IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto l'art. 1, comma 23-octiesdecies, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, con cui il Fondo della protezione civile e' stato integrato con la somma di euro 8 milioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2010, recante «Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dello sversamento con conseguente interessamento dell'asta principale del fiume Po, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2010, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine allo sversamento di materiale inquinante nel fiume Lambro con conseguente interessamento dell'asta principale del fiume Po»; Considerato che in conseguenza del sopra citato inquinamento, le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna hanno sostenuto ingenti costi per l'espletamento delle attivita' dirette a fronteggiare le fasi di prima emergenza; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 gennaio 2010, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito, tra l'altro, il territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nell'ultima decade del mese di dicembre 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2009, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici che hanno colpito parte del territorio della regione Umbria il giorno 15 dicembre 2009, la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3853 del 3 marzo 2010 nonche' la nota del 12 febbraio 2010 del Presidente della regione Umbria; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e di dicembre 2008, nonche' il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010 con cui il predetto stato d'emergenza e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2010; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, n. 3734, inerente «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008»; Considerato che il comune di Roma per effetto dei sopra citati eventi alluvionali ha subito ingenti danni alla viabilita', alle infrastrutture pubbliche e ad immobili privati, con interruzione di pubblici servizi e collegamenti vari; Considerato che si rende necessario assegnare al comune di Roma apposite risorse finanziarie per consentire di avviare e completare gli interventi straordinari e le attivita' gia' programmate finalizzate al superamento della situazione emergenziale sopra richiamata; Ravvisata la necessita' e l'urgenza di ripartire le sopra citate risorse finanziarie; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1 1. Tenuto conto della necessita' di assicurare il rimborso delle spese sostenute dalle regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto interessate dall'emergenza ambientale determinatasi nei territori limitrofi ai fiumi Lambro e Po, a partire dal giorno 23 febbraio 2010, a seguito dello sversamento di materiale inquinante dai serbatoi della raffineria Lombarda Petroli sita nel comune di Villasanta in provincia di Monza e Brianza, e' stanziata la somma di euro 3.000.000,00 cosi' ripartita: a) quanto a euro 1.000.000,00 in favore della regione Lombardia; b) quanto a euro 1.500.000,00 in favore della regione Emilia-Romagna; c) quanto a euro 500.000,00 in favore della regione Veneto. 2. Per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 le regioni trasmettono al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una dettagliata documentazione delle somme spese per fronteggiare l'emergenza.