IL DIRETTORE PER LE ACCISE 
                    dell'Amministrazione autonoma 
                        dei monopoli di Stato 
 
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  testo  unico   delle   disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative sanzioni penali ed amministrative; 
  Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive
modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme  concernenti
l'istituzione ed il regime dei depositi  fiscali  e  la  circolazione
nonche' le attivita' di accertamento e  di  controllo  delle  imposte
riguardante i tabacchi lavorati; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  184,  recante
l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in  materia  di  lavorazione,
presentazione e vendita dei prodotti del tabacco; 
  Considerato che, l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti  ad
accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'art. 39-quater  del
citato decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, e  sono  effettuati  in  relazione  ai
prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di  cui  alle
tabelle A e E, allegate al decreto direttoriale 25 giugno 2010,  alle
tabelle B e D, allegate al decreto direttoriale 19  dicembre  2001  e
successive integrazioni,  e  alla  tabella  C,  allegata  al  decreto
direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni; 
  Viste le istanze con le quali la British  American  Tobacco  Italia
Spa, la Continental Tobacco Italy Srl, la Gryson nv, la Gutab Trading
Srl, la Imperial Tobacco Italia Srl, la International Tobacco  Agency
Srl, la Manifatture Sigaro Toscano Spa, la Philip Morris Italia Srl e
la Pipe Brebbia Srl hanno chiesto di variare il prezzo di vendita  di
alcune marche di tabacco  trinciato  a  taglio  fino  da  usarsi  per
arrotolare le sigarette; 
  Considerato che, occorre procedere alla variazione dell'inserimento
di alcune marche di tabacco trinciato a taglio  fino  da  usarsi  per
arrotolare le sigarette in  conformita'  ai  prezzi  richiesti  dalle
citate societa'  con  le  sopraindicate  istanze,  nella  tariffa  di
vendita di cui alla tabella E allegata  al  decreto  direttoriale  25
giugno 2010; 
 
                              Decreta: 
 
  L'inserimento nella tariffa di vendita delle  sottoindicate  marche
di tabacco trinciato a  taglio  fino  da  usarsi  per  arrotolare  le
sigarette e' modificato come di seguito riportato: 
  
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Il presente decreto e'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e le relative disposizioni  si  applicano  a  decorrere
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 25 giugno 2010 
 
                                  Il direttore per le accise: Rispoli 
 
Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2010 
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  3
Economia e finanze, foglio n. 298