IL CAPO DIPARTIMENTO 
            delle politiche competitive del mondo rurale 
                          e della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre  2011,  per  l'esame  delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visto decreto del Presidente della  Repubblica  2  luglio  1984,  e
successive  modifiche,  con  il  quale  e'  stata   riconosciuta   la
denominazione di origine controllata  e  garantita  «Chianti»  ed  e'
stato approvato il relativo disciplinare di produzione; 
  Visto il decreto  ministeriale  5  agosto  1996,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 219 dell'8  settembre  1996,
concernente  modificazioni  al  disciplinare  di   produzione   della
denominazione  di  origine  controllata  e  garantita  «Chianti»   ed
approvazione dei  disciplinari  di  produzione  relativi  ai  vini  a
denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» e «Chianti
Classico»; 
  Visti i decreti ministeriali del 16 maggio 2002 e del 15  settembre
2005 con  i  quali  sono  state  apportate  talune  modificazioni  al
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
e garantita «Chianti Classico»; 
  Vista la domanda, presentata dal Consorzio vino  Chianti  classico,
intesa ad ottenere modifiche  al  disciplinare  di  produzione  della
denominazione di origine controllata e garantita  dei  vini  «Chianti
Classico»; 
  Visto il parere favorevole della regione Toscana sulla  domanda  di
cui sopra; 
  Visti i parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla predetta domanda e sulla  proposta
di modifica del disciplinare di  produzione  della  denominazione  di
origine controllata e garantita dei vini «Chianti Classico» formulati
dal Comitato stesso, pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
generale - n. 64 del 18 marzo 2010; 
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  dover  procedere  alla  modifica  del
disciplinare di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata e garantita «Chianti Classico» in conformita'  al  parere
espresso dal sopra citato comitato; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Il disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di
origine controllata e garantita  «Chianti  Classico»,  approvato  con
decreto ministeriale 5  agosto  1996,  e  da  ultimo  modificato  con
decreto ministeriale 15 settembre 2005, e' sostituito per intero  dal
testo annesso al presente decreto  le  cui  disposizioni  entrano  in
vigore a partire dalla data di  pubblicazione  del  presente  decreto
nella  Gazzetta  Ufficiale,  fatta  eccezione  per  le   disposizioni
stabilite  all'art.  4,  comma   6   dell'annesso   disciplinare   di
produzione, concernenti la densita' minima dei ceppi per ettaro,  che
entrano in vigore dal 1° agosto 2010. 
  2. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione  di  origine  controllata  e
garantita  «Chianti  Classico»  e'  tenuto,   a   norma   di   legge,
all'osservanza   delle   condizioni   e   dei   requisiti   stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 10 giugno 2010 
 
                                          Il Capo Dipartimento: Nezzo