IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO 
                         DI FARMACOVIGILANZA 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione  e
dell'ordinamento del  personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 254 del 31 ottobre 2009; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche  sociali  del  16  luglio  2008,  registrato   dall'Ufficio
centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio  n.  803  in
data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido  Rasi
direttore generale dell'Agenzia Italiana del farmaco; 
  Vista la determinazione AIFA del 1° luglio 2009,  n.  160,  con  la
quale e' stata conferita alla dott.ssa Fernanda Ferrazin la direzione
dell'Ufficio di farmacovigilanza; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive
modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 38; 
  Visto l'art. 80, comma 1, del decreto legislativo 24  aprile  2006,
n. 219 e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  relativo  alla
redazione in lingua italiana e tedesca delle etichette e degli  fogli
illustrativi dei medicinali in commercio nella provincia di Bolzano; 
  Visto il parere della  Sottocommissione  di  farmacovigilanza  reso
nella seduta del 26 aprile 2010 e del 24 maggio 2010; 
  Visto il parere della  Commissione  tecnico  scientifica  dell'AIFA
reso nelle sedute dell'11-12 novembre 2008 e del 27-28 aprile 2010; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' fatto obbligo a tutte le aziende titolari  di  autorizzazione
all'immissione in commercio di  specialita'  medicinali,  autorizzate
con procedura di autorizzazione  di  tipo  nazionale,  contenenti  il
principio attivo aloperidolo,  di  modificare  gli  stampati  secondo
quanto indicato nell' allegato I che costituisce parte della presente
determinazione. 
  2. Le modifiche di cui al comma 1 -  che  costituiscono  parte  del
decreto  di  autorizzazione  rilasciato  per   ciascuna   specialita'
medicinale  -  dovranno  essere  apportate  immediatamente   per   il
riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto  e  per  il   foglio
illustrativo entro 120 giorni dall'entrata in vigore  della  presente
determinazione per le specialita' medicinali contenenti il  principio
attivo aloperidolo. 
  3.  Trascorso  il  termine  di  cui  al  comma  2,  riferito   alle
specialita' medicinali contenenti il principio attivo aloperidolo non
potranno piu'  essere  dispensate  al  pubblico  confezioni  che  non
rechino  le  modifiche  indicate   dalla   presente   determinazione.
Pertanto, entro la scadenza del termine indicato dal  comma  2,  tali
confezioni andranno ritirate dal commercio. 
  4.  Gli  stampati  delle  specialita'  medicinali   contenenti   il
principio attivo  aloperidolo  autorizzate  con  procedura  nazionale
successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
determinazione,   dovranno   riportare    anche    quanto    indicato
nell'allegato I della presente determinazione. 
    Roma, 1° giugno 2010 
 
                                               Il dirigente: Ferrazin