L'AUTORITA' PER LE GARANZIE 
                         NELLE COMUNICAZIONI 
 
  Nella riunione del Consiglio del 26 maggio 2010; 
  Vista la legge 14 novembre 1995, n.  481,  recante  «Norme  per  la
concorrenza e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei  servizi  di  pubblica
utilita'»; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; 
  Visto il decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche», ed in  particolare  l'art.
98, comma 11; 
  Vista la legge 24 novembre 1981,  n.  689,  recante  «Modifiche  al
sistema penale», e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito  in  legge
24 novembre 2006, n. 286, recante «Disposizioni  urgenti  in  materia
tributaria e finanziaria», ed in particolare l'art. 136; 
  Vista  la   delibera   dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
comunicazioni n. 136/06/CONS, ed  il  relativo  Allegato  A,  recante
«Regolamento in materia di  procedure  sanzionatorie»,  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
  Vista la delibera n. 130/08/CONS, recante «Riforma  della  delibera
n. 54/08/CONS», a sua volta recante  «Modifiche  ed  integrazioni  al
regolamento in  materia  di  procedure  sanzionatorie  in  attuazione
dell'art. 14-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,  convertito
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e del regolamento  in  materia  di
impegni di cui alla delibera n. 645/06/CONS»; 
  Vista la delibera n. 131/08/CONS, recante «Modifiche al regolamento
in materia di impegni di cui alla delibera n. 645/06/CONS»; 
  Visto   il   Regolamento   concernente   l'organizzazione   e    il
funzionamento dell'Autorita', approvato con delibera n.  316/02/CONS,
e successive modifiche ed integrazioni; 
  Vista la  delibera  n.  4/06/CONS,  recante  «Mercato  dell'accesso
disaggregato all'ingrosso (ivi  compreso  l'accesso  condiviso)  alle
reti e sottoreti metalliche, ai fini della  fornitura  di  servizi  a
banda larga e vocali (mercato n. 11  fra  quelli  identificati  dalla
raccomandazione   della   Commissione   europea   n.    2003/311/CE):
identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di
imprese con significativo potere di mercato ed  individuazione  degli
obblighi regolamentari», come modificata e integrata  dalla  delibera
n.  274/07/CONS,  ed  in  particolare  l'art.  18,  secondo  cui  «le
procedure di  migrazione  delle  linee  in  accesso  sono  concordate
preventivamente tra gli operatori», e l'art. 20, comma 3, in base  al
quale «le procedure di  passaggio  tra  operatori  e  migrazione  tra
servizi diversi garantiscono, per quanto tecnicamente  possibile,  il
minimo disservizio per l'utente finale»; 
  Vista la delibera n. 274/07/CONS, che conferma il  principio  della
necessaria preventiva condivisione delle procedure di migrazione; 
  Vista la delibera n. 1/09/CIR, ed in particolare l'art.  1  secondo
cui  sono  diffidati  «gli  operatori   di   rete   fissa   riportati
nell'allegato A, che costituisce parte integrante e  sostanziale  del
presente  provvedimento,  ad  adempiere  a  quanto   disposto   dalla
circolare dell'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni  del  9
aprile 2008 e dall'Accordo quadro del 14  giugno  2008,  adottato  ai
sensi  dell'art.  18,  comma  2,  della  delibera  dell'Autorita'  n.
