  9  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 38/1998.