IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.  102,  nel  testo
modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente
la  normativa  del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale  che   prevede
interventi finanziari a sostegno delle imprese  agricole  colpite  da
calamita' naturali e da eventi climatici avversi, ed  in  particolare
il capo I, che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento  dei
premi assicurativi; 
  Visti gli orientamenti  comunitari  per  gli  aiuti  di  Stato  nel
settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01); 
  Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006, della  Commissione  del  15
dicembre 2006, che reca, tra l'altro, disposizioni per la concessione
di aiuti di Stato senza l'obbligo di notifica, ai sensi dell'art. 87,
paragrafo 3, lettera c) e dell'art. 88, paragrafo 3 del trattato; 
  Visto l'art. 68, del regolamento (CE) n. 73/009, del Consiglio  del
19 gennaio  2009,  che  prevede,  tra  l'altro,  l'erogazione  di  un
contributo pubblico sulla spesa assicurativa  per  la  copertura  dei
rischi di perdite economiche causate da avversita'  atmosferiche  sui
raccolti, da epizoozie  negli  allevamenti  zootecnici,  da  malattie
delle  piante  e  da  infestazioni  parassitarie   sulle   produzioni
vegetali, che producono perdite  superiori  al  30  per  cento  della
produzione media annua; 
  Visto l'art. 11 del decreto 29  luglio  2009,  del  Ministro  delle
politiche agricole  alimentari  e  forestali,  di  attivazione  della
misura comunitaria  di  cui  all'art.  68  del  regolamento  (CE)  n.
73/2009, per la copertura assicurativa dei rischi  agricoli,  secondo
le  procedure  previste  dal  decreto  legislativo  n.   102/2004   e
successive modifiche; 
  Visto il piano nazionale di sostegno dell'OCM vino  trasmesso  alla
Commissione europea, in attuazione del regolamento (CE) n.  1234/2007
e successive modifiche e, in particolare, la previsione della  misura
relativa all'assicurazione del raccolto di uva da vino; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 13 ottobre 2008, n. 0012939, registrato alla Corte  dei
conti il 17  novembre  2008,  registro  n.  4,  foglio  n.  108,  che
disciplina le modalita' applicative degli incentivi assicurativi; 
  Visto  il  piano  assicurativo  2010,  approvato  con  decreto  del
Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  del  22
dicembre 2009, n. 30162; 
  Visto l'art. 127, della legge n. 388/2000, che al comma 3,  prevede
la  individuazione  dei  valori  delle  produzioni  assicurabili  con
polizze agevolate, sulla base dei prezzi di mercato alla  produzione,
rilevati dall'ISMEA (Istituto di  servizi  per  il  mercato  agricolo
alimentare); 
  Visti i prezzi medi di mercato delle produzioni  agricole  rilevati
dall'ISMEA nel triennio 2007-2009; 
  Viste le valutazioni e le determinazioni  dell'ISMEA  (Istituto  di
servizi per il mercato agricolo alimentare); 
  Ritenuto di adottare, per le  produzioni  vegetali,  la  media  dei
prezzi dei singoli prodotti, rilevati nel triennio  2007-2009,  quali
importi massimi entro cui devono essere contenuti  i  prezzi  unitari
per la determinazione dei valori delle  produzioni  assicurabili  nel
2010; 
  Ritenuto di confermare i prezzi unitari adottati  con  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali,  3  giugno
2009, concernenti le strutture-serre, le reti antigrandine, i mancati
redditi per le epizoozie e lo smaltimento dei capi zootecnici  morti,
secondo  le  convenzioni  stipulate  dalle  associazioni  provinciali
allevatori; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. I  prezzi  unitari  massimi  delle  produzioni  agricole,  delle
strutture aziendali e delle produzioni zootecniche,  applicabili  per
la  determinazione  dei  valori  assicurabili  al  mercato  agevolato
nell'anno  2010,  in  attuazione  del  Piano  assicurativo   agricolo
approvato con decreto 22 dicembre 2009,  sono  riportati  nell'elenco
allegato che fa parte integrante del presente decreto. 
  2. I valori riportati nell'elenco allegato, distinti per prodotto o
gruppo di prodotti della medesima specie botanica o gruppo  varietale
delle produzioni vegetali, devono essere considerati prezzi  massimi,
nell'ambito dei quali, in sede di stipula  delle  polizze,  le  parti
contraenti possono convenire di applicare anche prezzi inferiori,  in
base alle caratteristiche qualitative e  alle  condizioni  locali  di
mercato. 
  3. Per il riso da seme il prezzo stabilito  per  la  corrispondente
varieta', puo' essere  maggiorato  fino  a  € 7,75  il  quintale.  Al
certificato  di  polizza  deve  essere  allegato  il   contratto   di
coltivazione quale riso da seme,  per  i  controlli  da  parte  della
regione territorialmente competente. 
  4. Per  le  produzioni  biologiche,  il  prezzo  stabilito  per  il
corrispondente  prodotto  ottenuto  con   le   tecniche   agronomiche
ordinarie, a conclusione del  periodo  di  conversione,  puo'  essere
maggiorato fino al 20 per cento. In  tale  caso,  al  certificato  di
polizza deve essere allegato l'attestato dell'organismo di  controllo
preposto, per le successive verifiche della regione  territorialmente
competente,  e  sul  certificato  stesso  deve  essere  riportata  la
dicitura «produzione biologica».