274/07/CONS»; 
  Vista la delibera n. 41/09/CIR,  di  ulteriori  modifiche  relative
alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS, ed in particolare
l'art. 4, comma 1, secondo cui «tutti gli operatori autorizzati  alla
fornitura di servizi di  comunicazione  elettronica  su  rete  fissa,
indipendentemente  dalla  sottoscrizione  dell'Accordo  Quadro  sulle
procedure di passaggio dei clienti tra operatori di rete fissa,  sono
tenuti al rispetto della normativa vigente e delle procedure tecniche
di cui alla Circolare dell'Autorita' del 9 aprile 2008, tenuto  conto
anche dei relativi aggiornamenti resi pubblici come  da  accordi  tra
gli operatori, relative ai passaggi degli utenti finali di rete fissa
nei servizi  di  accesso  di  cui  alla  delibera  n.  274/07/CONS  e
successive modificazioni ed integrazioni»; 
  Vista la delibera n. 52/09/CIR recante  «Integrazioni  e  modifiche
relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS  ai  fini
della implementazione del codice segreto»; 
  Vista la delibera n. 1/10/CIR  recante  «Modifica  dei  termini  di
operativita' del codice segreto di cui alla delibera n. 52/09/CIR»; 
  Vista la circolare dell'Autorita' del 9  aprile  2008,  recante  le
modalita' attuative della delibera n. 274/07/CONS  per  il  passaggio
degli utenti finali tra operatori, e relativi allegati  tecnici,  che
costituiscono parte integrante e sostanziale della circolare; 
  Visto l'Accordo Quadro sottoscritto  dagli  operatori  in  data  14
giugno 2008 per il passaggio degli utenti finali, in attuazione della
delibera n. 274/07/CONS, pubblicato sul sito internet  dell'Autorita'
il 21 luglio 2008; 
  Visti i verbali di  audizione  del  4  e  16  dicembre  2009  e  la
circolare della Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica
del  26  febbraio  2010,  recante  «Misure  attuative  relative  alle
procedure di cui alla delibera n. 52/09/CIR»; 
  Visti l'atto di contestazione  e  il  verbale  di  accertamento  n.
7/09/DIR del 29 settembre 2009, notificati in data 30 settembre 2009,
con il quale e' stata contestata alla societa'  Fastweb  S.p.A.,  con
sede legale in Milano, via Caracciolo n. 51, la violazione, ai  sensi
dell'art.  98,  comma  11,  del  decreto  legislativo  n.   259/2003,
dell'art. 18 della delibera n. 4/06/CONS, nella  versione  modificata
dalla delibera n. 274/07/CONS, in combinato disposto  con  l'art.  4,
comma 1, della delibera n. 41/09/CIR e dell'art. 20, comma  3,  della
delibera n. 4/06/CONS. 
  In particolare, dalle risultanze istruttorie e' emerso che  Fastweb
ha adottato unilateralmente la prassi  operativa  di  utilizzare,  in
luogo  del  singolo  identificativo  COW  del   proprio   codice   di
migrazione, cosi' come definito nell'allegato 8 alla circolare del  9
aprile 2008 e nell'Accordo quadro del 14 giugno 2008, un  insieme  di
50  identificativi,  distribuiti  casualmente  ai   propri   clienti.
L'iniziativa unilaterale avviata da Fastweb  e'  risultata  idonea  a
violare  norme  poste  a  presidio,  non  solo   del   principio   di
condivisione  delle  procedure  di   migrazione,   ma   anche   della
continuita' e della funzionalita' del  servizio  fornito  ai  clienti
finali. Infatti, le procedure delineate dall'Autorita',  in  coerenza
con il corrente quadro normativo per la migrazione dei clienti da  un
operatore all'altro,  sono  caratterizzate  sul  piano  esecutivo  da
regole di matrice consensuale  concordate  tra  gli  operatori.  Tali
regole consensuali trovano riscontro nella sottoscrizione di  accordi
tra operatori nei quali sono definite  le  specifiche  tecniche  alla
base delle procedure di migrazione che tutti  i  sottoscrittori  sono
tenuti, pertanto, a rispettare; 
  Visti gli atti e le relazioni del  Responsabile  del  procedimento,
dott.ssa  Sabrina   Agresta,   le   risultanze   istruttorie   e   la
documentazione richiamata negli atti di contestazione e  nei  verbali
di accertamento n. 7/09/DIR; 
  Vista la memoria difensiva prodotta da Fastweb in data  2  novembre
2009; 
  Udita la societa' in data 26 novembre 2009,  7  dicembre  2009,  11
gennaio 2010 e 5 maggio 2010; 
  Visti gli atti del procedimento di impegni, radicatosi  nell'ambito
del  procedimento  sanzionatorio  n.  7/09/DIR,  di   seguito   nello
specifico rappresentati; 
  Considerato quanto segue: 
I. Il procedimento sugli impegni. 
  In data 26 novembre 2009, Fastweb ha  presentato,  ai  sensi  della
legge n. 248/2006, una proposta preliminare di impegni,  relativa  al
procedimento sanzionatorio n. 7/09/DIR, mentre, in data  30  novembre
2009 ha presentato una versione definitiva. 
