IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,   recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e  per  la  correzione
dell'andamento dei conti pubblici», ed in particolare  l'art.  32-bis
che, allo scopo  di  contribuire  alla  realizzazione  di  interventi
infrastrutturali, con priorita' per quelli  connessi  alla  riduzione
del rischio sismico, e per far  fronte  ad  eventi  straordinari  nei
territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle  citta'
d'arte, ha istituito un apposito Fondo per  interventi  straordinari,
autorizzando a tal fine la spesa di  euro  73.487.000,00  per  l'anno
2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362
dell'8 luglio 2004 recante «Modalita' di attivazione  del  Fondo  per
interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei  Ministri,
istituito ai sensi dell'art. 32-bis del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326» con la quale, nell'ambito della  complessiva  dotazione
del   Fondo,   e'   stata   destinata   la   complessiva   somma   di
€ 200.000.000,00, in ragione di € 100.000.000,00 per  ciascuno  degli
anni 2004 e 2005, alla realizzazione di interventi  finalizzati  alla
riduzione  del  rischio  sismico,  ai  quali  la  medesima  normativa
riconosce  carattere  di  priorita',  riservando   l'importo   di   €
67.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi  di
competenza regionale, e l'importo di €  32.500.000,00,  per  ciascuno
degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza statale; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3376
del 17 settembre 2004 recante «Modalita' di attivazione del Fondo per
interventi straordinari della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
istituito ai sensi dell'art. 32-bis del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326», con la quale si e' provveduto a dettare i criteri  per
la  determinazione  dei  finanziamenti  destinati  ad  interventi  di
competenza statale finalizzati alla  riduzione  della  vulnerabilita'
sismica; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3502
del 9 marzo 2006 recante «Ulteriori disposizioni  relative  al  Fondo
per  interventi  straordinari  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri istituito ai sensi dell'art.  32-bis  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», con la quale si e'  provveduto  a  dettare  i
criteri  per  l'utilizzo  dei  finanziamenti   dell'annualita'   2005
destinati  ad  interventi  di  competenza  statale  finalizzati  alla
riduzione della vulnerabilita' sismica; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  6
agosto 2005, recante «Assegnazione di risorse  finanziarie  ai  sensi
dell'art.  32-bis  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 263 dell'11
novembre 2005; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  23
maggio 2007, recante «Assegnazione di risorse  finanziarie  ai  sensi
dell'art. 1, comma 3, lettera a) dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 3502 del 9 marzo  2006  del  Fondo  di  cui
all'art.  32-bis  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.   269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326.
Fondi annualita' 2005» pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -  serie
generale - n. 178 del 2 agosto 2007; 
  Vista la nota n. prot. 14371 del 23 ottobre 2009,  nella  quale  il
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e   forestali   ha
manifestato  l'impossibilita'  di  reperire  nel  proprio   bilancio,
nell'anno in corso, i fondi per il  cofinanziamento  delle  verifiche
sismiche di edifici demaniali utilizzati dal  Corpo  forestale  dello
Stato indicate nei decreti del Presidente del Consiglio dei  Ministri
del 6 agosto 2005 e del 23 maggio 2007, chiedendo,  conseguentemente,
una modifica dei programmi delle verifiche che finanzi  al  100%,  ai
sensi dell'art. 3, comma 1, dell'ordinanza P.C.M.  n.  3376/2004,  le
verifiche riguardanti gli  edifici  ubicati  nelle  zone  a  maggiore
rischio sismico e permetta quindi di impegnare entro il  31  dicembre
2009 i relativi fondi; 
  Visto l'art. 3, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3376 del 17 settembre 2004 che prevede  che  ciascuna
Amministrazione dello  Stato  possa  richiedere  la  concessione  del
contributo anche in percentuale superiore  a  quella  indicata  nelle
tabelle  di  cui  all'allegato  1  dell'ordinanza   stessa,   qualora
sussistano condizioni di rischio sismico grave ed  attuale  e  l'ente
beneficiario non riesca  a  garantire  il  previsto  cofinanziamento,
anche utilizzando allo scopo risorse tratte dal proprio bilancio; 
  Considerato che nella citata nota n. prot.  14371  del  23  ottobre
2009 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  ha
comunicato anche che le restanti verifiche saranno realizzate  con  i
fondi del pertinente capitolo del bilancio del Corpo forestale  dello
Stato nel corso dell'anno 2010; 
  Visto il comma 2 del richiamato art. 32-bis  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, che stabilisce che con decreto del  Presidente
del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle
finanze, vengono individuati gli interventi da realizzare,  gli  enti
beneficiari   e   le   risorse   da   assegnare   nell'ambito   della
disponibilita' del Fondo; 
  Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le verifiche  tecniche  (OPCM  n.  3376/04,  art.  1,  comma  3)
riportate nell'allegato 1a del presente decreto, gia' finanziate  con
il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
agosto 2005, di cui seguono la numerazione, sono annullate. 
  2. Le verifiche tecniche riportate nell'allegato  1b  del  presente
decreto, gia' finanziate con il precedente decreto del Presidente del
Consiglio dei  Ministri  del  23  maggio  2007,  di  cui  seguono  la
numerazione, sono annullate. 
  3. Le verifiche tecniche riportate nell'allegato  1c  del  presente
decreto, gia' finanziate con il precedente decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  del  6  agosto  2005,  di  cui  seguono  la
numerazione, sono modificate come indicato al successivo allegato 2.