IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge 7 novembre 1977, n.  883,  che  recepisce  l'Accordo
relativo ad un Programma  internazionale  per  l'energia,  firmato  a
Parigi il  18  novembre  1974,  da  realizzare  attraverso  l'Agenzia
internazionale per l'energia; 
  Vista la direttiva 98/93/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998 come
modificata dalla direttiva 2006/67/CE del 24 luglio 2006, che  impone
l'obbligo agli Stati  membri  dell'Unione  europea  di  mantenere  un
livello  minimo  di  scorte  di  petrolio  greggio  e/o  di  prodotti
petroliferi; 
  Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, che  attua  la
direttiva 98/93/CE sopra citata ed in particolare l'art. 1, comma  1,
e l'art. 2, comma 3, i quali dispongono che le scorte di riserva  del
Paese  siano  determinate  annualmente  con  decreto   del   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e che, nel  medesimo
decreto, siano definiti i coefficienti  necessari  a  determinare  la
ripartizione dell'obbligo tra i soggetti ad esso tenuti; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato 19 settembre 2002, n. 16995, con il quale si e' data
attuazione al disposto dell'art. 4, comma 3, del decreto  legislativo
31 gennaio 2001, n. 22; 
  Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante norme per il riordino
del settore energetico e delega al Governo  per  il  riassetto  delle
disposizioni vigenti in materia di energia ed in  particolare  l'art.
1, commi 90, 91  e  92,  che  modifica  la  disciplina  delle  scorte
obbligatorie di prodotti petroliferi; 
  Visti i decreti del Ministro dello  sviluppo  economico  31  luglio
2006, n. 17325, e 14 febbraio 2007, n. 17329, con i  quali  e'  stata
modificata la disciplina delle sostituzioni tra prodotti  petroliferi
finiti da mantenere a scorta fissata dal decreto 19  settembre  2002,
n. 16995; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  4  maggio
2010 con il quale  sono  state  determinate  le  scorte  di  prodotti
petroliferi per l'anno 2010; 
  Considerato  che  l'Agenzia   internazionale   per   l'energia   ha
modificato il quantitativo di scorta che l'Italia deve mantenere,  ai
sensi della legge 7 novembre 1977, n. 883, sulla base  delle  proprie
importazioni nette; 
  Ritenuto  necessario  procedere  al  nuovo  calcolo  delle   scorte
obbligatorie per la sola quota di prodotto destinata a raggiungere  i
livelli stabiliti dall'Agenzia internazionale per l'energia 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
      Determinazione dei quantitativi incrementali delle scorte 
        obbligatorie di prodotti petroliferi per l'anno 2010 
 
  1.  La  quota  aggiuntiva  di  scorte  di  riserva   necessaria   a
raggiungere  i  livelli  di  scorta  fissati  a  carico   dell'Italia
dall'Agenzia internazionale per l'energia per l'anno in corso ammonta
a 126.5141 tonnellate complessive cosi' ripartite: 
    categoria I: 283.010 tonnellate; 
    categoria II: 888.828 tonnellate; 
    categoria III: 93.303 tonnellate.