  In data 3 dicembre 2009, l'Autorita' ha svolto attivita'  ispettive
presso la sede di Roma di Fastweb e, nel corso delle audizioni del  7
dicembre 2009 e dell'11 gennaio 2010,  ha  sentito  i  rappresentanti
della societa', al fine di  verificare  la  previa  cessazione  della
condotta contestata,  ai  sensi  dell'art.  12-bis,  comma  1,  della
delibera n. 136/06/CONS. 
  In seguito a tali verifiche, in data 12  gennaio  2010  Fastweb  ha
presentato  un'ulteriore  versione  della  proposta  di  impegni,   a
superamento  di   una   seconda   versione   consegnata   nel   corso
dell'audizione del 7 dicembre 2009. 
  Tale proposta di impegni contiene,  oltre  ad  una  conferma  della
cessazione  della  condotta  contestata,  l'adozione  delle  seguenti
misure: 
    1. Impegno 1: (Gestione transitoria in  modalita'  manuale  delle
richieste di migrazione che recano codice COW «MTW»)  -  Al  fine  di
facilitare la gestione delle migrazioni verso gli operatori  che  non
abbiano ancora implementato i codici identificativi multipli Fastweb,
quest'ultima si impegna alla lavorazione, in  modalita'  manuale,  di
tutti gli ordinativi di  migrazione  compresi  quelli  pervenuti  con
codice COW «MTW» diverso da  quello  fornito  da  Fastweb  ai  propri
clienti, riservandosi di effettuare controlli - anche  a  campione  -
sugli ordinativi ricevuti, al fine  di  verificare  la  volonta'  dei
clienti e il rispetto del divieto di autogenerazione. La  lavorazione
delle suddette richieste di migrazione sara' garantita per  tutto  il
periodo  transitorio  fino   all'implementazione   dei   codici   COW
comunicati da Fastweb ai sensi dell'art. 1, comma 8,  della  delibera
n. 52/09/CIR. In considerazione dell'elevato  livello  di  manualita'
richiesto e della maggiore onerosita' necessaria per la verifica  del
cliente  e  della  correttezza  del  codice  di  migrazione,  Fastweb
applichera' tale modalita' fino ad un massimo di  100  ordinativi  al
giorno lavorativo per ciascun operatore recipient richiedente; 
    2. Impegno 2:  (Ottimizzazione  del  processo  di  fornitura  via
call-center/IVR del codice di migrazione  ai  clienti  finali)  -  In
conformita' con quanto indicato dalle disposizioni emanate da codesta
Autorita' in merito alle modalita' e  tempistiche  di  fornitura  del
codice di migrazione alla clientela, Fastweb ha implementato  e  reso
operativa una procedura che garantisce  il  rilascio  del  codice  di
migrazione anche ai clienti che lo richiedano  mediante  call-center,
entro un giorno lavorativo. Al fine  di  facilitare  ulteriormente  e
minimizzare i tempi necessari per la richiesta  e  l'ottenimento  del
codice di migrazione da parte della clientela, Fastweb si  impegna  a
garantire, a far data dal 29  novembre  2009,  che  il  rilascio  del
codice di migrazione venga offerto contestualmente alla richiesta  da
parte del cliente via call-center. 
  Nella seduta del 15  gennaio  2010,  il  Consiglio  ha  preso  atto
dell'istruttoria preliminare degli Uffici con una valutazione  previa
di  non  manifesta  inammissibilita'  della  proposta   di   impegni,
autorizzando la sua pubblicazione sul  sito  web  dell'Autorita',  ai
sensi dell'art. 12-bis, comma 6, della delibera n. 136/06/CONS. 
