LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
   Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58  e  successive
modificazioni; 
  Vista la delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, che  al  punto  I  ha
adottato il regolamento in materia di operazioni con parti correlate; 
  Vista la medesima delibera n. 17221, che al punto II ha  modificato
l'art. 37 del regolamento di attuazione del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina dei mercati  adottato
con  delibera  n.  16191  del  29  ottobre  2007  e   successivamente
modificato con delibera n. 16850 del 1° aprile 2009; 
  Considerata  l'esigenza  di   apportare   alcune   integrazioni   e
correzioni agli  articoli  5,  13  e  14  e  all'allegato  n.  2  del
regolamento n. 17221 del  12  marzo  2010  nonche'  all'art.  37  del
regolamento  n.  16191  del  29  ottobre  2007,  al  fine  di  meglio
specificarne la portata applicativa; 
  Ritenuta la necessita' di meglio  definire  il  regime  transitorio
applicabile alle  societa'  soggette  ad  attivita'  di  direzione  e
coordinamento; 
  Ritenuta  altresi'   l'opportunita'   di   modificare   il   regime
transitorio stabilito dalla richiamata delibera n. 17221 del 12 marzo
2010 al fine di consentire alle societa' interessate di  disporre  di
un piu' ampio termine per l'adozione delle  procedure  relative  alle
operazioni con parti correlate e per  l'applicazione  della  connessa
disciplina regolamentare di trasparenza per le operazioni di maggiore
rilevanza, ferma restando  l'applicazione  delle  procedure  medesime
entro la data del 1° gennaio 2011; 
 
                              Delibera: 
 
  I. Il regolamento in materia di  operazioni  con  parti  correlate,
adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, e' modificato  come
segue: 
    nell'art. 5, comma 5, l'espressione «, del collegio sindacale» e'
soppressa; 
    l'art. 13 e' modificato come segue: 
      nel comma 1, in fine, e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  «Le
disposizioni del presente regolamento non si applicano altresi'  alle
deliberazioni assembleari di cui all'art.  2402  del  codice  civile,
relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale e del
consiglio  di  sorveglianza,  ne'  alle   deliberazioni   assembleari
relative ai compensi spettanti ai membri del  consiglio  di  gestione
eventualmente assunte ai sensi  dell'art.  2409-terdecies,  comma  1,
lettera a), del codice civile.»; 
      nel comma 3, lettera b), il  primo  alinea  e'  sostituito  dal
seguente: «le deliberazioni, diverse da quelle indicate nel comma  1,
in  materia  di  remunerazione  degli  amministratori  e  consiglieri
investiti di particolari cariche nonche' degli  altri  dirigenti  con
responsabilita' strategiche e le deliberazioni con cui  il  consiglio
di sorveglianza determina il compenso dei consiglieri di gestione,  a
condizione che:»; 
    l'art. 14, comma 2, ultimo periodo, e' modificato come segue: 
      dopo le parole «o  piu'  amministratori  o»  sono  inserite  le
seguenti: «di altri»; 
      in  fine,  dopo  la  parola  «controllate»,  sono  aggiunte  le
seguenti: «o collegate»; 
    nell'allegato 2, paragrafo 2.2, la lettera a), e' modificata come
segue: 
      dopo  le  parole  «il  comitato  di  consiglieri  di   gestione
indipendenti o» sono inserite le seguenti:  «uno  o  piu'  componenti
dallo stesso delegati ovvero»; 
      le parole  «sia  coinvolto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«siano coinvolti». 
  II.  Nell'art.  37  del  regolamento  di  attuazione  del   decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente  la  disciplina  dei
mercati adottato  con  delibera  n.  16191  del  29  ottobre  2007  e
successivamente modificato con delibere n. 16850 del 1° aprile 2009 e
n. 17221 del 12 marzo 2010, il comma 1-bis e' modificato come segue: 
    dopo le parole «Ai fini del presente articolo per "amministratori
indipendenti" e  "consiglieri  di  sorveglianza  indipendenti"»  sono
aggiunte le seguenti: «si intendono»; 
    nel primo trattino, dopo le parole «previste  dall'art.  4»  sono
aggiunte le seguenti: «del regolamento adottato con delibera n. 17221
del 12 marzo 2010 in materia di operazioni con parti correlate»; 
    nel secondo trattino, le parole «sono amministratori indipendenti
e consiglieri indipendenti» sono soppresse. 
  III. La delibera n. 17221 del 12  marzo  2010  e'  modificata  come
segue: 
    al punto II, dopo le parole «l'art. 37 e' modificato» e' inserita
la seguente espressione: «, a far data dal 1° ottobre 2010,»; 
    al punto III, le parole «1° ottobre 2010» sono  sostituite  dalle
seguenti: «1° dicembre 2010»; 
    al punto III, numero 1),  dopo  le  parole  «gli  articoli»  sono
aggiunte le seguenti: «2, comma 1, lettera h),»; 
    al punto IV.1, primo periodo, le parole «1°  ottobre  2010»  sono
sostituite dalle seguenti: «1° dicembre 2010»; 
    al punto IV.1, secondo periodo, le parole «1° ottobre 2010»  sono
sostituite dalle seguenti: «1° dicembre 2010»; 
    al punto IV.2, secondo periodo, le parole «si applica a decorrere
dalla» sono sostituite dalle seguenti: «si applica  a  decorrere  dal
trentesimo giorno successivo alla». 
  IV. La presente delibera e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana e nel bollettino della Consob.  Essa  entra
in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella  Gazzetta
Ufficiale. 
 
    Roma, 23 giugno 2010 
 
                                                Il presidente: Cardia