IL CAPO DIPARTIMENTO 
    delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006
relativo  alla  protezione  delle  indicazioni  geografiche  e  delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari; 
  Viste le premesse sulle quali e' fondato  il  predetto  regolamento
(CE) n. 510/06 e in particolare quelle relative alla opportunita'  di
promuovere prodotti di qualita'  aventi  determinate  caratteristiche
attribuibili  ad  un'origine  geografica  determinata  e  di   curare
l'informazione del consumatore idonea a consentirgli  l'effettuazione
di scelte ottimali; 
  Considerato che i suddetti obiettivi  sono  perseguiti  in  maniera
efficace dai Consorzi di tutela, in  quanto  costituiti  da  soggetti
direttamente coinvolti nella filiera  produttiva,  con  un'esperienza
specifica ed una conoscenza approfondita  delle  caratteristiche  del
prodotto; 
  Vistala legge 21 dicembre 1999, n. 526,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' Europee - legge comunitaria 1999; 
  Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed  in
particolare il comma 15 che individua  le  funzioni  per  l'esercizio
delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle  IGP  e  delle  STG
possono  ricevere,  mediante  provvedimento  di  riconoscimento   del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico
corrispondente; 
  Visti i decreti  ministeriali  12  aprile  2000,  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale -  n.  97  del  27  aprile  2000,
recanti   «Disposizioni   generali   relative   ai    requisiti    di
rappresentativita' dei Consorzi  di  tutela  delle  denominazioni  di
origine protette  (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche  protette
(IGP)», e «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli  organi
sociali  dei  Consorzi  di  tutela  delle  denominazioni  di  origine
protette (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche  protette  (IGP)»,
emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999; 
  Visto il decreto  12  settembre  2000,  n.  410,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il
quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n.  526/1999,
e' stato adottato il  regolamento  concernente  la  ripartizione  dei
costi derivanti dalle attivita' dei Consorzi di tutela  delle  DOP  e
delle IGP incaricati dal Ministero; 
  Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -
serie  generale  -  n.  272  del  21  novembre  2000  con  il  quale,
conformemente alle previsioni dell'art.  14,  comma  15,  lettera  d)
della legge n. 526/1999, sono state impartite  le  direttive  per  la
collaborazione dei Consorzi di tutela  delle  DOP  e  delle  IGP  con
l'Ispettorato centrale repressione frodi,  ora  Ispettorato  centrale
per la  tutela  della  qualita'  e  repressioni  frodi  dei  prodotti
agro-alimentari, nell'attivita' di vigilanza; 
  Visto  il  decreto  10  maggio  2001,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n.  134  del  12  giugno  2001,  recante
integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000; 
  Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai
citati decreti del 12 aprile 2000; 
  Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005,  recante  modalita'  di
deroga all'art. 2 del citato decreto  del  12  aprile  2000,  recante
disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' per
il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle DOP e IGP; 
  Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 191 del 18 agosto  2005,  recante  modifica  al
citato decreto del 4 maggio 2005; 
  Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14,
comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1855 della Commissione del 14 novembre
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea  L.
297 del 15 novembre  2005,  con  il  quale  e'  stata  registrata  la
denominazione di origine protetta «Oliva Ascolana del Piceno»; 
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n.  297,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 293  del  15  dicembre
2004,  recante  «Disposizioni  sanzionatorie  in   applicazione   del
regolamento  (CEE)  n.  2081/92,  relativo  alla   protezione   delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti
agricoli e alimentari»; 
  Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la  tutela  dell'Oliva
Ascolana del Piceno DOP, con sede in Corso  Mazzini  n.  39  -  63100
Ascoli Piceno, intesa ad ottenere il riconoscimento dello  stesso  ad
esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma  15  della  citata
legge n. 526/1999; 
  Verificata la conformita' delle statuto del Consorzio predetto alle
prescrizioni di cui ai sopracitati decreti ministeriali; 
  Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto  12
aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentativita'
dei Consorzi di tutela, e' soddisfatta  in  quanto  il  Ministero  ha
verificato  che  la  partecipazione,  nella  compagine  sociale,  dei
soggetti appartenenti alla categoria «imprese di  lavorazione»  nella
filiera «ortofrutticoli e cereali trasformati»  individuata  all'art.
4, lettera c) del medesimo decreto, rappresenta almeno  i  2/3  della
produzione controllata, nel periodo significativo di riferimento.  La
verifica  di  cui  sopra  e'  stata   eseguita   sulla   base   delle
dichiarazioni  presentate   dal   Consorzio   richiedente   e   delle
attestazioni rilasciate  dall'organismo  privato  autorizzato  ASSAM,
autorizzato a svolgere le attivita' di controllo sulla  denominazione
di origine protetta «Oliva Ascolana del Piceno»; 
  Ritenuto  pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento   del
Consorzio per la tutela dell'Oliva Ascolana del Piceno DOP al fine di
consentirgli  l'esercizio  delle   attivita'   sopra   richiamate   e
specificamente  indicate  all'art.  14,  comma  15  della  legge   n.
526/1999; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Lo statuto del Consorzio per  la  tutela  dell'Oliva  Ascolana  del
Piceno DOP, con sede in Corso Mazzini n. 39 - 63100 Ascoli Piceno, e'
conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del  decreto  12  aprile
2000,  recante  disposizioni  generali  relative  ai   requisiti   di
rappresentativita' dei Consorzi  di  tutela  delle  denominazioni  di
origine protetta  (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche  protette
(IGP);