  Hanno  partecipato  alla  consultazione  pubblica,  avviata  il   3
febbraio 2010, gli operatori Vodafone Omnitel N.V., insieme ad Opitel
S.p.A., e Telecom Italia S.p.A. 
  Gli operatori  hanno  evidenziato  che  Fastweb  ha  continuato  ad
utilizzare, in violazione della normativa vigente, i codici  multipli
sviluppati unilateralmente e che gli Impegni proposti dalla  societa'
non sono  accoglibili,  in  quanto  carenti  delle  misure  idonee  a
incentivare la concorrenza. 
  Di  seguito  si  propone  una  sintesi  delle  maggiori  criticita'
evidenziate dai partecipanti alla consultazione: 
    Impegno 1: la  lavorazione  delle  richieste  di  migrazione  con
codice COW «MTW» non e' un Impegno, in quanto costituisce espressione
di un obbligo gia' previsto  dalla  normativa  di  settore  all'epoca
vigente, prima dell'entrata in  vigore  della  nuova  disciplina  sui
codici multipli, di cui alla delibera n. 52/09/CIR. Il controllo  del
rispetto  del  divieto  di  autogenerazione,   poi,   rientra   nelle
competenze dell'Autorita', non dell'operatore,  e  produce  l'effetto
disdicevole di creare una nuova causale di scarto non prevista  dalla
normativa. Infine,  l'introduzione  di  un  cap  giornaliero  di  100
ordinativi non e' in linea con i quantitativi  di  evasione  previsti
dalla delibera n. 68/08/CIR, ne' la manualita'  dell'esecuzione  puo'
giustificare tale lavorazione ridotta; 
    Impegno  2:  il  rilascio  del  codice  di  migrazione,  mediante
call-center, in tempo reale, a partire dal 29 novembre 2009,  non  e'
un Impegno, in quanto anticipa una misura prevista dalla delibera  n.
52/09/CIR. Inoltre, non e' esplicitato se il codice verra'  trasmesso
al cliente oralmente al  momento  della  chiamata  ovvero  con  altre
modalita' (ad es., via fax, sms, o e-mail). Infine, un  operatore  ha
dichiarato che la fornitura del codice «entro un  giorno  lavorativo»
e' stata largamente disattesa da parte Fastweb,  allegando  a  titolo
esemplificativo 22 casi  di  violazione  dell'obbligo  del  rilascio,
entro un giorno lavorativo, del codice di migrazione ed uno specifico
caso di un cliente che, pur avendo richiesto la disdetta del servizio
Small Business e rientro in Telecom Italia con  lettera  raccomandata
del 4 dicembre 2009, ha ottenuto quanto richiesto  solo  il  3  marzo
2010. 
II. La proposta definitiva di impegni. 
  Ad esito della consultazione  pubblica,  in  data  1°  aprile  2010
Fastweb ha presentato le proprie  controdeduzioni  alle  osservazioni
avanzate da soggetti terzi ai sensi dell'art. 12-bis, comma 6,  della
delibera n. 136/06/CONS, integrando la precedente versione di impegni
del 12 gennaio 2010 con il seguente  nuovo  impegno:  «entro  6  mesi
dall'approvazione degli impegni, Fastweb si impegna  a  modificare  i
propri sistemi informatici in modo da poter comunicare  all'operatore
recipient entro 3 giorni lavorativi dalla data di sottomissione della
relativa  richiesta  di  migrazione  i  KO  con  causale  «codice  di
migrazione errato» e «codice segreto errato». 
  Nel corso dell'audizione del 5 maggio 2010, Fastweb ha  specificato
che «l'implementazione di tale misura richiede la modifica dei propri
sistemi  informatici,  delle   procedure   interne   ed   adeguamenti
organizzativi, tali da consentire la stabilita' dell'impegno entro  6
mesi dalla sua approvazione. 
