IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576,  recante  la  riforma  della
vigilanza  sulle  assicurazioni,  istitutiva  dell'Istituto  per   la
vigilanza sulle  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo
(ISVAP); 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il
codice delle assicurazioni private, entrato in vigore il  1°  gennaio
2006, e, in particolare,  gli  articoli  335,  riguardante  la  nuova
disciplina dell'obbligo di pagamento  annuale  di  un  contributo  di
vigilanza da parte delle imprese di assicurazione e  riassicurazione,
e 354 recante abrogazioni e norme transitorie; 
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha  istituito   il   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,
attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del  bilancio  e
della programmazione economica e delle finanze; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  18
giugno 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30  giugno
2009, con il quale sono state determinate la misura e le modalita' di
versamento all'ISVAP del contributo di vigilanza per l'anno 2009; 
  Visto il regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008 concernente  la
procedura  di  accesso  all'attivita'  assicurativa  e  l'albo  delle
imprese di assicurazione di cui al titolo II del decreto  legislativo
7 settembre 2005, n. 209; 
  Considerato  che  occorre  provvedere   alla   determinazione   del
contributo di vigilanza  dovuto  dalle  imprese  di  assicurazione  e
riassicurazione per l'anno 2010 nella misura e con  le  modalita'  di
versamento adeguate alle esigenze di funzionamento dell'ISVAP; 
  Visto  il  provvedimento  dell'ISVAP  24  ottobre  2008,  n.  2645,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2008,  con
il quale e' stata determinata l'aliquota per il calcolo  degli  oneri
di gestione nella misura  del  6  per  cento  da  dedursi  dai  premi
assicurativi   incassati   nell'esercizio   2009,   ai   fini   della
determinazione  del  contributo  di   vigilanza   sull'attivita'   di
assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell'art. 335, comma 2, del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 
  Visto il bilancio di previsione per  l'esercizio  2010,  pubblicato
nel supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  253  del  30
ottobre 2009 che evidenzia spese di funzionamento per il 2010, pari a
euro 58.547.000; 
  Vista la comunicazione dell'ISVAP del 22 febbraio 2010 con la quale
viene  individuato  il  fabbisogno  dell'Istituto  per  l'anno   2010
relativamente al contributo di vigilanza a carico  delle  imprese  di
assicurazione e riassicurazione, pari a euro 44.347.000, e viene resa
nota la stima  dell'ammontare  dei  premi  incassati  nell'anno  2009
rispettivamente,   dalle    imprese    che    esercitano    i    rami
dell'assicurazione diretta e l'attivita' di  sola  riassicurazione  e
viene proposto di determinare l'aliquota del contributo di  vigilanza
per l'esercizio 2010, a  carico  delle  imprese  di  assicurazione  e
riassicurazione  nazionali,  delle  rappresentanze  di   imprese   di
assicurazione  e  riassicurazione  extraeuropee,  che   operano   nel
territorio della Repubblica, nella misura unica dello 0,42 per  mille
dei premi incassati nell'esercizio 2009; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                   Contributo di vigilanza dovuto 
                      per l'anno 2010 all'ISVAP 
 
  1. Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2010 all'ISVAP,  ai
sensi dell'art. 335, commi da  2  a  6,  del  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, dalle imprese di  assicurazione  nazionali  e
dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese  terzo  rispetto
all'Unione europea, che  operano  nel  territorio  della  Repubblica,
dalle imprese nazionali di riassicurazione e dalle rappresentanze  di
imprese con sede  in  un  Paese  terzo  rispetto  all'Unione  europea
operanti   nel   territorio   della   Repubblica,   che    esercitano
esclusivamente l'attivita' di  riassicurazione,  e'  stabilito  nella
misura unica dello 0,42 per mille dei premi incassati  nell'esercizio
2009 delle assicurazioni nei rami vita  e  nei  rami  danni,  di  cui
all'art. 2 del citato decreto legislativo n. 209/2005, nonche'  della
riassicurazione. 
  2. Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di  cui
al presente decreto, i  premi  incassati  nell'esercizio  2009  dalle
imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri
di gestione, quantificati,  in  relazione  all'aliquota  fissata  con
provvedimento dell'ISVAP del 24 ottobre  2008,  n.  2645,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2008 in  misura  pari
al 6 per cento dei predetti premi.