Il giorno 3 giugno 2010 alle ore 10,30, presso la sede dell'ARAN,
ha avuto luogo l'incontro tra: 
      l'ARAN nella persona del commissario straordinario: 
        Cons. Antonio Naddeo ( Firmato) 
    ed   i   rappresentanti   delle   seguenti    Confederazioni    e
organizzazioni sindacali: 
      per le Confederazioni sindacali: 
        CISL ( Firmato) 
        UIL (Firmato) 
    Per le OO.SS. di categoria: 
      FIR - CISL (Firmato) 
      UILPA - UR (Firmato) 
    Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto  l'allegato
contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  relativo  al  personale
dirigente dell'Agenzia spaziale italiana - ASI - per  il  quadriennio
normativo 2002-2005 ed il primo biennio economico 2002-2003. 
 
                               Art. 1. 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
    1.  Il  presente  contratto  collettivo  nazionale   di   lavoro,
stipulato ai sensi dell'art. 70, comma 4, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, si applica a tutto il personale dirigenziale  con
rapporto di lavoro  a  tempo  indeterminato  o  a  tempo  determinato
dell'Agenzia spaziale italiana, in seguito denominata ASI. 
    2. Il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165  e  successive
modificazioni e integrazioni e'  riportato  nel  testo  del  presente
contratto come decreto legislativo n. 165/2001. 
 
                               Art. 2. 
 
 
             Durata e decorrenza del presente contratto 
 
    1. Il presente contratto concerne il periodo dal 1° gennaio  2002
al 31 dicembre 2005 per la  parte  normativa  ed  e'  valido  dal  1°
gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 per la parte economica. 
    2. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del
presente CCNL, salvo diversa  indicazione  nel  corpo  del  contratto
medesimo.  La   stipula   s'intende   avvenuta   al   momento   della
sottoscrizione  da  parte  dei  soggetti  negoziali,  a  seguito  del
perfezionamento delle  procedure  di  cui  all'art.  47  del  decreto
legislativo n. 165/2001. 
    3. Gli istituti a contenuto economico e normativo  con  carattere
vincolato e automatico sono applicati dall'ASI  entro  trenta  giorni
dalla data di stipula di  cui  al  comma  2,  fermo  restando  quanto
previsto dall'art. 48, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001. 
    4. Il presente contratto, alla scadenza, si  rinnova  tacitamente
di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle  parti,
con lettera raccomandata, almeno  tre  mesi  prima  di  ogni  singola
scadenza. Le disposizioni contrattuali rimangono  in  vigore  fino  a
quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. 
    5. Per evitare periodi di vacanza  contrattuale,  le  piattaforme
sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto.  Durante
tale periodo e  per  il  primo  mese  successivo  alla  scadenza  del
contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali ne'
procedono ad azioni conflittuali. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                           Norma di rinvio 
 
    1. Al personale di cui all'art. 1, comma 1, si applica, in quanto
compatibile, il CCNL relativo al  personale  dell'Area  VII,  per  il
quadriennio normativo 2002-2005 e  il  biennio  economico  2002-2003,
stipulato il 5 marzo 2008. 
    2. Il personale di cui all'art. 1, comma 1, continua ad usufruire
dello speciale trattamento economico previsto dall'art. 10, punto  7,
della legge 30 maggio 1988,  n.  186  e  successive  modificazioni  e
disciplinato  dall'art.  18  del  regolamento  relativo  allo   stato
giuridico  e  allo  speciale  trattamento  economico  del   personale
dell'ASI approvato dal MIUR di concerto con  il  MEF  e  la  funzione
pubblica. 
    3.  Per  quanto  concerne  le  modalita'  di   costituzione   del
trattamento di cui al comma 2  continua  a  conservare  validita'  ed
efficacia l'accordo sottoscritto il 6 luglio 1993 tra  organizzazioni
sindacali e  parte  pubblica  (MIUR,  MEF  e  FP),  rinviandosi  alla
contrattazione integrativa le modalita' di attribuzione.