  L'implementazione di tale misura comportera': 
    1. la comunicazione dei nuovi requisiti alle competenti  funzioni
aziendali, che provvederanno a porre in  essere  tutte  le  attivita'
necessarie alla loro realizzazione, nei tempi previsti; 
    2. la comunicazione di tali modifiche a tutti gli operatori,  con
la data prevista per l'operativita'. 
  Fastweb  si   impegna   a   comunicare   all'Autorita'   l'avvenuta
implementazione dell'Impegno». 
  Infine, Fastweb ha presentato in data 17 maggio 2010  una  versione
integrale degli impegni definitivi. 
  La societa' ha, inoltre, provveduto a rimuovere sia la  soglia  dei
100 ordinativi giornalieri sia la  riserva  di  effettuare  controlli
sugli ordinativi ricevuti, al fine  di  verificare  la  volonta'  dei
clienti e il rispetto del divieto di autogenerazione. 
  In replica alle osservazioni degli operatori, la societa' ha tenuto
a precisare che l'adozione di codici COW multipli  non  e'  idonea  a
violare alcuna disposizione regolamentare in materia di portabilita',
e costituisce una funzionalita' operativa  non  vietata  dall'Accordo
quadro. 
  Al fine di limitare il fenomeno di autogenerazioni illegittime  del
codice di migrazione, Fastweb si e' vista costretta a introdurre tali
COW multipli, ma contestualmente, a  partire  dal  mese  di  novembre
2009, nelle more dell'entrata a regime della nuova normativa  di  cui
alla delibera n. 52/09/CIR, ha, comunque,  garantito  la  lavorazione
manuale anche degli ordinativi con singolo codice COW «MTW». 
  La societa' ha, anche, specificato che le  verifiche  del  rispetto
del  divieto  di  autogenerazione  costituiscono  espressione  di  un
diritto/dovere dell'operatore, a tutela dell'utenza, e che il cap  di
100 ordinativi giornalieri e', di fatto, risultato perfino  superiore
alle esigenze dei concorrenti. 
  Quanto,  infine,  al  rilascio  in  tempo  reale  del   codice   di
migrazione,  mediante  call-center,  essa  rappresenta   una   misura
anticipativa degli effetti  della  delibera  n.  52/09/CIR,  pertanto
dotata di effetti pro-competitivi. 
III. Valutazioni degli impegni. 
III/a. Della cessazione della condotta contestata. 
  L'art. 12-ter del regolamento richiede la previa  cessazione  della
condotta contestata quale presupposto per accedere  alla  valutazione
nel merito degli impegni. 
  Dalle  dichiarazioni  rese  nel  corso  delle  audizioni  e   dalla
documentazione istruttoria e' emerso che, dopo il 30  novembre  2009,
la societa' ha implementato le attivita' necessarie per  la  gestione
transitoria in modalita' manuale delle richieste  di  migrazione  con
codice COW «MTW» diverso da quello fornito dalla societa'  ai  propri
clienti. 
  La  gestione  transitoria  in  modalita'  manuale  e'  stata   resa
necessaria nei confronti di quegli  operatori  (Vodafone/Opitel)  che
non  avevano  ancora  implementato  l'utilizzazione  dei  codici  COW
multipli. 
  Pertanto, gli ordinativi di Vodafone/Opitel con codice COW  diverso
da MTW sono stati processati e lavorati manualmente,  senza  che  sia
stato fornito alcun KO legato all'eventuale  disallineamento  tra  il
COW «MTW» inviato ed il COW fornito da Fastweb ai clienti. 
  La gestione transitoria in modalita'  manuale  delle  richieste  di
migrazione e' terminata a seguito dell'entrata in vigore  «a  regime»
della nuova disciplina in materia di codici multipli segreti. 
  In particolare, in ottemperanza all'ordinanza del TAR del Lazio  n.
206/2010 del 15 gennaio 2010, la delibera n. 1/10/CIR ha modificato i
termini di operativita' del codice segreto di cui  alla  delibera  n.
52/09/CIR, spostandoli da fine di gennaio 2010 al 1° marzo 2010. 
