IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge 7 novembre 1977, n.  883,  che  recepisce  l'Accordo
relativo ad un Programma  internazionale  per  l'energia,  firmato  a
Parigi il  18  novembre  1974,  da  realizzare  attraverso  l'Agenzia
internazionale per l'energia; 
  Vista la direttiva 98/93/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998 come
modificata dalla direttiva 2006/67/CE del 24 luglio 2006, che  impone
l'obbligo agli Stati  membri  dell'Unione  europea  di  mantenere  un
livello  minimo  di  scorte  di  petrolio  greggio  e/o  di  prodotti
petroliferi; 
  Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, che  attua  la
direttiva 98/93/CE sopra citata ed in particolare l'art. 1, comma  1,
e l'art. 2, comma 3, i quali dispongono che le scorte di riserva  del
Paese  siano  determinate  annualmente  con  decreto   del   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e che, nel  medesimo
decreto, siano definiti i coefficienti  necessari  a  determinare  la
ripartizione dell'obbligo tra i soggetti ad esso tenuti; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato 19 settembre 2002, n. 16995, con il quale si e' data
attuazione al disposto dell'art. 4, comma 3, del decreto  legislativo
31 gennaio 2001, n. 22; 
  Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante norme per il riordino
del settore energetico e delega al Governo  per  il  riassetto  delle
disposizioni vigenti in materia di energia ed in  particolare  l'art.
1, commi 90, 91  e  92,  che  modifica  la  disciplina  delle  scorte
obbligatorie di prodotti petroliferi; 
  Visti i decreti del Ministro dello  sviluppo  economico  31  luglio
2006, n. 17325, e 14 febbraio 2007, n. 17329, con i  quali  e'  stata
modificata la disciplina delle sostituzioni tra prodotti  petroliferi
finiti da mantenere a scorta fissata dal decreto 19  settembre  2002,
n. 16995; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  procedere  al  calcolo  delle  scorte
obbligatorie per il corrente anno ed all'imposizione dell'obbligo  ai
soggetti ad esso tenuti in virtu' della normativa in premessa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Determinazione dei quantitativi delle scorte obbligatorie di prodotti
                     petroliferi per l'anno 2010 
 
  1. Le scorte di riserva in prodotti petroliferi finiti appartenenti
alle categorie I,  II  e  III  di  cui  all'allegato  A  del  decreto
legislativo 31  gennaio  2001,  n.  22,  da  costituire  e  mantenere
stoccate per il Paese sino all'imposizione degli obblighi  di  scorta
per l'anno 2010 ammontano a 12.614.208 tonnellate complessive di  cui
10.841.526 tonnellate derivanti dalle immissioni al consumo e/o dalle
esportazioni  effettuate  nel  Paese  nel  corso  dell'anno  2009   e
1.772.682 tonnellate da detenere come quota aggiuntiva  necessaria  a
raggiungere  i  livelli  di  scorta  fissati  a  carico   dell'Italia
dall'Agenzia internazionale dell'energia come disposto dagli articoli
3 e 10 del decreto legislativo citato. 
  2. La quota da attribuire alle sole  raffinerie  sulla  base  delle
esportazioni  e/o  delle  lavorazioni   effettuate   per   conto   di
committenti esteri nel corso dell'anno  2009,  detraibile,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22,
dall'ammontare della scorta e' pari a 663.302 tonnellate  complessive
cosi' suddivise: 
  categoria I: 347.552 tonnellate; 
  categoria II: 158.283 tonnellate; 
  categoria III: 157.467 tonnellate. 
  3. A seguito della detrazione di cui al comma  2,  il  quantitativo
residuo da ripartire tra i soggetti  che  nel  corso  dell'anno  2009
hanno immesso al consumo  prodotti  petroliferi  finiti  nel  mercato
interno ammonta a 10.178.224 tonnellate complessive cosi' suddivise: 
  categoria I (benzine per autoveicoli, carburanti per aerei, benzina
per  aerei,  carburanti  per  motori  aviazione  di  tipo   benzina):
2.077.682 tonnellate; 
  categoria II (gasoli, oli per  motori  diesel,  petrolio  lampante,
carburante per motori  a  reazione  del  tipo  cherosene):  7.458.461
tonnellate; 
  categoria III (oli combustibili): 642.081 tonnellate. 
  4. Ai quantitativi di scorta di cui ai commi 2 e  3  sono  aggiunti
quelli  incrementali  da  calcolare  secondo  quanto  previsto  dagli
articoli 3 e 10 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22.  Tali
quantitativi, da ripartire tra i soggetti  tenuti  all'obbligo  sulla
base delle percentuali di cui all'art. 2, sono i seguenti: 
  categoria I: 396.547 tonnellate; 
  categoria II: 1.245.403 tonnellate; 
  categoria III: 130.733 tonnellate.