IL DIRETTORE GENERALE 
     della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007, relativo  all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli  e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli  (regolamento
unico OCM); 
  Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del  25  maggio
2009  che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.   1234/2007   relativo
all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli   e   disposizioni
specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico  OCM),  in
particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies  concernenti
il sistema di controllo dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  concernente  la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7  luglio  2009,  n.
88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164; 
  Visto il decreto legislativo  27  gennaio  1992,  n.  109,  recante
l'attuazione  delle  direttive  (CE)  89/395  e  86/396   concernenti
l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti; 
  Vista la legge 29 dicembre  1993,  n.  580,  recante  riordinamento
delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali
del 4 giugno  1997,  n.  256,  recante  norme  sulle  condizioni  per
consentire  l'attivita'  dei  Consorzi  volontari  di  tutela  e  dei
Consigli interprofessionali delle denominazioni di  origine  e  delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole,  alimentari
e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, relativo all'individuazione
degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle  politiche
agricole, alimentari e forestali (trasmesso all'UCB per il successivo
inoltro alla Corte dei conti); 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole,  alimentari
e forestali 29 marzo 2007, concernente le disposizioni sul  controllo
della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate
(VQPRD), che abroga  il  decreto  ministeriale  29  maggio  2001,  il
decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed  il  decreto  ministeriale  21
marzo 2002; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole,  alimentari
e forestali 13 luglio 2007, concernente l'approvazione  dello  schema
del piano dei controlli, del prospetto  tariffario  e  determinazione
dei criteri per la verifica della  rappresentativita'  della  filiera
vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2,  del  decreto  29
marzo 2007; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole,  alimentari
e forestali 17 luglio 2008, concernente la modifica dello  schema  di
piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al  decreto  13
luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2,  comma  2,
del decreto ministeriale 29 marzo 2007,  relativo  alle  disposizioni
sul controllo della produzione  dei  vini  di  qualita'  prodotti  in
regioni determinate (VQPRD); 
  Visto il riconoscimento come denominazione di  origine  controllata
del vino denominato «Salice  Salentino»  nonche'  l'approvazione  del
relativo disciplinare di produzione; 
  Visto il decreto dirigenziale prot. n. 5491 del 18 marzo 2009,  con
il quale e' stato conferito  alla  Camera  di  commercio,  industria,
artigianato  ed  agricoltura  di  Lecce  l'incarico  a  svolgere   le
funzioni di controllo per la DOC «Salice Salentino», avente un areale
di produzione ricadente nelle provincie di Brindisi e di Lecce; 
  Considerata la necessita' di autorizzare in  solido  le  Camere  di
commercio, industria, artigianato  ed agricoltura  sopra  citate,  in
relazione alle disposizioni di cui alla legge 29  dicembre  1993,  n.
580, e pertanto  provvedere  ad  un  adeguamento  dell'autorizzazione
precedentemente conferita con decreto dirigenziale sopra citato; 
  Visto  il  parere  favorevole  espresso  dal  rappresentante  della
regione Puglia nel corso della riunione tenutasi l'11  novembre  2009
circa l'individuazione dei soggetti per singola D.O.; 
  Vista la nota prot. n. AOO 155/16/04/2010/0007145  inoltrata  dalla
competente regione Puglia, acquisita con prot. n. 9254 del 19  aprile
2010, con la quale e' stato espresso il parere favorevole  sul  piano
dei controlli e sul prospetto tariffario presentato dall'Organismo di
controllo; 
  Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari  inoltrata  dalle  Camere  di  commercio,   industria,
artigianato  ed  agricoltura  di  Brindisi  e  di  Lecce  e  valutata
l'adeguatezza del piano dei controlli e del prospetto tariffario; 
  Ritenuto che sussistono i requisiti  per  procedere  all'emanazione
del provvedimento di autorizzazione nei  confronti  delle  Camere  di
commercio, industria, artigianato ed  agricoltura di  Brindisi  e  di
Lecce; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di
Brindisi, con sede in Brindisi, Via  Bastioni  Carlo  V,  4/6,  e  la
Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di  Lecce,
con sede in Lecce, Viale Gallipoli, 39, sono autorizzate in solido ad
effettuare  i  controlli  previsti   dall'art.   118-septdecies   del
Regolamento (CE)  n.  1234/07  per  la  DOC  «Salice  Salentino»  nei
confronti di tutti i soggetti presenti nella  filiera  che  intendono
rivendicare la predetta denominazione di origine. 
  2. Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di
cui al comma precedente adempiono alle  prescrizioni  del  piano  dei
controlli  e  del  prospetto  tariffario  congiuntamente  presentati,
ciascuna a carico dei soggetti presenti nella  filiera  operanti  nel
territorio provinciale di propria  competenza,  come  previsto  dalla
Legge 29 dicembre 1993, n. 580, indicata nelle premesse. 
  3. Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di
cui al comma 1 sono solidalmente responsabili nello svolgimento delle
funzioni di controllo, cosi' come previsto dal piano dei controlli  e
dal prospetto tariffario ed assicurano senza soluzione di continuita'
le garanzie del sistema di controllo in atto per la DOC di cui sopra. 
  4. Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di
cui  al  comma   1   riferiscono   congiuntamente   al   Dipartimento
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e  repressione
frodi dei prodotti agroalimentari sulle attivita' svolte.