  Prendendo atto dei suggerimenti e segnalazioni degli operatori,  e'
quindi iniziata una fase transitoria di 1  mese,  decorrente  dal  1°
marzo  2010,  all'interno  della  quale  poter  inviare   ordini   di
trasferimento dell'utenza, acquisiti in data antecedente a tale data,
senza codice segreto e con il vecchio codice di migrazione. 
  Tutto quanto premesso, occorre distinguere due periodi,  precedente
e successivo l'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di
codici di migrazione. 
  Nella vigenza della precedente normativa, di cui alla  delibera  n.
41/09/CIR, occorre ribadire che l'adozione di  codici  di  migrazione
multipli  in  via  unilaterale  costituisce  comportamento  idoneo  a
violare  norme  poste  a  presidio,  non  solo   del   principio   di
condivisione  delle  procedure  di   migrazione,   ma   anche   della
continuita' e della funzionalita' del  servizio  fornito  ai  clienti
finali. 
  Tuttavia, occorre prendere  atto  che,  a  partire  dalla  data  di
proposizione degli impegni,  la  societa'  ha  di  fatto  avviato  un
articolato processo di riorganizzazione aziendale allo scopo di porre
fine ai disservizi causati, dedicando  a  tali  processi  di  risorse
umane ed informatiche. 
  Inoltre, risulta che Fastweb abbia azzerato i  KO  «per  codice  di
migrazione   errato»   provenienti   da    Vodafone/Opitel,    legati
all'eventuale disallineamento tra il COW  «MTW»  inviato  ed  il  COW
fornito da Fastweb ai propri clienti. 
  L'adozione  di  specifiche  misure  finalizzate   a   eliminare   i
disservizi connessi  all'adozione  anticipata  dei  codici  multipli,
nonche' l'abbattimento a  zero  dei  KO  «per  codice  di  migrazione
errato», confermano, in un'ottica sostanzialistica, l'inidoneita' del
comportamento di Fastweb, successivo alla proposizione degli impegni,
a compromettere i beni tutelati dalle suindicate norme. 
  Con riferimento al periodo successivo all'entrata «a regime»  della
delibera n.  52/09/CIR,  non  sono  pervenute  segnalazioni  volte  a
censurare  comportamenti  scorretti  di  Fastweb,  per   cui   rimane
confermata la  definitiva  cessazione  della  condotta  a  suo  tempo
contestata. 
III/b. Dell'efficacia pro-competitiva degli impegni. 
  Passando all'analisi dell'efficacia pro-competitiva degli  impegni,
l'Autorita' conferma la valutazione di  complessiva  adeguatezza  dei
medesimi, rilevando, in particolar modo, che le misure proposte  sono
dotate di effetti pro-competitivi. 
  In tal senso, si e' osservato che l'ultima versione della  proposta
fornisce  risposte  a  diversi   degli   aspetti   critici   rilevati
nell'ambito della consultazione pubblica. 
  Preliminarmente, la societa', pur non condividendo le  osservazioni
degli operatori, in un'ottica di leale collaborazione  e  superamento
delle criticita' riscontrate, ha eliminato il cap dei 100  ordinativi
giornalieri e ha, altresi', rimosso  dalla  proposta  la  riserva  di
effettuare controlli sugli ordinativi ricevuti, al fine di verificare
la volonta' dei clienti e il rispetto del divieto di autogenerazione. 
