IL DIRETTORE PER LE ACCISE 
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 
 
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  testo  unico   delle   disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative sanzioni penali ed amministrative; 
  Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive
modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme  concernenti
l'istituzione ed il regime dei depositi  fiscali  e  la  circolazione
nonche' le attivita' di accertamento e  di  controllo  delle  imposte
riguardante i tabacchi lavorati; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  184,  recante
l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in  materia  di  lavorazione,
presentazione e vendita dei prodotti del tabacco; 
  Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti  soggetti  ad
accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'art. 39-quater  del
decreto  legislativo  26  ottobre  1995,   n.   504,   e   successive
modificazioni ed integrazioni, e  sono  effettuati  in  relazione  ai
prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di  cui  alla
tabella  A),  allegata  al  decreto  direttoriale  26   marzo   2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del  7  aprile  2010,  alle
tabelle B e D, allegate al decreto direttoriale 19  dicembre  2001  e
successive integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del
2 gennaio 2002 e alla tabella C, allegata al decreto direttoriale  25
ottobre 2005 e successive  integrazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 255 del 2 novembre 2005; 
  Viste le istanze con le  quali  le  Societa'  Manifattura  Italiana
Tabacco Spa,  JT  International  Italia  Srl,  International  Tobacco
Agency Srl e Diadema Spa hanno chiesto l'iscrizione nella tariffa  di
vendita di alcune marche di tabacchi lavorati; 
  Viste  le  istanze  con  le  quali  la  Gutab  Trading  Srl  e   la
International Tobacco Agency Srl hanno chiesto di variare  il  prezzo
di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati e l'istanza  con  la
quale la British American Tobacco Italia Spa ha richiesto la modifica
della denominazione di una marca di sigarette; 
  Considerato  che  occorre  inserire  un  nuovo  condizionamento  di
sigari,  richiesto  per  l'iscrizione  in  tariffa   dalla   Societa'
International Tobacco Agency Srl, nell'art. 2, primo  comma,  lettera
c) del decreto direttoriale 22 febbraio 2002; 
  Considerato, inoltre, che occorre procedere,  in  conformita'  alle
richieste inoltrate dalle Societa'  suindicate,  ai  sensi  dell'art.
39-quater  del  decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,  e
successive modificazioni  ed  integrazioni,  all'inserimento  e  alla
variazione dell'inserimento di alcune  marche  di  tabacchi  lavorati
nella tariffa di vendita di cui alla tabella A), allegata al  decreto
direttoriale 26 marzo 2010,  alla  tabella  B)  allegata  al  decreto
direttoriale 19  dicembre  2001  e  successive  integrazioni  e  alla
tabella C)  allegata  al  decreto  direttoriale  25  ottobre  2005  e
successive integrazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Nell'art. 2, primo comma, lettera c) del  decreto  direttoriale  22
febbraio 2002, come modificato dall'art. 2 del decreto direttoriale 8
marzo 2010, e' aggiunto il condizionamento in scatola o involucro  da
21 pezzi.