IL RETTORE 
 
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592 e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Visto l'art. 33, ultimo comma della Costituzione  della  Repubblica
Italiana; 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa all'istituzione  del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
ed in particolare gli articoli 6 e 16; 
  Visto il decreto rettorale n. 546 del 3 novembre  2000,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n. 279 del 29 novembre 2000, con il quale e' stato emanato lo Statuto
dell'Universita'  degli  studi  «Magna  Græcia»  di  Catanzaro  e  le
successive modifiche apportate; 
  Vista la delibera assunta dal Senato Accademico, nell'adunanza  del
29 aprile 2010, con la quale e'  stata  apportata  la  modifica  alla
norma transitoria dell'art. 41 «Entrata in  vigore  dello  statuto  e
norme transitorie, con l'aggiunta di un ulteriore comma  che  proroga
di un anno, a far tempo dal 1° maggio 2010, le cariche accademiche di
Preside attualmente ricoperte; 
  Vista la ministeriale con prot. n. 1809 del 5  maggio  2010,  della
Direzione generale per l'universita', lo studente e il  diritto  allo
studio universitario - Ufficio I -  Dipartimento  per  l'universita',
l'AFAM e per la Ricerca  con  la  quale  si  comunica  di  non  avere
osservazioni da formulare in merito alle modificazioni  allo  Statuto
proposte dall'Ateneo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Allo  Statuto  dell'Universita'  degli  studi  «Magna  Græcia»   di
Catanzaro, emanato con decreto rettorale n. 546 del 3 novembre  2000,
e s.m.i., secondo  quanto  deliberato  dal  Senato  Accademico  nella
seduta del 29 aprile 2010, e' apportata la seguente modifica: 
    all'art. 41 si aggiunge il seguente comma: 
  «10. Le cariche accademiche di Preside, come attualmente ricoperte,
sono prorogate  per  un  anno,  a  far  tempo  dal  1°  maggio  2010,
indipendentemente dalla scadenza naturale delle stesse.».