IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto   l'art.   6 della legge   30   aprile    1962,    n.    283,
modificato dall'art.  4 della  legge  26  febbraio  1963,   n.   441,
concernente la disciplina igienica degli alimenti; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale n.
145 del 23 giugno 1995), concernente «Aspetti applicativi delle nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, alla  immissione  in  commercio  e
alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005  e  successivi  aggiornamenti  di  cui
l'ultimo n.  839/2008  del  31 luglio  2008,  concernenti  i  livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e  che  modifica  la  direttiva
91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006,  n.
189,  relativo  al  regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n.  185,
recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento  delle  strutture  di
Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge  24
dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al  Ministero  del  lavoro,
della salute e delle politiche  sociali  le  funzioni  del  Ministero
della salute con le inerenti risorse finanziarie,  strumentali  e  di
personale; 
  Visto la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente  l'istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2008 di recepimento  della
direttiva 2008/69/CE della Commissione del 1° luglio  2008,  relativo
all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali  la  sostanza  attiva
dicamba; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 5 novembre
2008, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni  dei  prodotti
fitosanitari contenenti dicamba dovevano presentare al Ministero  del
lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il  31  dicembre
2008, in alternativa: 
    a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui  all'allegato  II
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
    b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al
proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II
del sopraccitato decreto; 
  Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 5 novembre
2008, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in  commercio
dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva  dicamba  non
aventi i requisiti di cui all'art. 1  e  all'art.  2,  comma  2,  del
medesimo decreto si intendono automaticamente  revocate  a  decorrere
dal 1° gennaio 2009; 
  Rilevato  che  i  titolari  delle   autorizzazioni   dei   prodotti
fitosanitari elencati nell'allegato al  presente  decreto  non  hanno
ottemperato a quanto previsto  dall'art.  2,  comma  2,  del  decreto
ministeriale 5  novembre  2008  nei  tempi  e  nelle  forme  da  esso
stabiliti; 
  Ritenuto di dover  procedere  alla  pubblicazione  dell'elenco  dei
prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dicamba  revocati
ai sensi dell'art. 2, comma 3,  del  citato  decreto  ministeriale  5
novembre 2008; 
  Considerato che il citato decreto 5 novembre 2008, art. 5, comma 1,
fissa al 31 dicembre 2009 la scadenza per la vendita e  utilizzazione
delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari revocati
ai sensi dell'art. 2, comma 3, del medesimo decreto; 
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,
relativo alle sanzioni previste per chi immette in  commercio  e  per
chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati  e  le  successive
norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                                    
 
  Viene  pubblicato  l'elenco,  riportato  in  allegato  al  presente
decreto, dei prodotti  fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva
dicamba la cui autorizzazione all'immissione in  commercio  e'  stata
automaticamente  revocata   a   far   data   dal   1° gennaio   2009,
conformemente a quanto disposto dall'art. 2,  comma  3,  del  decreto
ministeriale 5 novembre 2008.