IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche  sociali  del  16  agosto  2008,  registrato   dall'Ufficio
centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio  n.  803  in
data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi  e'  stato  nominato
direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004, e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Visto il decreto con il quale  la  societa'  MERCK  SHARP  &  DOHME
(ITALIA) S.p.a. e' stata autorizzata all'immissione in commercio  del
medicinale MAXALT; 
  Vista  la  domanda  con  la  quale   la   ditta   ha   chiesto   la
riclassificazione delle confezioni da «10» 6 compresse in  blister  e
«RPD10» 6 liofilizzati orali in blister; 
  Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso del 14 aprile 2010 ; 
  Vista la deliberazione n. 14 del 25 maggio 2010  del  Consiglio  di
Amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   direttore
generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale MAXALT (rizatriptan) nelle confezioni sotto  indicate
e' classificato come segue: 
  Confezione: «10» 6 compresse in blister - AIC  n.  034115055/M  (in
base 10) 10K3HH (in base 32). 
  Classe di rimborsabilita': A. 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 23,75. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 39,20. 
  Confezione: «RPD10» 6  liofilizzati  orali  in  blister  -  AIC  n.
034115117/M (in base 10) 10K3KF (in base 32). 
  Classe di rimborsabilita': A. 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 23,75. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 39,20.