IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il
codice delle assicurazioni private; 
  Visto, in particolare, l'art. 139, comma 5, del predetto codice, ai
sensi del quale  gli  importi  indicati  nel  comma  1  del  medesimo
articolo sono aggiornati annualmente con decreto del  Ministro  delle
attivita'  produttive  (ora  dello  sviluppo  economico)  in   misura
corrispondente alla variazione dell'indice nazionale  dei  prezzi  al
consumo delle famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2006,   n.   233,   recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con  il  quale
e' stato istituito il Ministero dello sviluppo economico; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture  di  Governo,
in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre
2007, n. 244»; 
  Visto l'indice ISTAT dei prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di
operai ed impiegati, relativo al  mese  di  aprile  2010,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n. 116 del 20 maggio 2010; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data  19
giugno 2009, adottato ai sensi dell'art. 139,  comma  5,  del  codice
delle assicurazioni private, con il  quale  gli  importi  di  cui  al
predetto art. 139, comma 1, sono  stati  da  ultimo  aggiornati  alla
variazione del sopracitato indice  ISTAT  a  decorrere  dal  mese  di
aprile 2009; 
  Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto del
Ministro dello sviluppo economico in data 19 giugno 2009,  applicando
la maggiorazione  dell'1,6%  pari  alla  variazione  percentuale  del
predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  A decorrere dal mese di aprile 2010, gli importi indicati nel comma
1  dell'art.  139  del   codice   delle   assicurazioni   private   e
rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 19 giugno 2009,
sono aggiornati nelle seguenti misure: 
    settecentotrentanove  euro  e  ottantuno  centesimi  per   quanto
riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita',
di cui alla lettera a); 
    quarantatre euro e sedici centesimi per quanto riguarda l'importo
relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui  alla  lettera
b). 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 27 maggio 2010 
 
                                   Il Ministro ad interim: Berlusconi