  Passando agli Impegni, si rileva quanto segue: 
    Impegno 1: l'Impegno e'  direttamente  connesso  alla  cessazione
della condotta contestata, in quanto  ha  assicurato  il  superamento
delle problematiche collegate alle difficolta' di migrazione  gia'  a
partire dal 30 novembre 2009. La  modalita'  manuale  di  lavorazione
degli ordinativi di migrazione e', pero', ora assorbita  dalla  nuova
disciplina in  materia  di  codici  multipli  segreti,  di  cui  alla
delibera n. 52/09/CIR; 
    Impegno 2: l'Impegno ha avuto, invece, effetti anticipatori della
regolamentazione che di li' a poco  sarebbe  entrata  in  vigore.  Si
osserva, al riguardo, che  il  rilascio  del  codice  di  migrazione,
mediante call-center, in tempo reale, a partire dal 29 novembre 2009,
ha anticipato una misura prevista dalla delibera  n.  52/09/CIR.  Per
entrambi gli impegni e' bene sottolineare che,  sebbene  gli  effetti
pro-concorrenziali si sono  gia'  prodotti  ed  esauriti  nelle  more
dell'entrata in vigore  della  delibera  52/09/CIR,  il  mantenimento
degli stessi attualmente puo'  avere  una  funzione  rafforzativa  ed
integrativa del sistema regolatorio entrato in  vigore  il  1°  marzo
2010. L'allegazione, da parte di un operatore, di 22 casi in  cui  la
richiesta del codice sarebbe  stata  disattesa  non  appare,  quindi,
idonea ad inficiare la portata complessiva dell'Impegno, in quanto  i
suddetti casi sono afferenti ad un periodo temporale antecedente alla
data di presentazione degli impegni e  cioe'  al  30  novembre  2009.
L'altro caso indicato dall'operatore e' riferito ad un unico  cliente
il quale aveva presentato richiesta di disdetta il 4  dicembre  2009,
poi ottenuta il  3  marzo  2010.  Nel  caso  in  esame,  pur  volendo
ammettere il disguido, non puo' evidenziarsi che trattasi di un  caso
isolato, che nemmeno e' in grado di inficiare la portata  complessiva
dell'Impegno, in considerazione dell'elevata quantita' di  ordinativi
di portabilita' del numero da e verso  Fastweb.  Inoltre,  la  stessa
societa' segnalante ha  dichiarato,  per  tutelare  la  volonta'  dei
clienti che avevano richiesto di migrare, di aver modificato i propri
sistemi per acquisire e trasmettere in  Fase  2  i  codici  randomici
cosi' come modificati unilateralmente  da  Fastweb.  Cio'  posto,  la
medesima societa' non ha denunciato ulteriori casi successivi  al  30
novembre 2009; 
    Impegno 3: sia con la nota trasmessa in data 1° aprile 2010,  sia
in sede di audizione del 5 maggio 2010, la societa' ha aggiunto  che,
entro 6 mesi dall'approvazione degli Impegni, si impegna a modificare
i  propri  sistemi  informatici   in   modo   da   poter   comunicare
all'operatore recipient, entro 3  giorni  lavorativi  dalla  data  di
sottomissione della  relativa  richiesta  di  migrazione,  i  KO  con
causale «codice di migrazione  errato»  e  «codice  segreto  errato».
Inoltre,  ha  corredato  tale  impegno  di  «obblighi  accessori   di
comunicazione» alle funzioni aziendali, per la messa  a  punto  delle
attivita'  di  implementazione  della  misura,   agli   operatori   e
all'Autorita'. 
  Tutto cio' premesso, si rileva che l'Impegno appare dotato  di  una
sua precipua potenzialita' pro-concorrenziale. 
  Infatti, l'art. 18 della delibera n. 274/07/CONS,  come  modificato
dalla delibera n. 41/09/CIR, dispone che l'operatore recipient,  dopo
avere comunicato la richiesta di migrazione  all'operatore  donating,
trasmette  la  richiesta  all'operatore  notificato,  dopo  5  giorni
lavorativi dalla ricezione della richiesta. 
  L'operatore donating ha, quindi, 5 giorni di tempo  per  effettuare
tutte le sue verifiche in  merito  alla  conformita'  del  codice  di
migrazione, prima che l'operatore recipient effettui la comunicazione
della richiesta all'operatore notificato. 
  La riduzione, da 5 a 3 giorni,  del  termine  per  effettuare  tale
comunicazione  appare  idonea  a  migliorare  la  performance   della
migrazione, proprio nei casi in cui l'operatore donating  inoltri  al
recipient un KO con causale «codice di migrazione errato». 
