Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22  dicembre  2008,  n.  203,
come modificato  dall'art.  7-ter,  comma  4,  del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33; 
  Visto l'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.
185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n.  2,
come modificato  dall'art.  7-ter,  comma  5,  del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33; 
  Visti gli accordi sottoscritti, tra il Ministero del lavoro,  della
salute e delle politiche sociali e le Regioni Lazio (16 aprile 2009),
Campania (16 aprile 2009), Piemonte (22  aprile  2009),  Sicilia  (22
aprile 2009), Veneto (16 aprile 2009),  Calabria  (22  aprile  2009),
Toscana (16 aprile 2009), Lombardia (16 aprile 2009), Emilia  Romagna
(16 aprile 2009) e Abruzzo (17 aprile 2009), che stabiliscono che  il
trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore  e'
integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di
politica attiva del lavoro di misura  pari  al  30%  di  sostegno  al
reddito ed e' posto a carico del FSE-POR; 
  Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero
del lavoro, della salute  e  delle  politiche  sociali,  in  data  13
ottobre 2009, relativo alle Cooperative associate  ANCP  ed  operanti
nel settore degli appalti  ferroviari  per  le  quali  sussistono  le
condizioni previste dalla  normativa  sopra  citata,  ai  fini  della
concessione della proroga degli  ammortizzatori  sociali,  in  deroga
alla vigente normativa, in favore di un numero massimo di 429  unita'
lavorative in forza presso gli  stabilimenti  ubicati  nelle  Regioni
Lazio (105  lavoratori),  Campania  (181  lavoratori),  Piemonte  (50
lavoratori),  Sicilia  (23  lavoratori),  Veneto   (36   lavoratori),
Calabria  (10  lavoratori),  Toscana  (3  lavoratori),  Lombardia  (8
lavoratori), Emilia Romagna (3 lavoratori) e Abruzzo (10 lavoratori),
per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009; 
  Viste le note con le quali le  Regioni  Lazio  (6  novembre  2009),
Campania (16 novembre 2009), Piemonte (27 novembre 2009), Sicilia  (5
febbraio 2010), Veneto  (12  gennaio  2010),  Calabria  (16  novembre
2009), Toscana (21  gennaio  2010),  Lombardia  (24  novembre  2009),
Emilia Romagna (26 ottobre 2009) e Abruzzo  (18  novembre  2009),  si
sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota  parte  del
sostegno al reddito (30%) che sara' concesso in favore dei lavoratori
dipendenti dalle predette societa', in conformita'  con  gli  accordi
siglati  presso  il  Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  n.  51881
del 5 maggio 2010 di attuazione delle intese  raggiunte  in  sede  di
stipula del predetto verbale di accordo in sede ministeriale; 
  Considerato che con il predetto provvedimento e' stata impegnata la
somma di euro 4.200.000,00 (quattromilioniduecentomila/00), a  carico
del Fondo Sociale per l'occupazione e  formazione,  finalizzata  alla
concessione dei predetti ammortizzatori sociali; 
  Visto il prospetto, allegato al sopracitato accordo governativo del
13 ottobre 2009, nel quale e' riportata l'esatta quantificazione  dei
soci lavoratori del  Consorzio  Nazionale  Cooperative  Portabagagli,
aventi diritto al trattamento di mobilita' per l'anno 2009; 
  Visto il decreto direttoriale n. 45567 del 2  aprile  2009  con  il
quale  e'  stata  autorizzata  la  concessione  e/o  la  proroga  del
trattamento  di  mobilita'  per  l'anno  2008  in  favore  dei   soci
lavoratori  dipendenti  dalle  Cooperative  aderenti   al   Consorzio
Nazionale Cooperative Portabagagli ,ex decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 602/1970; 
  Ritenuto di poter autorizzare la concessione  e/o  la  proroga  del
trattamento di mobilita' in favore  dei  soci  lavoratori  dipendenti
dalle  Cooperative  aderenti  al  Consorzio   Nazionale   Cooperative
Portabagagli  ,  ex  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   n.
602/1970; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22  dicembre  2008,  n.
203 e dell'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre  2008,  n.
185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n.  2,
come modificato dall'art. 7-ter, commi 4 e 5,  del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  9
aprile  2009,  n.  33,  e'  autorizzata,  anche  senza  soluzione  di
continuita'  e,  comunque,  non  oltre  il  31  dicembre   2009,   la
concessione e/o la proroga del  trattamento  di  mobilita',  definito
nell'accordo intervenuto presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, in data  13  ottobre  2009,  in  favore  dei  soci
lavoratori dipendenti dalle Cooperative, operanti nel  settore  degli
appalti delle Ferrovie dello Stato e  soggette  alla  disciplina  del
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602. 
  I predetti lavoratori, individuati nell'allegato prospetto  che  fa
parte integrante del presente provvedimento, sono i seguenti: 
    a) 8 unita', aventi  diritto  alla  proroga  del  trattamento  di
mobilita' per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009,  in
quanto gia' fruitori del medesimo trattamento  fino  al  31  dicembre
2008, sulla base del decreto direttoriale n. 45567 del 2 aprile 2009. 
  Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro  111.864,00
(centoundicimilaottocentosessantaquattro/00). 
  La misura del predetto trattamento e' ridotta del 40%; 
    b) 9 unita', aventi  diritto  alla  proroga  del  trattamento  di
mobilita' per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009,  in
quanto gia' fruitori del medesimo trattamento  fino  al  31  dicembre
2008, sulla base del decreto direttoriale n. 45567 del 2 aprile 2009. 
  Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro  132.467,76
(centotrentaduemilaquattrocentosessantasette/76) 
  La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%; 
    c) 9 unita'  aventi  diritto  alla  proroga  del  trattamento  di
mobilita' per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009,  in
quanto gia' fruitori del medesimo trattamento  fino  al  31  dicembre
2008, sulla base del decreto direttoriale n. 45567 del 2 aprile 2009. 
  Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro  145.710,00
(centoquarantacinquemilasettecentodieci/00). 
  La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10%.