  In tal caso,  infatti,  appare  plausibile  ritenere  che  i  tempi
complessivi di durata della migrazione  possano  ridursi  altrettanto
significativamente, in quanto l'operatore recipient, con 2 giorni  di
anticipo  rispetto  ai  tempi  previsti   dalla   normativa,   potra'
riattivare  la  procedura  di  migrazione  e  completarla  nei  tempi
previsti; 
  Viste le relazioni  sul  procedimento  istruttorio  in  materia  di
impegni presentate dalla Direzione reti e  servizi  di  comunicazione
elettronica nelle riunioni di Consiglio del  15  gennaio  2010  e  26
maggio 2010 e le risultanze istruttorie; 
  Ritenuto, in conclusione, che gli impegni definitivi presentati  da
Fastweb in data 12 gennaio 2010, come  successivamente  integrati  in
data 1° aprile 2010 e nel corso dell'audizione  del  5  maggio  2010,
trasmessi in versione integrale il 17 maggio 2010, risultano, ad  una
valutazione complessiva, idonei  a  migliorare  le  condizioni  della
concorrenza nel settore, rimuovendo  le  conseguenze  anticompetitive
dell'illecito attraverso idonee e stabili misure; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  ordinare  l'esecuzione  e   di   disporre
l'obbligatorieta'  dei  suddetti  impegni  per  Fastweb,   ai   sensi
dell'art. 12-ter, comma 1, della delibera n. 136/06/CONS, in  ragione
della accertata loro meritevolezza rispetto ai  fini  previsti  dalla
legge, sospendendo nel contempo il procedimento sanzionatorio  numeri
7/09/DIR,  fino  alla  verifica  dell'effettivo   adempimento   degli
impegni; 
  Udita la relazione dei Commissari Sebastiano  Sortino  e  Gianluigi
Magri, relatori ai sensi dell'art.  29  del  Regolamento  concernente
l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Gli impegni presentati  in  data  12  gennaio  2010  da  Fastweb
S.p.A., successivamente integrati il  1°  aprile  2010  e  nel  corso
dell'audizione del 5 maggio 2010, trasmessi in versione integrale  il
17 maggio 2010, ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 4  luglio
2006, n. 223, convertito dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,  sono
approvati e resi  obbligatori  per  la  societa'  nei  termini  sopra
descritti, ed allegati al presente provvedimento di cui costituiscono
parte integrante e sostanziale. 
  2. L'Autorita' esaminera' con cadenza periodica l'attuazione  degli
impegni. 
  3. Il procedimento di  natura  sanzionatoria  di  cui  all'atto  di
contestazione  n.  7/09/DIR  resta   sospeso   fino   alla   verifica
dell'effettivo adempimento degli impegni. 
  4. Fastweb S.p.A. da' esecuzione a quanto previsto  dagli  impegni,
nel rispetto dei termini indicati  nel  testo  allegato  al  presente
provvedimento. I suddetti termini decorrono dalla  data  di  notifica
del presente provvedimento alla societa'. 
  5.  Ai  sensi  dell'art.  12-ter,  comma  2,  della   delibera   n.
136/06/CONS, l'accertamento della mancata  attuazione  degli  impegni
comporta, previa diffida, la revoca del provvedimento di approvazione
degli impegni stessi, la sanzione ai sensi dell'art. 98  del  decreto
legislativo n. 259/2003 per l'inottemperanza all'ordine di esecuzione
di cui al punto 4, e la ripresa del procedimento sanzionatorio per le
violazioni precedentemente contestate. 
  6. La presente delibera  e'  notificata  a  Fastweb  S.p.A.  ed  e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,  sul
sito web e sul Bollettino ufficiale dell'Autorita'. 
 
    Roma, 26 maggio 2010 
 
                                              Il presidente: Calabro' 
 
I commissari relatori: Sortino - Magri 
 
 
          Avvertenza: 
              Gli   impegni   allegati   alla   delibera,   di    cui
          costituiscono  parte   integrante   e   sostanziale,   sono
          consultabili  sul  sito  Internet  dell'Autorita'  per   le
          garanzie nelle comunicazioni www.agcom.it